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Decreto Legge 3 ottobre 2025, n. 146 (GU n.230 del 3-10-2025)

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio. (25G00157)


 Vigente al: 4-10-2025   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.»; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207,  recante  Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero,  con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro  dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare  o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilita'  o  grandi anziane; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo  sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre  che  al  reclutamento  illegale  di manodopera straniera; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della cooperazione  internazionale,  dell'agricoltura,   della   sovranita' alimentare e delle foreste,  del  turismo  e  dell'economia  e  delle finanze; 
 
E m a n a 
il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1 
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli  di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  ai  fini   dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma  5,  le  parole:  «dalla  presentazione della richiesta» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di imputazione  della  richiesta  alle  quote   di   ingresso   di   cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»; 
    b) all'articolo 24, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «dalla data  di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di  lavoro»  sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di  ingresso  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  primo periodo»; 
    c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di  veridicita' sulle  dichiarazioni  fornite  dal  datore  di  lavoro,  secondo   le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71  del  testo  unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    d) all'articolo 27-bis, al comma 3,  dopo  il  primo  periodo  e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di veridicita'   sulle   dichiarazioni    fornite    dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e  con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il  secondo  periodo  e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di veridicita' sulle dichiarazioni  fornite  dall'istituto  di  ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo  periodo  e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i  controlli  di veridicita' sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    g) all'articolo 27-quinquies, dopo il  comma  7  e'  inserito  il seguente: 
      «7-bis.  Le   amministrazioni   effettuano   i   controlli   di veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  dall'entita'   ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    h) all'articolo  27-sexies,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il seguente: 
      «4-bis.  Le   amministrazioni   effettuano   i   controlli   di veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite  dall'entita'   ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». 

Art. 2 
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.1. I datori di  lavoro,  ovvero  le  organizzazioni  dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3,  che  intendono presentare, nei  giorni  indicati  nei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4,  richiesta  di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale,  per gli  ingressi  previsti  dai   medesimi   decreti,   procedono   alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno.  Le  amministrazioni effettuano i controlli di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite dagli  utenti  contestualmente  all'accesso   alla   precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2-bis.2. I datori di lavoro di cui  al  comma  2-bis.1  possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste  di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste  presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui  all'articolo 24-bis, nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati  ai  sensi dell'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  i  quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla  osta  al  lavoro presentate sia proporzionale al  volume  di  affari  o  ai  ricavi  o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul  reddito,  ponderato  in funzione del  numero  dei  dipendenti  e  del  settore  di  attivita' dell'impresa.»; 
    b) all'articolo 24, comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2». 

Art. 3 
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno 
 
  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o  della  conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il  termine di  sessanta  giorni  di  cui  al  comma   9,   lo   straniero   puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente  attivita'  lavorativa,  in  presenza   degli   altri requisiti  previsti  dalla  legge,  fino  a  eventuale  comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche  al  datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei  motivi  ostativi  al rilascio, al rinnovo o alla conversione del  permesso  di  soggiorno.
L'attivita' di lavoro di  cui  al  primo  periodo  puo'  svolgersi  a condizione  che  sia  stata  rilasciata  dal  competente  ufficio  la ricevuta  attestante  l'avvenuta  presentazione  della  richiesta  di rilascio, di rinnovo o di conversione del  permesso  e  nel  rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.». 

Art. 4 
Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18: 
      1) al comma 4, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «un anno» e dopo le  parole:  «o  per  il  maggior  periodo occorrente»   sono   inserite   le   seguenti:   «per   l'inserimento socio-lavorativo o»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. I titolari  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di  inclusione  di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85.  A essi non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo  il  primo  periodo  e' inserito il seguente: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di  inclusione  di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85.  A essi non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; 
    c) all'articolo 18-ter, comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»  sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo  le  parole:  «o  per  il maggior periodo  occorrente»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o». 
  2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre  2024,  n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre  2024,  n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite  le  seguenti: 
«, ad eccezione del comma 3,». 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  di  cui all'articolo 13, comma 8, lettera  a),  del  decreto-legge  4  maggio 2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  2023, n. 85. 

Art. 5 
Ingressi fuori quota per l'assunzione  di  lavoratori  domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilita' 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, primo  periodo,  del  decreto-legge  11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9 dicembre 2024, n.  187,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2025»  sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»  e dopo le parole: «entro il numero massimo» e'  inserita  la  seguente: 
«annuo». 

Art. 6 
Programmi di attivita' di volontariato 
 
  1.  All'articolo  27-bis  del  testo   unico   delle   disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi  di attivita'  di  volontariato  di  interesse  generale  e  di  utilita' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene  nell'ambito  del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  sentito  il Consiglio nazionale del Terzo settore, di  cui  all'articolo  59  del codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio 2017, n. 117.». 

Art. 7 
Disposizioni in materia di ricongiungimenti  familiari  di  cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale 
 
  1. All'articolo 29, comma 8, del  Testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, le parole: «novanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
«centocinquanta giorni». 

Art. 8 
Proroga del  «Tavolo  operativo  per  la  definizione  di  una  nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti 
 
  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni  del Terzo settore» sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  «e  degli  enti religiosi civilmente riconosciuti»;  
b) il comma 3 e' abrogato. 

Art. 9 
Accesso al Fondo per il contrasto  del  reclutamento  illegale  della manodopera straniera 
 
  1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di  agenzia  per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate  all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da  parte  di  lavoratori  stranieri, regolarmente accreditate presso la societa'  Sviluppo  Lavoro  Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai  sensi  degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro  ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 150». 

Art. 10 
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di  crisi  di Lampedusa 
 
  1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.  50, le parole «Fino al 31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti:   
«Fino al 31 dicembre 2027». 

Art. 11 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 

Art. 12 
Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2025 
 
MATTARELLA 
 
Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri 
 
Calderone, Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Tajani,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale 
 
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della  sovranita' alimentare e delle foreste 
 
Garnero  Santanche',  Ministro  del turismo 
 
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Legge 1 dicembre 2025, n. 179 (GU n.279 del 1-12-2025)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in G.U.- Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;))


b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;))


c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 2
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bissono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano ((i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.))

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;

((a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: «ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalita' dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;))


b) all'articolo 24, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

((1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi.))

Art. 3
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:

«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attivita' lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo' svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso ((di soggiorno)) e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Art. 4
((Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali))

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge n. 48 del 2023.»;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.48 del 2023.»;

((b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;))

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inseritele seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre2024, n.187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 5
Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilita'

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ((, dopo le parole)): «per l'anno 2025» sono inseritele seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» e' inserita la seguente: «annuo» ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'»)).

Art. 6
Programmi di attivita' di volontariato

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Art. 7
Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 8
((Stabilizzazione)) del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 9
Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 10
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



 

Venerdì, 3 Ottobre 2025

 
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