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Circolare n. 1845 del 19 marzo 2013 Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazionae transitoria dei flussi di ingresso dei lacoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013 -

Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazionae transitoria dei flussi di ingresso dei lacoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

    Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 2013, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel terriotrio dello Stato per l'anno 2013 che, ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1).

    Sui siti del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

    Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex jugoslavia di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal. Serbia. Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1 commi 1 e 2).

    Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 30.000 unità, riserva (art. 1 comma 3), una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

    La predetta quota di 30.000 unità (di cui 5.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale), sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

    L'art. 2, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

    MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

    Le domande di nulla osta per lavoro stagionale (mod. C - stag) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusiovamente con modalitità telematiche.

    Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).

    Al riguardo si precisa che nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1 comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione e dall'art. 38, comma 3 del Regolamento di attuazione - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

   
L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.

    A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

    ISTRUTTORIA

    Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte n. 1602 del 25 febbraio 2011 e n. 1960 del 20 marzo 2012.

    Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro con l'automatico accogliemento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art. 24 comma 2 bis d.lgs. 289/98), decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenute i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

    Allo scopo di snellire le procedure e i tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori stagionali già precedentemente assunti, è stata introdotta la previsione di una riserva di quote per i nulla osta pluriennali, gestita con una graduatoria dedicata.

    Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria.

    Al fine di semplificare le procedure relative all'assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso regoare, a cui però non segue l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno - in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608.
    La correlata comunicazione obbligatoria è trasmessa automaticamente ai servizi competenti secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007.

    PROTOCOLLI DI INTESA

    Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 349/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

    Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flusii per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statuaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai Signori Prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).

    Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalti dalla associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono confermati.

    Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all.3), compilato in tutte le sue parti ( con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

    Al riguardo, i Signori Prefetti vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni provvedendo altresì all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it

    Le SS.LL. sono prergate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

    Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORTE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Forlani)



Martedì, 19 Marzo 2013