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Decreto del 29 agosto 2012 Ministero dell'Interno (GU n. 209 del 7-9-2012 )

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
 
e
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,  recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e' irregolare";
  Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la sussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del rapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo retributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'articolo 30 bis;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
 Presentazione della dichiarazione di emersione

 
  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto legislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per l'immigrazione.
  2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate esclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15 ottobre 2012.
  3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno all'indirizzo di cui al comma 3.

          

Art. 2
 
Pagamento del contributo forfetario
 
  1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di un  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul reddito.
  2. Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali,  del   Ministero   della   cooperazione   internazionale   e dell'integrazione  e  dell'INPS.  Il  modello   di   pagamento   deve contenere, oltre ai dati relativi  al  datore  di  lavoro,  anche  il numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del lavoratore.
  3. Con risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  sono  istituiti  i codici tributo per il versamento del  contributo  forfetario  e  sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
  4. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contributo  forfetario  sono riversate all'INPS,  a  cura  della  Struttura  di  gestione  di  cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
  5. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a titolo di contributo forfetario.

            

Art. 3
 
Requisito reddituale del datore di lavoro
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
  2. Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero addetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro annui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche se non conviventi.
  3. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del requisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle richieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.
  4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si applica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

            

Art. 4
 
Contenuti della domanda di emersione
 
  1. La dichiarazione di cui  all'articolo  1  contiene,  a  pena  di inammissibilita':
    a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati relativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro straniero;
    b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la  dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro  documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
    d) l'attestazione del possesso del requisito  reddituale  di  cui all'articolo 3;
    e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo previsto dall'articolo 1;
    f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e' inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286;
    h) l'indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
    i)  l'obbligo  di   regolarizzare   la   posizione   retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto  dall'art.  5  per  un periodo commisurato alla durata del rapporto di  lavoro,  o  comunque non inferiore a  sei  mesi,  per  rapporti  di  durata  inferiori  al semestre;
    l) l'indicazione del codice a barre  telematico  della  marca  da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
  2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c)  del comma 1 si intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per il quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e indeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore alle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL  e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

            

Art. 5
 
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo retributivo, contributivo e fiscale
 
  1. Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle somme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono corrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).
  2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di lavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in materia contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
  A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
    a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
    Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in via telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC) al fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del lavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
    b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
    Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore, l'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
  Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di aver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
  3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non inferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
  Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese successivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109/2012,  il  versamento  delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il termine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto della  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita autocertificazione.

    
 
 Art. 6
 
Comunicazione obbligatoria di assunzione
 
  1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione e' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni territoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

        
     
Art. 7
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
    Roma, 29 agosto 2012
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Cancellieri
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Fornero
 
 
            Il Ministro della cooperazione internazionale
                          e l'integrazione
                              Riccardi
 
 
              Il Ministro dell'economia e della finanze
                               Grilli
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248

 

Venerdì, 7 Settembre 2012