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Circolare n. 211 del 31 dicembre 2015 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016 -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2016.

Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari  e delle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2016 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
 
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
 
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
 
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
 
I. TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2016
 
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
 
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2015 è stata pari al 0,6% per cento.
 
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

Circolare del 31 dicembre 2015



Giovedì, 31 Dicembre 2015