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Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 37 (GU n.73 del 28-3-2025)

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare

Vigente al: 29-3-2025   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale»;
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto dell'immigrazione illegale»;
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  173,   recante «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private della liberta' personale»;
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5  maggio   2023,   n.   50,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei lavoratori stranieri e di prevenzione  e  contrasto  all'immigrazioneirregolare.»;  
  Visto il decreto-legge 5 ottobre  2023,  n.  133,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2023,  n.  176,   recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione  e   protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno»;
  Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e  il Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica   di   Albania   per   il rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con l'ordinamento interno;
  Vista  legge  21  febbraio  2024,  n.  14,  recante  «Ratifica   ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e il  Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica  di  Albania  per  il rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con l'ordinamento interno»;
  Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024,  n.  145,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  dicembre  2024,  n.   187,   recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di  lavoratori stranieri, di tutela e assistenza  alle  vittime  di  caporalato,  di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»;
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare misure volte a garantire la funzionalita' e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio,  e  l'effettivita' dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  espulsione  degli  stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 28 marzo 2025;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno e della giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e  delle finanze;
 
Emana
il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
Disposizioni  urgenti  ai  fini  del rafforzamento  dell'azione  di rimpatrio
 
  1. All'articolo 3  della  legge  21  febbraio  2024,  n.  14,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, la parola «esclusivamente» e' soppressa e dopo  le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento  convalidati  o prorogati  ai  sensi  dell'articolo  14   del   testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286»;
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il trasferimento effettuato dalle  strutture  di  cui  all'articolo  14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera  B)  dell'allegato  1  al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti  sulla  procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto.».
  2. All'articolo 14 del testo unico delle  disposizioni  concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che  puo' disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
    b) al comma 5, dopo il primo periodo sono  inseriti  i  seguenti:
«E' fatta  salva  la  facolta'  di  disporre,  in  ogni  momento,  il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma  1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo  del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida.».

 Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti  con  le  risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3  
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025
 
 MATTARELLA
 
Meloni, Presidente  del  Consiglio dei ministri
 
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
Piantedosi, Ministro dell'interno
 
Nordio, Ministro della giustizia
 
Crosetto, Ministro della difesa
 
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Venerdì, 28 Marzo 2025

 
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