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Circolare n. 111 del 24 luglio 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro - nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


OGGETTO:
Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Indicazioni operative.

SOMMARIO:
A decorrere dal primo gennaio 2013 l’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

INDICE
1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
2. Rapporti incentivati. Misura e durata dell’incentivo.
2.1 Assunzione diretta
2.1.1 Fattispecie generali
2.1.2 Discontinuità tra prima e seconda assunzione
2.1.3 Limiti di cumulo
2.1.4 Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013
2.2 Assunzione a scopo di somministrazione
2.3 Assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione
2.4 Utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta
3. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
3.1 Le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (rinvio).
3.2 Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.
3.2.1 Assunzioni in attuazione di preesistente obbligo.
3.2.2 Assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza all’assunzione.
3.2.3 Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione.
3.2.4 Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento.
3.2.5 I limiti di cumulo dell’incentivo.
3.3 Le condizioni di compatibilità con il mercato interno.
3.3.1 L’incremento netto dell’occupazione.
3.3.2 Aiuti illegittimi. Imprese in difficoltà
4. Coordinamento con altri incentivi.
5. Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro.
5.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
5.2 Datori di lavoro agricoli
5.3 Datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ex Enpals)
6. Istruzioni contabili

Allegati:

1. 1. L. 92/2012, art. 4, commi 8-11.
2. 2. Reg. (CE) n. 800/2008, art. 40.
3. 3. L’ incremento occupazionale
4. 4. Principali condizioni di applicazione dell’incentivo alle varie fattispecie

1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.


Ai sensi dell’articolo 4, commi 8 - 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato 1), a decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
1. uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 5 ter, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,[i] la locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013.

Nell’attesa che venga emanata dal Ministero del lavoro la circolare esplicativa del suddetto decreto , si illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi.
In relazione a questa categoria di lavoratori si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego; l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, salve le precisazioni contenute nei paragrafi 2.1.4 e 2.1.5; il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Circolare n. 111 del 24 luglio 2013



Mercoledì, 24 Luglio 2013