Venerdì, 19 Aprile 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Ordinanza n. 3958 del 10 agosto 2011 Presidente del Consiglio dei Ministri (GU n. 194 del 22-8-2011 )

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7 e n. 3951  del 12 luglio 2011;

  Ravvisata  la  necessita'  di   apportare   alcune   modifiche   ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;

  Viste le riunioni tenutesi nei giorni 19 e 21 luglio 2011 presso il Ministero dell'interno;

  Su proposta del Capo dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  Sentito il Ministero dell'interno;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 Dispone:

 Art. 1

   1. Al fine di favorire il rientro assistito degli immigrati  giunti sul territorio nazionale, a seguito della dichiarazione  dello  stato di emergenza di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri   del   12   febbraio   2011,    l'O.I.M.    (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), in qualita' di Soggetto  attuatore del Commissario delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e  successive modificazioni, provvede al rimpatrio degli stranieri, che ne facciano richiesta, nei Paesi di origine tramite  vettore  aereo,  sulla  base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato di  cui  alla  sopra citata ordinanza.

  2. Il  Soggetto  attuatore  garantisce  l'assistenza  logistica  ai richiedenti il rimpatrio, curando il trasporto dalle strutture in cui si trovano fino all'aeroporto di partenza.

  3. Il rimpatrio volontario puo' essere  richiesto  dagli  stranieri giunti in Italia dal 1° gennaio  2011  e  assistiti  a  carico  della struttura del Commissario delegato e in particolare:

    a) dai richiedenti protezione internazionale;

    b) dai richiedenti protezione internazionale denegati  fino  alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;

    c) dai titolari di protezione internazionale che rinunciano  allo status;

    d) dagli immigrati in possesso di un permesso  di  soggiorno  per motivi umanitari  in  corso  di  validita'  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;

    e) dagli immigrati in possesso di un permesso  di  soggiorno  per motivi umanitari.

  4. Agli stranieri ammessi al rimpatrio e' consegnato  il  biglietto aereo e un'indennita' di  viaggio  individuale  pari  a  € 200,00  da corrispondere al momento della partenza dopo il valico di frontiera.

  5.  Il  Soggetto  attuatore  opera  sulla  base  delle  indicazioni operative fornite dal Commissario delegato, sentito  il  Comitato  di coordinamento  di  cui  all'art.1,  comma   2,   dell'ordinanza   del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

  6. Le attivita' di rimpatrio  di  cui  al  presente  articolo  sono riferite ad un contingente di 600 immigrati.

  7.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dal   presente articolo, il legale rappresentante per la missione OIM in  Italia  e' autorizzato a  richiedere  l'apertura  di  una  apposita  contabilita' speciale.

  8. All'attuazione del presente articolo si provvede in deroga  alle procedure dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

  9. L'immigrato ammesso alla procedura  di  rimpatrio  prevista  dal presente articolo  non  potra'  beneficiare  di  altri  programmi  di rimpatrio   volontario  e  assistito.  Alla  procedura  di   rimpatrio prevista dal presente articolo l'immigrato potra' essere ammesso  una sola volta.

  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di € 904.792,40, si provvede a  valere  sulle  risorse disponibili assegnate al Commissario delegato  di  cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

 Art. 2

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.   4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2008, n. 3703, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad  istituire, con proprio  decreto,  ulteriori  cinque  sezioni  nell'ambito  delle Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione internazionale.

  2. Le sezioni di cui al comma 1 operano fino al 31 dicembre 2011 ed ai relativi costi di funzionamento e per  gettone  di  presenza,  nel limite massimo di € 191.500,00, si provvede a  valere  sulle  risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.

 Art. 3

   1. Al fine di accelerare le procedure per l'esame delle domande  di protezione   internazionale   presentate   da   cittadini   stranieri provenienti dai Paesi  del  Nord  Africa  e  per  contenere  i  costi derivanti dal trasferimento dei migranti richiedenti asilo nelle sedi delle  «Commissioni  territoriali   per   il   riconoscimento   della protezione internazionale» ai fini della prescritta  audizione,  fino al 31 dicembre 2011 e' autorizzato l'incremento  delle  missioni  dei componenti e del personale di supporto delle medesime  Commissioni  e relative sezioni.

  2. Fino al 31 dicembre 2011 al personale di supporto delle predette Commissioni e relative sezioni, nel numero massimo di 200 unita',  e' altresi' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente  prestato,  nel  limite  massimo pro-capite di 60 ore mensili e di una  media  pro-capite  di  40  ore mensili.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel  limite  massimo di € 835.937,00, di cui 85.937,00 euro per l'attuazione del comma 1 e 750.000,00 euro per l'attuazione del comma 2, si  provvede  a  valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato di cui alle ordinanze del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  3933  e  n.  3951 rispettivamente  del  13  aprile   e   12   luglio   2011,   mediante trasferimento  delle  stesse  sulle   contabilita'   speciali   delle Prefetture interessate.

 Art. 4

   1. All'art. 8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, e' aggiunto il  seguente  comma:

«3. Per il compimento delle attivita' di cui  al  comma  1,  relative alle spese sostenute dai Soggetti attuatori di cui all'ordinanza  del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011,  il Prefetto di Palermo provvede al pagamento delle somme  dovute,  sulla base  dei  riscontri  di  natura  amministrativo-contabile  e   della liquidazione della spesa da parte dei predetti Soggetti attuatori». 

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

     Roma, 10 agosto 2011

 

                                           Il Presidente : Berlusconi

 
 
 

 

 

Lunedì, 22 Agosto 2011