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Legge 17 settembre 2025, n. 136 (GU n.224 del 26-9-2025)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022. (25G00142)

Vigente al: 27-9-2025   

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Promulga 
 la seguente legge: 
 
Art. 1 
Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.  
Art. 2 
Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso. 
 Art. 3 
Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  dei compiti  derivanti  dalla  presente  legge  con  le  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Art. 4 
Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 17 settembre 2025 
 
MATTARELLA 
 
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO 

 
    Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Giappone (qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente «la Parte»),  
    Nello  spirito  di   promuovere   piu' strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e, 
    Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri  cittadini, particolarmente ai piu'  giovani,  di  apprezzare  la  cultura  e  il generale stile di vita dell'altro Paese  al  fine  di  promuovere  la mutua comprensione tra i due Paesi, 
 
Hanno concordato quanto segue: 
Articolo 1. 
 
    Ciascuna  Parte  rilascia,  a  titolo  gratuito,  un  visto   per vacanza-lavoro  al  cittadino  dell'altro  Paese  (qui   di   seguito denominato «il Paese di origine») risiedente nel  Paese  di  origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti  e  la  Parte  lo ritenga opportuno: 
      a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato  «Paese  ospitante»)  principalmente  con  lo   scopo   di trascorrere le vacanze; 
      b)  abbia,  al  momento  della  richiesta  del  visto,  un'eta' compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti; 
      c) non sia accompagnato da persone a carico,  ad  eccezione  di quelle  in  possesso  del  visto  vacanza-lavoro  o  di  altro  visto rilasciato da quella Parte; 
      d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validita'  di almeno tre (3) mesi in piu' rispetto  al  periodo  previsto  del  suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno  o  fondi  sufficienti con cui acquistarlo; 
      e) disponga delle sostanze necessarie a  mantenersi  nel  Paese ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente; 
      f) intenda lasciare il Paese ospitante alla  fine  del  proprio soggiorno senza alterare il proprio status di  residenza  durante  il soggiorno; 
      g)  non  abbia  gia'  precedentemente  ottenuto  un  visto  per vacanza-lavoro da quella Parte; 
      h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti  dalla Parte; 
      i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente, 
      j) non abbia precedenti penali; e 
      k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai  regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante  il  suo  soggiorno  nel  Paese ospitante. 
 
Articolo 2. 
 
    Ciascuna Parte consente  ai  cittadini  del  Paese  d'origine  di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata  o il Consolato del Paese ospitante  situati  nel  Paese  d'origine.  Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio  con  rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneita'.  
Articolo 3. 
 
    1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi  di  rimanere  in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro  di  esercitare un'attivita' professionale senza permesso di lavoro,  come  attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi  per le spese del viaggio in conformita' con la  normativa  in  vigore  in Giappone. 
    2. Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro  validi  di  soggiornare nella   Repubblica   italiana   come   partecipanti   al    Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di  lavoro,  un'attivita' professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi  per  le  spese del  viaggio  in  conformita'  con  la  normativa  in  vigore   nella Repubblica italiana. 
Articolo 4. 
 
    Ciascuna Parte determina  annualmente  il  numero  di  visti  per vacanza-lavoro che potra' rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.  
 Articolo 5. 
 
    Ciascuna Parte chiedera' ai cittadini  del  Paese  d'origine  che sono entrati nel  Paese  ospitante  come  partecipanti  al  Programma Vacanza-Lavoro, di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore  nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla  sicurezza sociale, durante il loro soggiorno nel Paese ospitante. 
 Articolo 6. 
 
    1. Le disposizioni del presente  Accordo  saranno  attuate  dalle Parti conformemente alla normativa in vigore  nei  rispettivi  Paesi, nonche' al diritto internazionale applicabile.  Inoltre,  il  Governo della   Repubblica   italiana   applichera'   il   presente   Accordo conformemente  agli  obblighi  derivanti   dalla   sua   appartenenza all'Unione europea. 
    2. Le disposizioni del presente  Accordo  saranno  attuate  dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. 
 
Articolo 7. 
 
    l. Le Parti si notificheranno reciprocamente,  per  iscritto,  il completamento  delle  rispettive  procedure  interne  necessarie  per l'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo.  Il  presente  Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche. 
    2.  Qualsiasi  controversia  derivante   dall'interpretazione   o dall'applicazione del presente Accordo sara'  risolta  amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziati tra  le  Parti  attraverso canali diplomatici. 
    3. Le disposizioni  del  presente  Accordo  potranno  essere,  in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le  Parti  attraverso canali diplomatici. 
    4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche  saranno  concluse  per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in  vigore  secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 
    5.  Ciascuna   Parte   potra'   sospendere   l'attuazione   delle disposizioni  del  presente   Accordo,   in   tutto   o   in   parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine  pubblico  o sanita'  pubblica.  Qualsiasi  sospensione  di  questo   tipo   sara' immediatamente   notificata   all'altra   Parte   attraverso   canali diplomatici. 
    6. Ciascuna Parte potra' recedere dal  presente  Accordo  dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte  attraverso  canali diplomatici. 
    7. Pur a fronte di  un  recesso  dal  presente  Accordo  o  della sospensione dell'attuazione di qualsiasi  disposizione  del  presente Accordo,  salvo  deciso  diversamente  dalle  Parti  tramite   canali diplomatici, ciascuna Parte considerera' favorevolmente la  richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia gia' ottenuto un  visto  di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel  Paese  ospitante  o  abbia gia' ottenuto il permesso  di  soggiornare  nel  medesimo,  ai  sensi dell'articolo 3. 
    IN FEDE DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno  nelle lingue  italiana,  giapponese  e  inglese,  tutti  i  testi   facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative,  prevarra'  il testo in lingua inglese. 
 

 

Mercoledì, 17 Settembre 2025

 
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