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Direttiva 2014/54/UE del 16 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. dell'Uinione europea n. L 128/8 del 30.04.2014)

Relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori

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In vigore dal 21 maggio 2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Il termine «loro familiari» dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri.

(2) La libera circolazione dei lavoratori è inoltre un elemento chiave per lo sviluppo di un vero e proprio mercato del lavoro dell'Unione, in quanto consente ai lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è carenza di manodopera o vi sono maggiori possibilità di occupazione, aiutando così più persone a trovare un impiego che risponda meglio alle loro competenze ed evitando le strozzature sul mercato del lavoro.

(3) La libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per potervi lavorare e/o soggiornare per motivi di lavoro. Questo principio li tutela contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare la retribuzione, il licenziamento, nonché i vantaggi sociali e fiscali, garantendo loro la parità di trattamento, secondo la legislazione, le prassi e i contratti collettivi nazionali, rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Dovrebbero godere di tali diritti, senza discriminazioni, tutti i cittadini dell'Unione che esercitino il diritto di libera circolazione, compresi i lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri. È opportuno distinguere fra libera circolazione dei lavoratori e libertà di prestazione di servizi, che include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di distaccare temporaneamente i propri dipendenti in tale Stato membro al fine di svolgere l'attività necessaria per la prestazione di servizi in tale Stato membro.

(4) In relazione ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione, l'articolo 45 TFUE conferisce diritti sostanziali per l'esercizio di libertà fondamentale che sono ulteriormente specificati nel regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5) L'effettivo esercizio della libera circolazione dei lavoratori non è tuttavia ancora una realtà e molti lavoratori dell'Unione spesso ignorano i loro diritti in materia di libera circolazione. A causa, tra l'altro, della loro posizione potenzialmente più vulnerabile, i lavoratori dell'Unione possono ancora subire restrizioni o ostacoli ingiustificati all'esercizio del loro diritto di libera circolazione, come il mancato riconoscimento delle qualifiche, discriminazioni fondate sulla nazionalità e sfruttamenti quando si spostano in un altro Stato membro. Tra la legge e la sua applicazione pratica vi è dunque un divario che deve essere affrontato.

(6) Nel luglio 2010, nella comunicazione dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi», la Commissione ha indicato la propria intenzione di analizzare i modi per affrontare i nuovi bisogni e le sfide emergenti, soprattutto alla luce dei nuovi tipi di mobilità, che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari si trovano ad affrontare. Ha inoltre precisato che, nel contesto della nuova strategia per il mercato interno, avrebbe riflettuto su come promuovere e migliorare i meccanismi per un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione. La Commissione ha inoltre sintetizzato gli sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, in particolare, relativamente all'ambito di applicazione soggettivo del diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori e al merito dei diritti goduti dai lavoratori dell'Unione e dalle loro famiglie.

(7) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», del 27 ottobre 2010, la Commissione ha individuato nell'applicazione divergente e non corretta della normativa dell'Unione relativa al diritto di libera circolazione uno dei principali ostacoli contro cui si scontrano i cittadini dell'Unione nell'esercizio effettivo dei loro diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di intervenire al fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di paesi terzi applicando rigorosamente le norme dell'Unione, anche in materia di non discriminazione, promuovendo le buone prassi e la conoscenza sul campo della normativa dell'Unione e accelerando la diffusione, presso i cittadini dell'Unione, di informazioni sui diritti connessi alla libera circolazione (azione 15 della relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione). Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione intitolata «Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro», la Commissione ha inoltre trattato la necessità di eliminare gli ostacoli amministrativi e di semplificare le procedure per i cittadini dell'Unione che vivono, lavorano e viaggiano in altri Stati membri.

(8) Nella comunicazione della Commissione «Verso una ripresa fonte di occupazione» del 18 aprile 2012 (pacchetto per l'occupazione), la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa al fine di sostenere i lavoratori mobili (informazioni e consulenza) nell'esercizio dei diritti derivanti dal TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011, e ha invitato gli Stati membri ad accrescere la consapevolezza e l'accesso ai diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di lotta alla discriminazione, parità di genere e libera circolazione dei lavoratori, nonché a permettere e agevolare l'accesso dei cittadini dell'Unione all'impiego nel settore pubblico conformemente alla legislazione dell'Unione quale interpretata dalla Corte di giustizia europea. In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la limitazione dell'accesso a determinati impieghi nella pubblica amministrazione ai cittadini di uno Stato membro dev'essere interpretata in senso restrittivo e riguarda solo posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

(9) Affinché i diritti e la parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari possano essere tutelati, è essenziale applicare e attuare adeguatamente ed effettivamente l'articolo 45 TFUE e il regolamento (UE) n. 492/2011 nonché avere consapevolezza dei diritti, mentre un'attuazione insoddisfacente compromette l'efficacia delle norme dell'Unione vigenti in questa materia e mette a rischio i diritti e la tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.

(10) È inoltre necessaria un'applicazione più efficace e uniforme dei diritti conferiti dalla normativa dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(11) È opportuno migliorare l'applicazione e il controllo delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori per far sì che i lavoratori dell'Unione e i loro familiari, nonché i datori di lavoro, le autorità pubbliche e altre persone interessate, siano meglio informati dei diritti e delle responsabilità in materia di libera circolazione per dare ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari assistenza e protezione nell'esercizio di tali diritti e per combattere l'elusione di tali norme da parte delle autorità pubbliche e dei datori di lavoro pubblici o privati. In tale contesto gli Stati membri possono anche prendere in considerazione gli effetti di una maggiore mobilità, quali una «fuga dei cervelli» o una «fuga dei giovani».

(12) Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme sostanziali dell'Unione relative alla libera circolazione dei lavoratori e di controllare la conformità a tali norme, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per tutelare i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità e contro le restrizioni o gli ostacoli ingiustificati all'esercizio del suddetto diritto.

(13) A tale scopo è opportuno prevedere disposizioni specifiche per l'effettiva attuazione e per agevolare un'applicazione migliore e più uniforme delle norme sostanziali che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 TFUE e del regolamento (UE) n. 492/2011. L'attuazione di tale libertà fondamentale dovrebbe essere assicurata tenendo conto del principio di parità tra uomini e donne e del divieto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).

(14) In tale contesto, i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che hanno subito discriminazioni per motivi di nazionalità oppure restrizioni o ostacoli ingiustificati all'esercizio del loro diritto di libera circolazione dovrebbero vedersi garantita una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace. Qualora gli Stati membri prevedano procedure amministrative quali mezzi di ricorso, dovrebbero garantire che qualsiasi decisione amministrativa possa essere impugnata dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Tenuto conto del diritto a una tutela giurisdizionale efficace, i lavoratori dell'Unione dovrebbero essere protetti da trattamenti o conseguenze sfavorevoli a seguito di reclami o di azioni giudiziarie al fine dell'attuazione dei diritti garantiti dalla presente direttiva.

(15) Al fine di assicurare un livello più efficace di tutela, le associazioni e altri soggetti giuridici, comprese le parti sociali, dovrebbero avere anch'essi la facoltà di avviare un procedimento, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle presunte vittime, con l'approvazione di queste ultime. Ciò non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio, né altre competenze e altri diritti collettivi di parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ad esempio legati all'attuazione di contratti collettivi, se del caso, comprese azioni in nome di un interesse collettivo, ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali. Al fine di garantire una tutela giurisdizionale efficace, e fatti salvi i meccanismi di difesa collettiva esistenti a disposizione delle parti sociali nonché la legislazione o le prassi nazionali, gli Stati membri sono invitati a esaminare l'attuazione di principi comuni per meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria.

(16) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme nazionali sui termini per l'attuazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere tali da non poter essere ritenuti atti a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti stessi.

(17) La tutela contro la discriminazione basata sulla nazionalità risulterebbe essa stessa rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di organismi efficaci con adeguate competenze incaricati di promuovere la parità di trattamento, analizzare i problemi incontrati dai lavoratori dell'Unione e dai loro familiari, valutare possibili soluzioni e fornire loro assistenza specifica. La competenza di questi organismi dovrebbe comprendere, tra l'altro, la fornitura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, di assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, come la fornitura di consulenza legale sull'applicazione ad essi delle pertinenti norme dell'Unione e nazionali in materia di libera circolazione dei lavoratori, procedure di reclamo e di assistenza per la tutela dei diritti dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari. Essa può includere altresì l'assistenza in procedimenti giudiziari.

(18) Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro decidere se attribuire i compiti da espletare ai sensi della presente direttiva ai suddetti organismi o se attribuire tali compiti ad organismi esistenti a livello nazionale che perseguono obiettivi analoghi, per esempio la promozione della libera circolazione delle persone, l'attuazione del principio di parità di trattamento o la tutela dei diritti individuali. Qualora decidano di estendere il mandato di un organismo esistente, gli Stati membri dovrebbero garantire lo stanziamento di risorse sufficienti per tale organismo già esistente affinché questo possa espletare in modo efficace ed adeguato i compiti di cui è già responsabile e i suoi compiti supplementari. Qualora i compiti siano assegnati a più organismi, gli Stati membri dovrebbero garantirne un adeguato coordinamento.

(19) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché uno o più di tali organismi fungano da punto di contatto e affinché cooperino e scambino informazioni, quali gli estremi per contattare tutti gli organismi, i mezzi di ricorso e gli estremi delle associazioni, delle organizzazioni o degli altri soggetti giuridici che forniscono informazioni e servizi ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, con punti di contatto equivalenti in altri Stati membri. È opportuno rendere pubblicamente disponibile l'elenco dei punti di contatto.

(20) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli organismi da loro designati ai sensi della presente direttiva e i servizi di informazione e di assistenza esistenti forniti dalle parti sociali, dalle associazioni, dalle organizzazioni o da altri soggetti giuridici interessati, quali le organizzazioni responsabili delle modalità di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, se del caso, gli ispettorati del lavoro.

(21) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la promozione di sinergie con gli strumenti di informazione e di sostegno già esistenti a livello dell'Unione e, a tal fine, dovrebbero garantire che gli organismi esistenti o di nuova istituzione lavorino a stretto contatto con i servizi di informazione e di assistenza esistenti, quali La tua Europa, SOLVIT, Enterprise Europe Network, gli sportelli unici ed EURES, compresi, se del caso, i partenariati transfrontalieri EURES.

(22) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo con le parti sociali e le appropriate organizzazioni non governative per affrontare e combattere le restrizioni e gli ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o le diverse forme di discriminazione basate sulla nazionalità.

(23) Gli Stati membri dovrebbero stabilire secondo quali modalità i cittadini dell'Unione, quali lavoratori, studenti e neolaureati, nonché datori di lavoro, parti sociali e altre parti interessate, possano ricevere informazioni utili e facilmente accessibili riguardo alle disposizioni della presente direttiva e al regolamento (UE) n. 492/2011, comprese informazioni sugli organismi designati in base alla presente direttiva e sui mezzi di ricorso e di tutela disponibili. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a rendere tali informazioni disponibili in più lingue ufficiali dell'Unione, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro. Ciò non dovrebbe pregiudicare la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue. Tali informazioni potrebbero essere fornite nell'ambito di consulenze individuali e dovrebbero inoltre essere facilmente consultabili su La tua Europa ed EURES.

(24) Al fine di facilitare l'attuazione dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, è importante che la direttiva 91/533/CEE del Consiglio (6) sia attuata e monitorata in modo coerente.

(25) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di estendere le competenze delle organizzazioni incaricate di compiti inerenti alla tutela dei lavoratori dell'Unione contro la discriminazione in base alla nazionalità, in modo tale da integrare il diritto alla parità di trattamento senza discriminazioni in base alla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, sancito dall'articolo 21 TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(26) L'effettiva attuazione della presente direttiva implica che gli Stati membri, nel momento in cui adottano le misure opportune per adempiere ai loro obblighi a norma della presente direttiva, dovrebbero indicare un riferimento alla presente direttiva o corredare le misure di esecuzione di un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale.

(27) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28) Dopo un adeguato periodo per l'attuazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione elabori una relazione a tale proposito, valutando in particolare l'opportunità di presentare un'eventuale proposta per garantire una migliore attuazione della normativa dell'Unione in materia di libera circolazione. In tale relazione, la Commissione dovrebbe affrontare il tema delle possibili difficoltà incontrate da giovani laureati in cerca di occupazione nell'Unione e dai coniugi provenienti da paesi terzi di lavoratori dell'Unione.

(29) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta, segnatamente la libertà professionale e il diritto di lavorare, il diritto alla non discriminazione, in particolare in base alla nazionalità, il diritto di negoziazione e di azioni collettive, condizioni di lavoro giuste ed eque, la libertà di circolazione e di soggiorno e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(30) La presente direttiva rispetta i diversi modelli di mercato del lavoro degli Stati membri, compresi quelli regolati da contratti collettivi.

(31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di un quadro comune generale di disposizioni, misure e meccanismi appropriati necessari per migliorare e uniformare maggiormente l'applicazione e l'attuazione pratica dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori conferiti dal TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l'uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall'articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011. La presente direttiva si applica ai cittadini dell'Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari («lavoratori dell'Unione e loro familiari»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, nel campo della libera circolazione dei lavoratori:

a) accesso all'occupazione;

b) condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento;

c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

d) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;

e) accesso alla formazione;

f) accesso all'alloggio;

g) accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione;

h) assistenza fornita dagli uffici di collocamento.

2.   L'ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 3

Tutela dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti, comprese, ove lo ritengano opportuno, a procedure di conciliazione, possano accedere a procedimenti giudiziari finalizzati all'attuazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 45 TFUE e degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011, tutti i lavoratori dell'Unione e i loro familiari che ritengano di aver subito o di subire restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o che si considerino lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto in cui si asserisce si siano verificati la restrizione e l'ostacolo o la discriminazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni, comprese le parti sociali, o altri soggetti giuridici che abbiano, secondo i criteri stabiliti dalla loro legislazione, dalle loro prassi o dai loro contratti collettivi nazionali, un legittimo interesse a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano avviare, per conto o a sostegno di un lavoratore dell'Unione e dei suoi familiari, con la loro approvazione, qualsiasi procedimento giudiziario e/o amministrativo finalizzato all'attuazione dei diritti di cui all'articolo 1.

3.   Il paragrafo 2 si applica fatti salvi altre competenze e altri diritti collettivi di parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se del caso, compreso il diritto di agire in nome di un interesse collettivo, ai sensi della legislazione o delle prassi nazionali.

4.   Il paragrafo 2 si applica fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

5.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le norme nazionali relative ai termini per l'attuazione dei diritti di cui all'articolo 1. Nondimeno, tali termini nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di detti diritti.

6.   Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le misure necessarie per proteggere i lavoratori dell'Unione da trattamenti o conseguenze sfavorevoli risultanti da reclami o azioni giudiziarie volti ad ottenere il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più strutture o uno o più organismi («organismi») per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, senza discriminazione fondata sulla nazionalità, restrizioni od ostacoli ingiustificati al loro diritto di libera circolazione, e adottano tutte le disposizioni necessarie al buon funzionamento di tali organismi. Tali organismi possono far parte di organismi esistenti a livello nazionale che perseguono obiettivi analoghi.

2.   Gli Stati membri assicurano che la competenza di tali organismi comprenda:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica e/o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni, delle organizzazioni e degli altri soggetti giuridici di cui all'articolo 3.

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione, o alla discriminazione in base alla nazionalità, di lavoratori dell'Unione e loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli o a tale discriminazione;

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.

In relazione al primo comma, lettera a), qualora gli organismi prestino assistenza in procedimenti giudiziari, tale assistenza è gratuita per coloro che non dispongono di risorse sufficienti, in conformità del diritto o delle prassi nazionali.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi dei punti di contatto e tutte le informazioni aggiornate o relative modifiche. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi esistenti o di nuova istituzione conoscano e sappiano utilizzare e collaborare con i servizi di informazione e di assistenza esistenti a livello dell'Unione, quali La tua Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network e gli sportelli unici.

5.   Qualora i compiti di cui al paragrafo 2 siano assegnati a più organismi, gli Stati membri garantiscono l'adeguato coordinamento di tali compiti.

Articolo 5

Dialogo

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri favoriscono il dialogo con le parti sociali e con le pertinenti organizzazioni non governative che, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le restrizioni e gli ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione e la discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari.

Articolo 6

Accesso alle informazioni e diffusione delle informazioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e in forza degli articoli da 1 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 siano portate a conoscenza delle persone interessate sull'intero territorio nazionale, in particolare i lavoratori e i datori di lavoro dell'Unione, con tutti i mezzi opportuni.

2.   Gli Stati membri forniscono, in più di una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, informazioni chiare, gratuite, facilmente accessibili, esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori. Tali informazioni devono inoltre essere facilmente consultabili su La tua Europa ed EURES.
Articolo 7

Requisiti minimi

1.   Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parità di trattamento, misure più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che nelle competenze degli organismi di cui all'articolo 4 della presente direttiva per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari senza discriminazione fondata sulla nazionalità rientri anche il diritto alla parità di trattamento senza discriminazione fondata sulla nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione e dei loro familiari, in conformità dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE.

3.   L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore il 20 maggio 2014, purché sia rispettata la presente direttiva.
Articolo 8

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9

Relazione

Entro il 21 novembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva al fine di proporre, ove necessario, le opportune modifiche.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11

Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS

(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  Direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

 

Mercoledì, 16 Aprile 2014