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Direttiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 (G.U. dell'Unione europea L 132/1 del 19.5.2011)

Che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 maggio 2011
che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ( 2 ), non si applica ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ( 3 ).

(2) La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano.

(3) La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, che è un obiettivo fondamentale dell’Unione, come enunciato nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4) È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.

(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, è necessario garantire che tali altri Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate per consentire loro di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

(6) È opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.

(7) È opportuno che la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale faccia salvi i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2004/83/CE e dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967 (la «convenzione di Ginevra»).

___________
( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 aprile 2011.
( 2 ) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
( 3 ) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
___________

(8) Occorre che le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenervi lo status di soggiornante di lungo periodo si applichino nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo.

(9) Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(10) Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione internazionale che ha ivi acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, tale persona dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita ai sensi della direttiva 2004/83/CE e dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra. A tal fine, qualora la persona sia beneficiaria della protezione internazionale in uno Stato membro diverso da quello in cui soggiorna attualmente quale soggiornante di lungo periodo, occorre prevedere, salvo che il respingimento sia consentito a norma della direttiva 2004/83/CE, che tale persona possa essere allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito la protezione internazionale e che tale Stato membro sia tenuto a riammetterla. Le medesime garanzie dovrebbero applicarsi al beneficiario della protezione internazionale che soggiorni in un secondo Stato membro ma non vi abbia ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo.

(11) Qualora l’allontanamento di un beneficiario di protezione internazionale fuori del territorio dell’Unione sia consentito a norma della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di garantire che tutte le informazioni siano ottenute da fonti pertinenti, incluso, se del caso, lo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale, e che le informazioni siano valutate approfonditamente al fine di garantire che la decisione di allontanare tale beneficiario sia conforme all’articolo 4 e all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dall’articolo 7.

(13) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 1 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1


La direttiva 2003/109/CE è così modificata:

1) all’articolo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) “protezione internazionale”, la protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (*);

___________
(*) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.»;
2) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
___________

«c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d) hanno chiesto la protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;»

___________
( 1 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1
___________

b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nella Convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, nel paragrafo 11 dell’allegato della Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967, e nell’Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980.»;

3) l’articolo 4 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 24 della direttiva 2004/83/CE o l’intero periodo se superiore a diciotto mesi.»;

4) all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica “annotazioni”: “Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]”.

5. Quando un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo che ha già un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro contenente l’annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce la stessa annotazione nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Prima di inserire l’annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro indicato nell’annotazione di comunicargli se il soggiornante di lungo periodo sia ancora beneficiario della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce tale annotazione.

6. Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è stata trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro modifica opportunamente, entro tre mesi dal trasferimento, l’annotazione di cui al paragrafo 4.»;

5) all’articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.»;

6) all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicata la direttiva 2004/83/CE.»;

7) l’articolo 12 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Lo Stato membro che decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, chiede allo Stato membro ivi indicato di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell’annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

3 ter. Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell’annotazione, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso detto Stato membro, che lo riammette immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità familiare.

3 quater. In deroga al paragrafo 3 ter, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento mantiene il diritto di allontanare, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il soggiornante di lungo periodo verso un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il presente articolo fa salvo l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE.»;

8) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Modifiche dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo


1. Se un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e se la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo è trasferita, in conformità con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, a un secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificare opportunamente tale annotazione.

2. Se a un soggiornante di lungo periodo è concessa la protezione internazionale nel secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, detto Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di modificarlo per introdurre l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

3. In seguito alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilascia detto permesso modificato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro.»;

9) all’articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie specificate all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE, il paragrafo 3 del presente articolo non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene l’annotazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva.

Il presente paragrafo fa salvo l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE.»;

10) all’articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni e la documentazione di cui agli articoli 8, 12, 19, 19 bis, 22 e 23.»

Articolo 2


1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3


La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo Il presidente J. BUZEK

Per il Consiglio La presidente GYŐRI E.

IT L 132/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

 

Giovedì, 19 Maggio 2011