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Testo Coordinato del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70  del  17  marzo  2020), coordinato con la legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di decreti legislativi.». (20A02357)




Vigente al: 29-4-2020

........om issis..........

Art. 13
 
Deroga delle norme in  materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche professionali  sanitarie  ((e  in   materia   di   cittadinanza   per   l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione))
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle disposizioni di cui al ((decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 206)),   e'   consentito   l'esercizio   temporaneo   di   qualifiche professionali sanitarie ai professionisti  che  intendono  esercitare sul  territorio  nazionale  una  professione   sanitaria   conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.  Gli interessati  presentano  istanza  corredata  di  un  certificato   di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e  Province autonome, che possono procedere al reclutamento  temporaneo  di  tali professionisti ai sensi degli ((articoli 2-bis e 2-ter  del  presente decreto.
  1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze  della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni  sanitarie  e per la qualifica di operatore  socio-sanitario  sono  consentite,  in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare,  fermo ogni altro limite di legge.))

((Art. 17 quater
 
Proroga di validita' della tessera sanitaria
 
  1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   nonche' all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno 2020, anche per la  componente  della  Carta  nazionale  dei  servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la  validita'  come  tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro  della  tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per  le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,  al  fine  di  far fronte ad eventuali difficolta' per  la  consegna  all'assistito,  il Ministero dell'economia e delle  finanze  rende  disponibile  in  via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza   ovvero   tramite   le    funzionalita'    del    portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della  salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve  alle  funzionalita'  di  cui  alla  componente  della  Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).)

((Art. 86 bis
 
Disposizioni in materia di immigrazione
 
  1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al  31  dicembre  2020,  gli  enti  locali titolari di  progetti  di  accoglienza  nell'ambito  del  sistema  di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui  attivita'  sono state autorizzate alla prosecuzione fino al  30  giugno  2020,  e  di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.
  2. Fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze,  possono  rimanere  in  accoglienza nelle strutture del sistema di protezione  di  cui  al  comma  1  del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti  di  cui  all'articolo 1-sexies, comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale  o  umanitaria,  i  richiedenti protezione   internazionale,   nonche'   i   minori   stranieri   non accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
  3. Le strutture del sistema  di  protezione  di  cui  al  comma  1, eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  4. Al solo fine di assicurare  la  tempestiva  adozione  di  misure dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate   a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159.
  5. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2,  pari  complessivamente  a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.))

Art. 103
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza
 
  1.  Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio significativo previste dall'ordinamento.
  ((1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di  notificazione  dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi giurisdizionali.
  2.  Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si  applica  anche  alle segnalazioni  certificate  di  inizio  attivita',  alle  segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali  comunque  denominate.  Il  medesimo termine si applica anche al ritiro  dei  titoli  abilitativi  edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di  cessazione dello stato di emergenza.
  2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  dagli accordi similari comunque denominati  dalla  legislazione  regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio  2020,  sono  prorogati  di  novanta   giorni.   La   presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto  1942,  n. 1150,  ovvero  degli  accordi  similari  comunque  denominati   dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2-ter. Nei contratti tra privati, in  corso  di  validita'  dal  31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura,  i  termini  di  inizio  e  fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla  durata  della proroga di cui al comma 2.  In  deroga  ad  ogni  diversa  previsione contrattuale, il  committente  e'  tenuto  al  pagamento  dei  lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
  2-quater. I permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020.  Sono  prorogati fino al medesimo termine anche:
    a) i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;
    b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    c) i documenti di viaggio di  cui  all'articolo  24  del  decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
    d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286;
    e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare  di  cui  agli  articoli  28,  29  e  29-bis  del   decreto legislativo n. 286 del 1998;
    f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari  di  cui  agli  articoli  27  e  seguenti   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si  applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24,  26,  30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.))
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente  decreto  e dei  decreti-legge  ((23  febbraio  2020,  n.  6,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo  2020,  n. 19)), nonche' dei relativi decreti di attuazione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro  autonomo,  emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,  indennita'  di  disoccupazione   e   altre   indennita'   da ammortizzatori sociali o  da  prestazioni  assistenziali  o  sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  5. I termini dei  procedimenti  disciplinari  del  personale  delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli  del  personale di cui all'articolo 3, del  medesimo  decreto  legislativo,  pendenti alla data del 23 febbraio 2020  o  iniziati  successivamente  a  tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al ((1° settembre 2020.
  6-bis. Il termine di prescrizione  di  cui  all'articolo  28  della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti  ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal  23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito  alla  fine  del periodo. Per il  medesimo  periodo  e'  sospeso  il  termine  di  cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Art. 104
 
 Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento
 
  1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati  da  amministrazioni  pubbliche,  ((con  scadenza  dal  31 gennaio 2020)) e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita'  ai  fini dell'espatrio resta limitata  alla  data  di  scadenza  indicata  nel documento.

 

Martedì, 17 Marzo 2020