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Circolare del 18 maggio 2015 Ministero dell 'Interno

Titolari di protezione internazionale - Residenza e rinnovo permesso di soggiorno -

Ministero dell 'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione


Al Sig. Prefetto ROMA
Al Sig. Questore ROMA

e, p.c.

Alla Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale delle Politiche dell'Immigrazione e delle Frontiere ROMA

OGGETTO: Titolari di protezione internazionale - Residenza e rinnovo permesso di soggiorno.-

    Sono pervenute, di recente, a questo Dipartimento talune segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte della Questura di Roma del permesso di soggiorno in favore di titolari di protezione internazionale.

    In particolare, il rigetto del rinnovo del predetto permesso di soggiorno sembrerebbe essere legato alla mancata dimostrazione da parte del richiedente della iscrizione anagrafica della propria dimora abituale e di una correlata sistemazione alloggiativa certa sul territorio.

    Tale questione, che riveste un evidente e significativo rilievo in quanto attinente alla posizione giuridica di cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale, impone un preliminare richiamo alle principali previsioni normative che disciplinano il tema dell' iscrizione anagrafica degli stranieri.

    Il nostro ordinamento riconosce, come noto, il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. L'art. 6, comma 7 del D. Lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione) dispone, in particolare, che "Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani . .. ".

    L'iscrizione anagrafica costituisce, infatti, il presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenZa sociale e sanitaria, nonché la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione di Ginevra, il cui art. 26 prevede che "Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiomano regolarmente sul territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza".

    Nella prassi emerge, però, che un rilevante numero di cittadini stranieri, anche riconosciuti titolari di protezione internazionale, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, si trovi a non avere una sistemazione alloggiativa certa, ed invero viva in alloggi di fortuna o addirittura per strada.

    In tale circostanza l'iscrizione anagrafica può, comunque, avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune.

    In tali casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione è il domicilio nel territorio del comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la persona .. concentra la generalità dei propri interessi .. " (Cass. Civ. 20 luglio 1999, n. 775).

    L'art. 2, comma 3 della legge anagrafica n. 1228/54, modificato dalla L. n. 94/2009, prevede che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio .. ".

    Il diritto alla residenza viene, infatti, preservato nonostante la precarietà della condizione di vita della persona, essendo un diritto soggettivo.

    In tal caso, non è necessario indicare un preciso indirizzo né procedere agli accertamenti relativi all'abitualità del domicilio perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora ( Ministero Interno - circolare n. 1/1997). Il comune può, quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente, come fanno già molte realtà locali (ad esempio, "Via Modesta Valenti" in Roma).

    Per quanto riguarda, poi, il tema del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, va evidenziato che l'assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno, emesso dal Questore del luogo di dimora, è il presupposto per l'iscrizione anagrafica e non anche il contrario.

    Le circolari del Ministero dell'Interno n. 8/1995 e n. 2/1997 chiariscono, infatti, che, per il cittadino straniero, costituiscono condizioni per la iscrizione anagrafica, la sussistenza della dimora abituale in un dato luogo unitamente alla volontà di permanervi, nonché la regolarità del soggiorno.

    Ed altresì, l'art. 7, comma 3 del DPR 223/89 (Regolamento anagrafico), come sostituito dall'art. 15 comma 2 del DPR n. 394/99 (Reg. Attuazione T.U. Imm.), prevede che "Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo .... L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al Questore".

    Il soprarichiamato art. 6, commma 7 del T.U. Imm., precisa, poi, che "...Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufflcio dà comunicazione alla Questura territorialmente competente."

    Nei medesimi termini va detto che, dalle principali previsioni normative inerenti il rinnovo del permesso di soggiorno, emerge, altresì, inequivocabilmente l'assenza di disposizioni che impongano la dimostrazione da parte del richiedente, titolare dello status di protezione internazionale, di una sistemazione alloggiativa.

    Occorre fare, in primo luogo, riferimento all'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98 da cui emerge che " ..il rinnovo del permesso di soggiorno ... è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio ...". Tali condizioni sono quelle individuate, nello specifico, dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del T.U. Imm ..

    Il comma 6 del predetto art. 9, in particolare, chiarisce che la documentazione richiesta ordinariamente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, così come indicata nei commi 3 e 4 dell'articolo in argomento (tra cui si richiama anche la disponibilità dell'alloggio - comma 4, lett. c), non è, tuttavia, necessaria per i cittadini stranieri richiedenti asilo e, in base al combinato disposto con l 'art. 5 suddetto, deve intendersi, altresì, esclusa per i titolari dello status di protezione internazionale in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

    Tale interpretazione è, altresì, in linea con quelle altre norme del testo unico che intendono derogare, nel rispetto di norme di derivazione comunitaria, a taluni oneri di carattere documentale ovvero semplificare le disposizioni procedurali in favore dei cittadini stranieri, la cui posizione giuridica sia quella di richiedente o di titolare di protezione internazionale.

    Ci si riferisce, ad esempio, all'art. 9, comma 3 del T.U. Imm. che esonera, in sede di richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, coloro che hanno chiesto la protezione internazionale dalla dimostrazione del reddito e dell'alloggio od anche l'art. 29 bis, comma 1 del T.U. Imm. che prevede la possibilità, per lo straniero cui è stato rinonosciuto lo status di rifugiato, di chiedere il ricongiungimento familiare, escludendolo, al contempo, dall'applicazione dell'art. 29, comma 3 del T.U. Imm., ossia dalla dimostrazione dei requisiti di reddito ed alloggio.

    In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, emerge, quindi, che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né della iscrizione anagrafica.

    Pur tuttavia, ove, per motivi di sicurezza, la Questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere fomale contezza della residenza anagrafica dei suddetti cittadini stranieri che non hanno una situazione alloggiatiVa certa; si ritiene che la dimora abituale possa essere comprovata dalla iscrizione anagrafica nel registro delle persone che non hanno fissa dimora.

    Alla luce di quanto detto, si prega, pertanto, il Sig. Prefetto di vigilare affinché gli uffici comunali, nell'esercizio delle competenze in materia di anagrafe, garantiscano il diritto dei richiedenti e dei titolari di protezione interazionale all'iscrizione anagrafica anche in assenza di una situazione alloggiativa effettiva, quali persone senza fissa dimora.

    Si prega, altresì, il Sig. Questore di fornire indicazioni all'ufficio competente affinché non siano posti impedimenti al rinnovo del permesso di soggiorno dei titolari del predetto status, onde evitare che il legittimo riconoscimento di tale status possa essere inficiato nell' esercizio concreto dello stesso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Morcone

Decreto 6 luglio 2010 (GU n. 165 del 17.7.2010 )
Ministero dell'Interno

Modalità di funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora, a norma dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, n. 94



Lunedì, 18 Maggio 2015