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Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale  afflusso  di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria  nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale  afflusso  di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria  nel  territorio nazionale in relazione all'eccezionale  afflusso  di  cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

Vista la deliberazione assunta nella riunione n.141 del 9 giugno 2011 del Consiglio dei Ministri con  la  quale  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stato incaricato di coordinare il piano degli interventi per l'Isola di Lampedusa sulla base degli impegni assunti dal Governo;

Considerato che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito a causa del conflitto tutt'ora in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa le condizioni ambientali ed igienico - sanitarie dell'isola hanno subito significativi peggioramenti al punto da richiedere l'adozione  di  tempestivi  interventi  di riqualificazione ambientale e territoriale;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa per prestare loro la necessaria assistenza umanitaria si sono dovute mettere a disposizione strutture ed edifici, pubblici e privati, non aventi tale destinazione, tra cui le strutture portuali e la sede dell'area marina protetta Isole Pelagie;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1

 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«12. Il Commissario delegato, al fine di adottare  idonee iniziative di riqualificazione territoriale ed ambientale nell'isola di Lampedusa connesse  all'eccezionale  afflusso  di  cittadini extracomunitari provvede:

a. alla realizzazione di interventi volti alla verifica del ciclo integrato delle acque e all'adeguamento e riqualificazione della rete idrica e fognaria esistente;

b. alla realizzazione di interventi volti a migliorare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti prodotti nell'isola;

c. alla realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale sia sulle aree a mare che a terra;

d. alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

e. alla riqualificazione delle strutture dell'area marina protetta Isole Pelagie previamente adibite al ricovero temporaneo e all'assistenza dei cittadini extracomunitari;

f. alla realizzazione di interventi  di  riqualificazione paesaggistico territoriale;

g. alla realizzazione di interventi di  riqualificazione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e strutture pubbliche;

h. alla riqualificazione ambientalmente sostenibile della rete di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture viarie.

13. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 12 il Commissario delegato si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

14. Al sopra citato Soggetto attuatore e' corrisposto un compenso in misura pari al 30% del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato.

15. Il Soggetto attuatore si avvale delle  Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPRA, delle Società specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Società di scopo di Società a capitale pubblico. Lo stesso Soggetto attuatore per procedere all'attività di cui al comma 12, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

16. Il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia  risultato assente, o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo  dalla  sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le  specifiche  indicazioni  progettuali  necessarie  al  fine dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente  o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

17. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 16, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

18. Per i progetti di cui al comma 17, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) e' svolta, anche in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 4/2008, dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della metà, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

19. Per le occupazioni di urgenza  e  per  le  eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri  enti  territoriali interessati.

20. Per l'espletamento dalle attività previste dalla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale di dieci unità di personale individuate tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti e delle Società di cui ai commi precedenti posti in posizione di comando o distacco anche in deroga alla disposizioni vigenti. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente  previste  dai  Contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti e delle Società di appartenenza restano a carico degli stessi Enti e Società.

21. Al personale di cui al comma 20 e' riconosciuta un'indennità pari a 30 ore di straordinario a valere sui fondi a disposizione del soggetto attuatore.

22. Il soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze può avvalersi di quattro esperti qualificati, individuati d'intesa con il Commissario delegato, con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti e' stabilito dal Soggetto attuatore, con proprio provvedimento d'intesa con il Commissario delegato.

23. Il Soggetto attuatore provvede  all'espletamento  delle attività previste dalla presente ordinanza con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011.

24. Il Soggetto attuatore predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il piano degli interventi ed il relativo crono programma e lo sottopone all'approvazione del Commissario delegato.".

Art. 2

1. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono degli stessi poteri derogatori previsti all'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 cui sono aggiunti:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

art. 7, comma 6-bis, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, per i soggetti residenti nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari a richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra Società di leasing e soggetti locatari.

2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale  afflusso  di  cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' concessa fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui al comma 3.

5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 3 e 4, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nel comune di cui al comma 3 devono comunque essere versate.

6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo connesso con le specificità paesaggistico-ambientali del comune di Lampedusa, i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche per il periodo dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 settembre 2011. Il relativo reddito imponibile derivante al proprietario dell'immobile locato e' ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 si provvede:

a. quanto ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare cap. 7217 PG.1-Missione 18-Programma 13;

b. quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare cap. 8407 - PG 1 Missione 18.5 ;

c. quanto ad euro 20.850.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare cap. 8532- PG 1;

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una apposta contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Soggetto attuatore direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente

Berlusconi

 

Lunedì, 27 Giugno 2011