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Decreto 3 agosto 2011 Ministero Affari Esteri (GU n. 202 del 31-8-2011 )

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010/2011.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
ed
 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
  Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, recante il testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di seguito denominato «testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;
  Visto  l'art.  39,  comma  4,  del  testo  unico,  che  prevede  la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri  di  concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e  permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per  l'accesso  all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
  Visto l'art. 46 del regolamento  di  attuazione  del  testo  unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999, n. 394, di seguito  denominato  «regolamento»,  sulle  modalita'  per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri  residenti all'estero;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con       modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;
  Considerate le disponibilita' comunicate dalle universita'  statali e non statali autorizzate al rilascio  di  titoli  di  studio  aventi valore legale e  dalle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio  di titoli di studio aventi valore  legale,  per  l'ammissione  ai  corsi universitari per l'anno accademico 2010-2011;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  Per l'anno accademico 2010-2011 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di  ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 42.482 per  l'accesso ai corsi  universitari  presso  gli  atenei  statali  e  non  statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore  legale,  e in numero di 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali,  abilitati  al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 3 agosto 2011
 
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
 
Il Ministro dell'interno
Maroni
 
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

 

Giovedì, 1 Settembre 2011