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Ordinanza n. 3955 del 26 luglio 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 176 del 30-07-2011)

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011 e n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;
Vista la richiesta della Croce rossa Italiana;
Vista la nota n. 402 del 1° luglio 2011 dell'Assessore del comune di Lampedusa e Linosa;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933, dopo le parole «contingente di personale» sono aggiunte le parole «non dirigenziale». Al suddetto comma 7 è aggiunto il seguente periodo: «Il predetto personale del Ministero dell'interno è collocato in posizione di comando presso la Struttura Commissariale fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, al medesimo personale e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, con oneri
quantificati in euro 400.000,00 posti a carico del Commissario delegato, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le funzioni di coordinamento del predetto personale sono assicurate da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione civile dell'Interno, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti correlati alla posizione funzionale attribuita nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. Al predetto funzionario è autorizzata, a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011, la corresponsione di una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dal relativo ordinamento, anche in deroga all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, con oneri stimati in euro 60.000,00.».

Art. 2

1. Tenuto conto del protrarsi delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, la Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al personale direttamente impegnato nelle attività presso i campi di accoglienza di Mineo e Lampedusa e al personale effettivamente a supporto delle citate attività, fino al 30 settembre 2011, compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 650.000,00.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Croce Rossa Italiana è altresì autorizzata, fino al 30 settembre 2011, ad utilizzare nel limite massimo di 50 unità prestatori di lavoro temporaneo, tramite impresa di fornitura di lavoro temporaneo, con oneri stimati in euro 575.000,00.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225.000,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
4. Per le finalità di cui al presente articolo e per i relativi oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana è autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del Ministero della difesa.

Art. 3

1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile, in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed alla contestuale emergenza umanitaria dovuta all'eccezionale afflusso, nel territorio nazionale, dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando o corrispondenti del personale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza, in deroga a quanto stabilito dalla disposizione medesima.
2. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale delle predette Amministrazioni, già in servizio presso il Dipartimento.

Art. 4

1. Nell'ambito del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011 e successive modificazioni, il Soggetto attuatore, nominato con decreto del Commissario delegato n. 2206 del 6 maggio 2011, provvede, altresì, in termini di somma urgenza, con i poteri e le deroghe previste dalle ordinanze richiamate in premessa, alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati approdati nell'isola di Pantelleria ed ivi ubicate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 nel limite massimo di euro 500.000,00, si provvede a carico delle risorse poste nella disponibilità del Commissario delegato.

Art. 5

1. Al fine di monitorare le attività poste in essere dai Soggetti attuatori sul territorio nazionale ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa, per consentire il miglioramento degli standard di accoglienza dei migranti e favorire l'omogeneità di trattamento degli assistiti, il Commissario delegato istituisce, con apposito decreto, un Gruppo di Monitoraggio e Assistenza composto da 28 unità di personale, la cui durata e' fissata al 31 dicembre 2011. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento e le attività della predetta struttura. Ai componenti della struttura è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati dal 1°agosto 2011 fino al 31 dicembre 2011 in euro 529.400,00, si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato.

Art. 6

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, dell'attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture e aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, l'impiego del contingente di militari di cui all'articolo 3, comma 3, della citata ordinanza è prorogato fino al 31 ottobre 2011 e ai relativi oneri, quantificati in euro 2.515.450,00, si provvede ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3.

Art. 7

1. All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
ai commi 1 e 2 dopo le parole: «dell'isola di Lampedusa» sono aggiunte le seguenti: « e dell'isola di Linosa»;
ai commi 3 e 6 dopo le parole: «comune di Lampedusa» sono aggiunte le seguenti: «e di Linosa.».

Art. 8

1. Per consentire il completamento delle attività solutorie avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, il termine del 30 giugno 2011, previsto dall'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e' prorogato al 30 settembre 2011.
2. In relazione all'attuazione del comma 1, al Commissario delegato e ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni, non spettano compensi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011
Il Presidente: Berlusconi

 

Sabato, 30 Luglio 2011