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Sono una lavoratrice domestica, posso ottenere indietro i contributi previdenziali versati, considerato che al momento non esiste una convenzione con il mio Stato di provenienza?

Dal momento che non c'è una convenzione di sicurezza sociale tra Italia e il suo Stato , non è possibile procedere alla totalizzazione. La Bossi-Fini cambia la normativa sulla restituzione dei contributi previdenziali versati L'art. 22, comma 11, del T.U. disponeva: "Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo". Ora questo comma è stato sostituito ad opera della Legge Bossi-Fini dal seguente "Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335" (art. 22, comma 13, del nuovo testo). In sostanza: per gli extracomunitari non è più possibile ottenere al momento del rimpatrio definitivo la liquidazione dall'Inps dei contributi versati a loro nome; i contributi restano all'Inps, ma al compimento dell'età di 65 anni i lavoratori potranno richiedere la pensione in Italia, anche se non avessero maturato l'anizanità contributiva minima (la legge non lo stabilisce espressamente, ma ovviamente la loro pensione non sarà integrata al minimo bensì sarà di ammontare proporzionale ai contributi versati).

 

Venerdì, 6 Gennaio 2012