Giovedì, 28 Marzo 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Circolare n. 33 del 21 Febbraio 2005 INPS Direzione Centrale. delle Entrate Contributive

Legge del 24.12.2003, n. 380. Ratifica del Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e delle isole di Malta e Cipro. Istruzioni in materia di adempimenti previdenziali - Roma, 21 Febbraio 2005

Direzione Centrale. delle Entrate Contributive.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 33
e, per conoscenza,

Al Presidente
AlConsiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Legge del 24.12.2003, n. 380. Ratifica del Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e delle isole di Malta e Cipro. Istruzioni in materia di adempimenti previdenziali in caso di distacco. |||

SOMMARIO: A partire dal 1°maggio 2004 la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale trova applicazione nei rapporti con i dieci Stati che hanno aderito alla Comunità Europea.Ne consegue che non trovano più
applicazione nei confronti dei lavoratori occupati nei Paesi neocomunitari, le disposizioni contenute nella legge n. 398/1987.

Premessa.

L’Italia ha ratificato con legge n. 380 del 24 dicembre 2003 (in S.O. alla G.U. del 22.11.2004, n.17) il Trattato di adesione di dieci nuovi Stati all’Unione Europea. Il Trattato, stipulato il 16 Aprile 2003 ad Atene e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 236 del 23 settembre 2003, è entrato in vigore, secondo quanto previsto dall’art.2, punti 1 e 2, il 1° maggio 2004. Pertanto a partire da tale data fanno parte dell’Unione Europea altri dieci Paesi e precisamente: la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e le isole di Malta e Cipro.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione dei dieci nuovi Stati, dalla data di adesione le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle Istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione stessa divengono vincolanti per i nuovi Stati membri.
L’art. 20 dell’Atto di adesione richiama l’allegato 2 dello stesso che contiene l’elenco degli atti comunitari vincolanti per i dieci Stati predetti con gli adattamenti necessari.
Agli adattamenti definiti in tale prima occasione potranno aggiungersi quelli che si renderanno necessari nel corso del tempo, deliberati dagli organi comunitari ai sensi dell’art.57 del Trattato. Secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 7.2, lett. c), del regolamento CEE n. 1408/71, l’im-mediata applicazione del regolamento medesimo ai nuovi dieci Stati, comporta la sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell’Unione e gli stessi Stati.
Per quanto attiene la convenzione Italo-Slovena, le Autorità italiana e slovena hanno concordato che le proroghe di distacco già richieste prima dell’adesione della Slovenia alla Unione Europea si portano a termine in applicazione della preesistente convenzione. Pertanto le disposizioni comunitarie trovano applicazione a decorrere dall’1.5.2004 con riferimento alle nuove situazioni di distacco. Dall’entrata in vigore del Trattato, inoltre, non trova più applicazione per i lavoratori italiani che prestano lavoro in uno degli Stati neocomunitari la legge 398/1987, disciplinante l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia. Con la presente circolare vengono fornite istruzioni per ’assolvimento degli obblighi previdenziali, nei riguardi dei lavoratori appartenenti ai Paesi neocomunitari che prestano attività lavorativa in Italia e dei lavoratori italiani che prestano attività lavorativa negli stessi Paesi. 1. Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini neocomunitari.

Le norme transitorie dell’atto di Adesione unito al Trattato stabiliscono che i primi sei articoli del regolamento CEE 1612/68 non sono immediatamente applicabili per i lavoratori di otto dei dieci Paesi interessati, con eccezione di Malta e Cipro, nei confronti delle quali le stesse disposizioni hanno invece effetto immediato. Ne consegue che il principio della libera circolazione dei lavoratori avrà una limitata applicazione per il predetto periodo, al termine del quale tutti i cittadini dei nuovi Paesi comunitari avranno libertà di movimento nel mercato comunitario.

L’Italia, attenendosi alle predette norme transitorie (che permettono a ciascun Stato membro, per un periodo di due anni, di continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti ai Paesi neocomunitari), fissa annualmente con D.P.C.M. il numero massimo di possibili ingressi nel nostro Paese per motivi di lavoro dei cittadini provenienti dagli otto nuovi Stati comunitari per i quali il principio della libera circolazione non è immediatamente applicabile (per l’anno 2005, si fa riferimento al D.P.C.M. del 17.12.2004, in G.U. n. 26 del 2.2.2005). Alle quote di lavoratori extracomunitari ai quali è consentito l’ingresso per lavoro in Italia, stabilite annualmente dai D.P.C.M. emanati ai sensi dell’art. 3, co.4, del D.Lgs. n.286/1998, si è pertanto aggiunta l’ulteriore quota massima di ingressi per motivi di lavoro subordinato di provenienza dagli otto Paesi in questione.

Per quanto concerne gli ingressi di lavoratori (neocomunitari) al di fuori delle quote annualmente stabilite, resta comunque immutata la disciplina di cui all’art. 27 del D.Lgs. n.286/1998, che regola particolari fattispecie d’ingresso di lavoratori extracomunitari con riferimento alle tipologie d’impiego indicate nella norma stessa. Per il trattamento previdenziale di tali situazioni si rimanda alla circolare n. 122/2003.
Godono invece della immediata libertĂ di circolazione i cittadini di tutti i predetti Paesi neocomunitari che intendono esercitare attivitĂ di lavoro autonomo.

1.1 Eccezioni al regime transitorio.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che la limitazione al principio del libero accesso al mercato del lavoro per gli otto dei dieci Paesi neocomunitari non si applica: ai cittadini neocomunitari occupati legalmente in Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
ai cittadini neocomunitari che hanno svolto attività lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
al coniuge e ai figli minori di anni 21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione.
Per effetto dell’applicazione di tali eccezioni anche i sopraindicati lavoratori stranieri non sono rientrati nel calcolo della quota massima indicata, per l’anno 2004, con D.P.C.M. del 20 aprile 2004. 1.2 Modalità d’ingresso nel mercato del lavoro.

La procedura d’ingresso in Italia per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato risulta notevolmente semplificata per i lavoratori neocomunitari.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha dettagliato le modalità d’ingresso nel nostro Paese per i cittadini neocomunitari, che non prevedono il rilascio del visto d’ingresso, ma comportano il rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato.
I lavoratori autorizzati secondo tale particolare procedura avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo ininterrotto di lavoro pari o superiore a dodici mesi (1). 2. Trattamento previdenziale dei lavoratori neocomunitari. L’eccezione all’applicazione delle norme comunitarie, prevista per il periodo transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori degli otto Paesi di cui sopra, non attiene anche alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza sociale ai lavoratori eocomunitari. Pertanto dalla data di entrata in vigore del Trattato, sono divenuti immediatamente applicabili nei riguardi dei lavoratori predetti, tra gli altri, il regolamento CEE n.1408/1971 del Consiglio del 16 aprile 1971, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento n.574/1972 del Consiglio del 2 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti.
La predetta normativa, come noto, è ispirata ai principi di territorialità e di unicità del rapporto assicurativo.
L’articolo 13 comma 2 del regolamento n. 1408/1971 enuncia il cd. principio di territorialità , in base al quale “la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro”.
Il principio di territorialità subisce eccezioni a norma dello stesso regolamento, il cui articolo 14 prevede la possibilità di mantenere il regime assicurativo (previdenziale e assistenziale) del Paese di provenienza, per dodici mesi (prorogabili di regola per altri dodici mesi), previa autorizzazione dell’Autorità competente nel Paese ospitante, in favore dei lavoratori cittadini dei Paesi membri che sono temporaneamente distaccati in un Paese dell’Unione Europea.
Per quanto sopra illustrato, nelle ipotesi contemplate nelle disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle di distacco legittimo (2) in ambito comunitario, è possibile per il lavoratore mantenere il regime previdenziale del Paese di provenienza, derogando al principio generale di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Secondo il principio dell’unicità del rapporto assicurativo, inoltre non è mai ammessa una contestuale copertura assicurativa obbligatoria, nei due Paesi comunitari, relativa alla stessa attività lavorativa, anche se la retribuzione complessiva è erogata in tutto o in parte nel Paese estero comunitario. Per quanto concerne l’ipotesi di proroga del distacco, a partire dal 1° maggio 2004 trova applicazione per i lavoratori di tutti i Paesi neocomunitari la disciplina di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408 del 1971.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle previsioni dell’art. 17 dello stesso regolamento, il quale dispone che le Autorità competenti degli Stati membri in determinate fattispecie possano concordare ulteriori eccezioni al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo sociale. A tale proposito, si veda il messaggio n. 4547 del 8 febbraio 2005.

2.1 Lavoratori italiani occupati nei Paesi neocomunitari. La legislazione previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori italiani occupati nei dieci Paesi neocomunitari, subisce delle modificazioni sostanziali, in quanto per questi ultimi trova piena applicazione il diritto comunitario dal 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del Trattato di adesione dei dieci nuovi Stati all’Unione Europea.
La legge 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale, non trova infatti più applicazione, per i lavoratori occupati nei dieci Paesi neocomunitari, dal 1° maggio 2004.
Tali lavoratori possono essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n.314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. I lavoratori italiani già occupati alla data del 1° maggio 2004 nei Paesi neocomunitari, qualora intendano mantenere il regime previdenziale italiano, possono inoltrare all’INPS richiesta del modello E 101 con effetto retroattivo (3). In ambito comunitario, infatti è ammessa la possibilità che il certificato di distacco (modello E101) possa essere richiesto e rilasciato con decorrenza retroattiva, anche quando i lavoratori interessati hanno già iniziato o addirittura portato a conclusione l’attività lavorativa sul territorio dello Stato membro in cui sono stati distaccati. Si precisa che, qualora siano decorsi 12 mesi dalla data di inizio del distacco (ovvero, per i distacchi già in corso all’1.5.2004, entro l’1.5.2005) all’atto della richiesta, sarà necessario attivare la procedura di cui all’art. 17 del regolamento n. 1408 del 1971. In entrambe le ipotesi, a partire dalla data di efficacia del modello E101, l’obbligo assicurativo per tali lavoratori deve essere assolto in Italia.
Al di fuori di questo caso, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987 non possono trovare più applicazione ai lavoratori italiani occupati in uno dei Paesi neocomunitari a partire dall’ 1.5.2004.
Per quanto attiene i rapporti con la Slovenia, si sottolinea che le disposizioni comunitarie trovano applicazione a decorrere dall’1.5.2004 solo con riferimento alle nuove situazioni di distacco. Si puntualizza che, in tal caso, il periodo di distacco totale ammesso in ambito europeo deve comprendere anche i periodi di distacco effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale, a differenza di quanto accade per gli altri nove Paesi, in precedenza non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Si ricorda inoltre che, per effetto del principio di territorialitĂ in ambito comunitario, qualora non venga attivata la procedura di distacco, ovvero al superamento del periodo di distacco autorizzato col modello E101, troverĂ piena applicazione la legislazione previdenziale del Paese di occupazione del lavoratore.
2.2 Lavoratori neocomunitari distaccati in Italia.
Analogamente a quanto detto per i lavoratori italiani distaccati in uno dei 10 Paesi neocomunitari, i lavoratori dei dieci Paesi neocomunitari distaccati in Italia dopo il 1° maggio 2004 che siano in possesso del modello E101 rilasciato da parte dell’Autorità competente, continuano ad essere assicurati nel Paese di provenienza, e per essi nessun obbligo contributivo sussiste in Italia.

In caso contrario, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Nel caso in cui tali lavoratori fossero già occupati in Italia alla data dell’1.5.2004, ed è stata attivata la procedura di rilascio del “modello E101” presso la competente Autorità locale nel corso del termine di dodici mesi dall’inizio del distacco (per i distacchi già in corso all’1.5.2004, entro l’1.5.2005), il lavoratore extracomunitario resterà assicurato nel Paese di provenienza ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/1971. In tal caso l’eventuale contribuzione versata in Italia diverrà indebita e, su richiesta degli interessati, si provvederà al rimborso della stessa. Nel caso in cui, all’atto della richiesta, il termine di dodici mesi dall’inizio del distacco sia decorso, dovrà essere avviata la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento n. 1408/1971. In caso di rilascio del modello E101 con riferimento a tale richiesta, il lavoratore rimane assicurato nel Paese di provenienza.
L’eventuale contribuzione versata in Italia diviene indebita e, pertanto, su richiesta degli interessati, sarà rimborsata. Se non è stata o non sarà attivata la procedura di rilascio del modello E101, ovvero in caso di superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l’obbligo assicurativo dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.

3. Regolarizzazioni contributive.

Sulla base delle istruzioni sopra illustrate, i datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi, a far tempo dal 1° maggio 2004, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/VIG) provvedendo, altresì, a rettificare le posizioni individuali dei lavoratori (SAVIG ). Qualora dalle operazioni di regolarizzazione risultino somme a debito del datore di lavoro, le stesse non saranno gravate di oneri accessori ove il versamento avvenga entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni.

Il Direttore Generale

Crecco 1)Cfr. circolare n.14 del 28 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’immigrazione 2) Si ricordano a tal proposito le decisioni della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori n.162 del 1996 e n.181 del 2000, quali richiamate nelle circolari INPS n.28 del 1998 e n.173 del 2002.
(3) Cfr. decisioni Commissioni Amministrativa CEE n. 126 /1985 in circolare 2098 dell’8 maggio 1987 e 107 del 29 maggio 1994. L’ultima versione del “modello E 101” approvata con la decisione n.186 del 27 giugno 2002 della Commissione amministrativa CE per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, è stata pubblicata in GUCE, legge n.55 del 1° marzo 2003.



Lunedì, 21 Febbraio 2005