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Circolare n. 2740 del 5 maggio 2015 Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Carta Blu - Art. 27 quater D.Lgs.vo 286/98 ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Procedure operative relative alla stipula del Protocollo d’Intesa ai sensi del comma 8 -

Ministero dell’Interno          Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


Oggetto: Art. 27 quater D.Lgs.vo 286/98 “ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”. Procedure operative relative alla stipula del Protocollo d’Intesa ai sensi del comma 8

In riferimento all’art. 27 quater del D.Lgs. 286/98, concernente le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE), si forniscono le indicazioni operative relative al recepimento di quanto disposto dal comma 8.

La norma in oggetto riguarda l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di una persona giuridica e che siano in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa.
In particolare, il comma 8 dell’art. 27 quater prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di sostituire la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell’offerta vincolante di lavoro.
In tal caso la norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto col Ministero dell’Interno, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d’Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in essa previsti.
Si precisa al riguardo che, a seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizione del protocollo d’intesa per le tipologie contrattuali che rientrano nell’ipotesi di offerta vincolante di lavoro.
Ciò premesso, questi Ministeri, d’Intesa col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce:

- l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;

- che i lavoratori di cui si comunica l’ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente Autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;

- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione delle professioni ISTAT - CP 2011 - e successive modificazioni;

- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 46 – lett. o) del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità economica di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Si precisa, altresì, che non si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico dell’Immigrazione verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (“dichiarazione di valore” o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti. In tale ipotesi il permesso di soggiorno non sarà rilasciato ed il visto concesso sarà annullato. In tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine.
Pertanto, i datori di lavoro che intenderanno sottoscrivere il Protocollo potranno far pervenire le richieste in tal senso al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.dcpia@interno.it, inviando tale richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da una persona delegata (in tal caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla visura camerale e/o l’atto costitutivo dell’ente stesso.

La sottoscrizione del Protocollo con questo Ministero consentirà di utilizzare la procedura semplificata utilizzando il Modulo CBC.

La compilazione del Modulo CBC sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il Protocollo, avrà ottenuto la password attribuita dal Sistema Informatico di questo Dipartimento.

Ai fini dell’ottenimento della password di accesso i datori di lavori firmatari del Protocollo dovranno procedere alla registrazione dei propri operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Una volta effettuata la registrazione, dovrà essere inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l’ente, l’apposita richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante i modelli 7 e 8 allegati, già in uso per gli altri Protocolli, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che si intenderanno abilitare all’accesso.

Sarà cura di codeste Sedi, dopo l’esperimento dei consueti accertamenti, inoltrare il modello 8 all’indirizzo di posta dlci.assistenza@interno.it.
L’Help Desk, ricevuta la richiesta, procederà alla trasformazione dell’utenza da “privato” al profilo corrispondente e comunicherà l’avvenuta trasformazione dell’utenza/e alla Prefettura richiedente.

Si assicura comunque che l’utenza potrà sempre far ricorso al servizio di help desk accessibile sul sito di questo Ministero alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma è consentita alle stesse la visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro.

Le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative all’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del DPR 394/99.

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.

Allorquando la domanda sarà nello step “nulla osta inviato all’Autorità Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.

Si rammenta altresì che, entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica (all.1).

Si pregano, inoltre, codeste Sedi, ai fini di consentire la creazione di un’anagrafe di tutte le Società in possesso degli accrediti per il sistema dello Sportello Unico, di voler fornire, all’indirizzo mail segreteria.dcpia@interno.it e a quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it l’elenco delle Società che hanno aderito ai Protocolli ex art. 27 tuttora in uso e, a regime, gli estremi di ogni nuova Società aderente di cui si avrà notizia al momento della richiesta delle password di accesso al sistema.

Tutto ciò premesso, si invitano codeste Prefetture, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, e le Direzioni territoriali del lavoro a diramare la presente Circolare in sede locale e ai soggetti che potrebbero essere interessati alla nuova procedura.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE
POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E
DELL’ASILO
(Scotto Lavina)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Forlani)

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La circolare

Documenti da allegare alla richiesta di blu card



Martedì, 5 Maggio 2015