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Regolamento (CE) n. 988/2009 del del 16 settembre 2009 Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 284 del 30-10-2009)

Che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [3], dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione.

(2) Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea successivamente all’adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

(3) L’articolo 56, paragrafo 1 e l’articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell’allegato XI di detto regolamento. L’allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l’applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l’inserimento nel presente allegato di punti relativi all’applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

(4) Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all’obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo.

(5) Poiché l’obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l’interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento.

(6) Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI.

(7) L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d’applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell’assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest’ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l’attività figuri nell’allegato III.

(8) È opportuno valutare l’importanza, la frequenza, le dimensioni e i costi relativi all’applicazione della restrizione dei diritti a prestazioni in natura per i familiari di lavoratori transfrontalieri, ai sensi dell’allegato III al regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso degli Stati membri che ancora figurano in tale allegato quattro anni dopo la data di applicazione di detto regolamento.

(9) È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento.

(10) Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio [4] sono ora contemplati da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono pertanto diventati superflui alcuni punti che figuravano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(11) Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004.

(13) Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


 

Mercoledì, 16 Settembre 2009