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Legge 23 maggio 2025, n. 75 (GU n.118 del 23-5-2025)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare. (25G00083)

Vigente al: 24-5-2025   

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
la seguente legge: 

Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 28 marzo  2025,  n.  37,  recante  disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, e'  convertito in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 maggio 2025 
 
MATTARELLA 
 
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 

Nordio, Ministro della giustizia 

Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Allegato 

MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       
IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera  b),  le  parole:  «e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,  in fine, i  seguenti  periodi»  e  dopo  le  parole:  «lo  straniero  e' sottoposto» sono aggiunte le seguenti:  «.  Lo  straniero  trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al  Protocollo vi  permane,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3,   del   decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale  sia  stata  ivi presentata al solo scopo di ritardare  o  impedire  l'esecuzione  del respingimento o dell'espulsione»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
          "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  per  l'anno  2025,  a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con  contestuale cancellazione dai registri inventariali  e  dai  ruoli  speciali  del naviglio militare dello  Stato,  due  motovedette  della  classe  400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto -  Guardia costiera"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 6: 
          1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  La  mancata   convalida   del   provvedimento   di trattenimento adottato  ai  sensi  del  comma  3  nei  confronti  del richiedente che  ha  presentato  la  domanda  in  un  centro  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  non preclude l'eventuale  successiva  adozione  di  un  provvedimento  di trattenimento  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  ne   ricorrano   i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente  o,  comunque,  non  oltre   quarantotto   ore   dalla comunicazione della mancata convalida di cui  al  primo  periodo,  il richiedente permane nel centro fino alla  decisione  sulla  convalida del predetto provvedimento"; 
          2) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso  in  cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25"; 
          b)  all'articolo  6-bis,  comma  1,  le  parole:  "di   cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole:  "di  cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e  b-bis)"  sono  sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis". 
        2-ter. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole:  "Nei  casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di  cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda e'  stata ivi presentata,"; 
          b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole:  "Nei  casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e  c),"  sono sostituite dalle seguenti: "Nei  casi  di  cui  all'articolo  28-bis, comma 2-bis,"; 
          c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le  parole:
"Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b),  b-bis)  e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi  di  cui  all'articolo 28-bis, comma 2-bis,"». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Misure per il potenziamento tecnico-logistico  dei centri di permanenza per i rimpatri). -  1.  All'articolo  19,  comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,  le parole: "31  dicembre  2025"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2026"». 

Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 37 (GU n.73 del 28-3-2025)

Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare

 

Venerdì, 23 Maggio 2025

 
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