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Parere 2/13 della Corte (Seduta Plenaria) 18 dicembre 2014

Progetto di accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

PARERE 2/13 DELLA CORTE (Seduta Plenaria)
18 dicembre 2014
Indice
I – La domanda di parere
II – Il quadro istituzionale e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
A – Il Consiglio d’Europa
B – La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
1. Il titolo I della CEDU, intitolato «Diritti e libertà», e le norme sostanziali in esso contenute
2. Il titolo II della CEDU e i meccanismi di controllo
a) La Corte EDU
b) Il funzionamento del Comitato dei Ministri nell’esercizio delle sue competenze di controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU
3. Il titolo III della CEDU, intitolato «Disposizioni varie»
4. I protocolli della CEDU
III – I rapporti tra l’Unione e la CEDU
IV – Il processo di adesione
V – Il Progetto di accordo
A – Le disposizioni disciplinanti l’adesione propriamente detta
B – Le altre disposizioni
VI – Le valutazioni formulate dalla Commissione nella sua domanda di parere
A – Sulla ricevibilità
B – Nel merito
1. L’articolo 1, lettera a), del Protocollo n. 8 UE
2. L’articolo 1, lettera b), del Protocollo n. 8 UE
3. Gli articoli 6, paragrafo 2, seconda frase, TUE e 2, prima frase, del Protocollo n. 8 UE
4. Gli articoli 1, lettera b), e 2, prima frase, del Protocollo n. 8 UE
5. L’articolo 2, seconda frase, del Protocollo n. 8 UE
6. L’articolo 3 del Protocollo n. 8 UE
VII – Sintesi delle principali osservazioni presentate dinanzi alla Corte
A – Sulla ricevibilità della domanda di parere
B – Nel merito
1. L’articolo 1, lettera a), del Protocollo n. 8 UE
2. L’articolo 1, lettera b), del Protocollo n. 8 UE
3. Gli articoli 6, paragrafo 2, TUE e 2, prima frase, del Protocollo n. 8 UE
4. Gli articoli 1, lettera b), e 2, prima frase, del Protocollo n. 8 UE
5. L’articolo 2, seconda frase, del Protocollo n. 8 UE
6. L’articolo 3 del Protocollo n. 8 UE
VIII – Presa di posizione della Corte
A – Sulla ricevibilità
B – Nel merito
1. Considerazioni preliminari
2. Sulla compatibilità dell’accordo previsto con il diritto primario dell’Unione
a) Sulle caratteristiche specifiche e sull’autonomia del diritto dell’Unione
b) Sull’articolo 344 TFUE
c) Sul meccanismo del convenuto aggiunto
d) Sulla procedura di previo coinvolgimento della Corte
e) Sulle caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione riguardo al controllo giurisdizionale in materia di PESC
«Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo internazionale – Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE»

Nel procedimento di parere 2/13, avente ad oggetto una domanda di parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, presentata il 4 luglio 2013 dalla Commissione europea,
LA CORTE (Seduta Plenaria)
ha pronunciato il seguente
Parere
I –  La domanda di parere

1.      La domanda di parere presentata dalla Commissione europea alla Corte di giustizia dell’Unione europea è così formulata:

«Il Progetto di accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”),] è compatibile con i Trattati?».

2.      La Commissione ha trasmesso alla Corte, quali allegati alla sua domanda:

–        il Progetto riveduto di accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Progetto di accordo»);

–        il Progetto di dichiarazione dell’Unione europea da emettere al momento della firma dell’accordo di adesione (in prosieguo: il «Progetto di dichiarazione»);

–        il Progetto di regola da aggiungere alle Regole del Comitato dei Ministri per il controllo dell’esecuzione delle sentenze e delle composizioni amichevoli nelle cause in cui è parte l’Unione europea (in prosieguo: il «Progetto di regola 18»);

–        il Progetto di memorandum di accordo tra l’Unione europea e X [Stato non membro dell’Unione europea], e

–        il Progetto di relazione illustrativa dell’accordo sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Progetto di relazione illustrativa» e, insieme agli altri strumenti sopra menzionati, i «progetti di strumenti d’adesione» o l’«accordo previsto»).

II –  Il quadro istituzionale e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

A –  Il Consiglio d’Europa

3.      Mediante un accordo internazionale firmato a Londra il 5 maggio 1949 ed entrato in vigore il 3 agosto 1949 (in prosieguo: lo «Statuto del Consiglio d’Europa»), un gruppo di dieci Stati europei ha istituito il Consiglio d’Europa per realizzare un’unione più stretta tra i propri membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi del loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale in Europa. Attualmente sono membri del Consiglio d’Europa 47 Stati europei, tra cui figurano i 28 Stati membri dell’Unione europea (in prosieguo: gli «Stati membri»).

4.      Secondo il suddetto statuto, gli organi del Consiglio d’Europa sono il Comitato dei rappresentanti dei governi (in prosieguo: il «Comitato dei Ministri») e l’Assemblea parlamentare (in prosieguo: l’«Assemblea»), assistiti dal Segretariato del Consiglio d’Europa.

5.      A norma dell’articolo 14 dello Statuto del Consiglio d’Europa, il Comitato dei Ministri è composto da un rappresentante per ciascun membro e ciascun rappresentante dispone di un voto.

6.      Secondo l’articolo 15, lettera a), dello Statuto del Consiglio d’Europa, «[i]l Comitato dei Ministri esamina, su raccomandazione dell’[Assemblea] o di propria iniziativa, le misure idonee ad attuare lo scopo del Consiglio d’Europa, ivi comprese la conclusione di convenzioni e accordi e l’adozione di una politica comune da parte dei Governi circa questioni determinate. (...)». Il medesimo articolo, alla lettera b), prima frase, precisa che «[l]e conclusioni del Comitato dei Ministri possono, se del caso, assumere la forma di raccomandazioni ai Governi».

7.      L’articolo 20 dello Statuto del Consiglio d’Europa disciplina i quorum richiesti per l’adozione delle decisioni da parte del Comitato dei Ministri. Esso è così formulato:

«a.      Sono prese all’unanimità dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato dei Ministri le risoluzioni di tale comitato relative alle importanti questioni menzionate qui di seguito:

i.      le raccomandazioni di cui all’articolo 15.b; (…)

v.      le raccomandazioni concernenti modifiche degli articoli (...) 15 [e] 20 (…);

vi.      qualsiasi altra questione che, a motivo della sua importanza, il Comitato decida, mediante risoluzione adottata in conformità del paragrafo (d) che segue, di sottoporre alla regola dell’unanimità. (...)

d.      Sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute tutte le altre risoluzioni del Comitato (…)».

8.      A norma dell’articolo 25 del medesimo statuto, l’Assemblea è composta da rappresentanti di ciascun membro del Consiglio d’Europa, eletti dal rispettivo Parlamento nel proprio seno o designati tra i suoi componenti secondo una procedura stabilita da tale Parlamento nazionale. Ciascun membro dispone di un numero di seggi fissato dall’articolo 26 di detto statuto. Il numero di seggi più elevato è 18.

B –  La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

9.      La CEDU è un accordo internazionale multilaterale concluso in seno al Consiglio d’Europa, che è entrato in vigore il 3 settembre 1953. Tutti i membri del Consiglio d’Europa figurano nel novero delle Alte Parti contraenti di tale convenzione (in prosieguo: le «Parti contraenti»).

10.    La CEDU si compone di tre titoli.

1.     Il titolo I della CEDU, intitolato «Diritti e libertà», e le norme sostanziali in esso contenute

11.    Il titolo I della CEDU definisce i diritti e le libertà che, a norma dell’articolo 1 di tale convenzione, le Parti contraenti «riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione». Tale impegno non soggiace ad alcuna deroga, fatta salva quella prevista dall’articolo 15 della medesima convenzione, ossia «[i]n caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione». In particolare, in nessun caso si può derogare agli obblighi enunciati agli articoli 2 (diritto alla vita, salvo il caso di morte risultante dal ricorso necessario alla forza), 3 (divieto di tortura), 4, paragrafo 1 (divieto di schiavitù), e 7 (nulla poena sine lege).

12.    L’articolo 6 della CEDU, rubricato «Diritto ad un equo processo», dispone quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2.      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3.      In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a)      essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

(b)      disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c)      difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d)      esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e)      farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

13.    L’articolo 13 della CEDU, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», è formulato nei seguenti termini:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella [CEDU] siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

2.     Il titolo II della CEDU e i meccanismi di controllo

14.    Il titolo II della CEDU disciplina i meccanismi di controllo del rispetto, ad opera delle Parti contraenti, degli impegni da esse assunti conformemente all’articolo 1 di tale convenzione. Sono in particolare contenuti in tale titolo l’articolo 19 della CEDU, che istituisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), e l’articolo 46, che attribuisce al Comitato dei Ministri competenze in materia di controllo dell’esecuzione delle sentenze di tale Corte.

a)     La Corte EDU

15.    A norma degli articoli 20 e 22 della CEDU, i giudici della Corte EDU, il cui numero è pari a quello delle Parti contraenti, sono eletti dall’Assemblea, in relazione a ciascuna Parte contraente, sulla base di un elenco di tre candidati presentati da quest’ultima.

16.    L’articolo 32 della CEDU attribuisce alla Corte EDU la competenza ad interpretare e applicare tale convenzione alle condizioni previste, in particolare, dagli articoli 33 e 34 di quest’ultima.

17.    A norma dell’articolo 33 della CEDU, alla Corte EDU può essere deferita, mediante ricorso interstatale, una controversia che opponga due (o più) Parti contraenti ed abbia ad oggetto qualsiasi presunta violazione delle disposizioni di tale convenzione e dei suoi protocolli.

18.    A mente dell’articolo 34, prima frase, della CEDU, la Corte EDU «può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, di un’organizzazione non governativa o di un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione, da parte di una delle [Parti contraenti], dei diritti riconosciuti nella Convenzione».

19.    La CEDU subordina la ricevibilità di un ricorso individuale, in particolare, alle seguenti quattro condizioni. In primo luogo, a norma dell’articolo 34 di detta convenzione, il ricorrente deve poter sostenere di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla convenzione stessa o dai suoi protocolli. In secondo luogo, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della medesima convenzione, il ricorrente deve aver esaurito le vie di ricorso «interne», vale a dire quelle esistenti nell’ordinamento giuridico della Parte contraente contro la quale il ricorso è diretto. Tale condizione di ricevibilità riflette il principio secondo cui il meccanismo di controllo istituito dalla CEDU ha carattere sussidiario rispetto ai meccanismi di tutela dei diritti dell’uomo esistenti in seno alle Parti contraenti (Corte EDU, Akdivar e altri c. Turchia, §§ 65 e 66, n. 21893/93, 16 settembre 1996, nonché Burden c. Regno‑Unito, n. 13378/05, § 42, 29 aprile 2008). In terzo luogo, in forza dell’ultima disposizione sopra citata, il ricorso deve essere presentato entro un termine di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. In quarto luogo, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera b), di detta convenzione, la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla condizione che quest’ultimo non sia «essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla [Corte EDU] o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione», a meno che esso non contenga fatti nuovi.

20.    Il procedimento dinanzi alla Corte EDU si conclude con una decisione o con una sentenza mediante le quali la Corte EDU constata che il ricorso è irricevibile o che la CEDU non è stata violata, oppure con una sentenza che constata la violazione di tale convenzione. Questa sentenza ha carattere dichiarativo e non inficia la validità degli atti controversi della Parte contraente.

21.    Una sentenza della Corte EDU emessa dalla Grande Camera è definitiva, a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, della CEDU. Risulta dal combinato disposto degli articoli 43 e 44, paragrafo 2, di tale convenzione che una sentenza emessa da una Camera della Corte EDU diviene definitiva quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera, oppure quando una richiesta siffatta sia stata respinta dal collegio di quest’ultima, o anche quando siano trascorsi tre mesi dalla data della sentenza senza che sia stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.

22.    Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, della CEDU, le Parti contraenti sono tenute a conformarsi alle sentenze definitive emesse dalla Corte EDU nelle controversie nelle quali esse sono parti. In applicazione di tale disposizione, una Parte contraente è obbligata, da un lato, ad adottare, riguardo al ricorrente, tutte le misure individuali applicabili in virtù del proprio ordinamento interno al fine di eliminare le conseguenze della violazione constatata nella sentenza della Corte EDU (restitutio in integrum). Qualora l’ordinamento interno della Parte contraente interessata non permetta se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di detta violazione, l’articolo 41 della CEDU prevede che la Corte EDU conceda un’«equa soddisfazione» al ricorrente. Dall’altro lato, una Parte contraente è tenuta ad adottare le misure di ordine generale, quali una modifica del proprio ordinamento interno, mutamenti giurisprudenziali o altri tipi di misure, al fine di prevenire nuove violazioni analoghe a quelle constatate dalla Corte suddetta o di porre termine a violazioni che permangono in tale ordinamento.

b)     Il funzionamento del Comitato dei Ministri nell’esercizio delle sue competenze di controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte EDU

23.    L’articolo 46, paragrafo 2, della CEDU affida al Comitato dei Ministri il compito di controllare l’esecuzione delle sentenze definitive della Corte EDU. Allo stesso modo, a norma dell’articolo 39, paragrafo 4, di detta convenzione, il Comitato dei Ministri sorveglia l’esecuzione dei termini di una composizione amichevole di una controversia, quale prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

24.    In virtù di tali competenze, il Comitato dei Ministri esamina, in sostanza, se la Parte contraente abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza definitiva della Corte EDU o, eventualmente, per eseguire i termini di una composizione amichevole. L’esercizio di tali competenze è disciplinato dalle «Regole del Comitato dei Ministri per il controllo dell’esecuzione delle sentenze e dei termini delle composizioni amichevoli» (in prosieguo: le «regole per il controllo dell’esecuzione»).

25.    Secondo la regola 17 delle regole per il controllo dell’esecuzione, il Comitato dei Ministri adotta una «risoluzione finale» qualora concluda che la Parte contraente ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza definitiva della Corte EDU o, eventualmente, per eseguire i termini di una composizione amichevole. Ai sensi della regola 16 delle suddette regole, il Comitato dei Ministri può adottare «risoluzioni interinali», segnatamente al fine di «fare il punto sullo stato di avanzamento dell’esecuzione o, eventualmente, di esprimere la propria preoccupazione e/o di formulare suggerimenti per quanto riguarda l’esecuzione». L’adozione di questi due tipi di risoluzioni esige il raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d’Europa.

26.    Ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 3 e 4, della CEDU, il Comitato dei Ministri, mediante un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sue sedute, può, da un lato, ove ritenga che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione della sentenza stessa, presentare alla Corte EDU una domanda di interpretazione. Dall’altro lato, detto Comitato, ove ritenga che una Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia in cui essa è parte, può deferire alla Corte EDU la questione dell’adempimento dell’obbligo incombente a tale Parte in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo 46. Se detta Corte constata che questo obbligo è stato violato, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Qualora non si constati alcuna violazione, il caso viene rinviato a detto Comitato, che ne chiude l’esame, ai sensi del paragrafo 5 del citato articolo 46.

27.    La CEDU attribuisce al Comitato dei Ministri anche alcune altre competenze. Infatti, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di detta convenzione, il Comitato dei Ministri può, su richiesta dell’Assemblea plenaria della Corte EDU e con propria decisione unanime, ridurre, per un periodo determinato, da sette a cinque il numero di giudici delle Camere e, sulla base dell’articolo 47 della medesima convenzione, chiedere alla Corte EDU un parere consultivo su questioni giuridiche relative all’interpretazione della citata convenzione e dei suoi protocolli.

28.    Infine, a norma dell’articolo 50 della CEDU, le spese di funzionamento della Corte EDU sono a carico del Consiglio d’Europa.

3.     Il titolo III della CEDU, intitolato «Disposizioni varie»

29.    Ai sensi dell’articolo 53 della CEDU, nessuna delle disposizioni di quest’ultima può essere interpretata in modo da limitare o da pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale questa partecipi.

30.    A norma dell’articolo 55 della CEDU, le Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a sottoporre una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione di tale convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste dalla convenzione stessa.

31.    L’articolo 57, paragrafo 1, della CEDU, pur proibendo le «riserve di carattere generale», consente alle Parti contraenti, al momento della firma della convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di «formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione».

4.     I protocolli della CEDU

32.    La CEDU è completata da una serie di quattordici protocolli.

33.    Un primo gruppo di protocolli, comprendente il Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), nonché i protocolli nn. 4, 6, 7, 12 e 13, completa il contenuto della CEDU istituendo diritti fondamentali supplementari. Tutti gli Stati membri sono Parti contraenti del Protocollo addizionale e del Protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte (in prosieguo: il «Protocollo n. 6»). Per contro, ciascuno degli altri protocolli annovera come Parti contraenti soltanto un numero limitato di Stati membri.

34.    Un secondo gruppo di protocolli, includente i protocolli nn. 2, 3, 5, da 8 a 11 e 14, si è limitato ad apportare delle modifiche alla CEDU, ed essi non hanno un contenuto autonomo. Del resto, la maggior parte di tali protocolli è stata abrogata o è divenuta priva di oggetto.

35.    Tra i protocolli di questo secondo gruppo, il più rilevante ai fini della presente domanda di parere è il Protocollo n. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione, adottato il 13 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° giugno 2010. Mediante l’articolo 17 di tale protocollo, l’articolo 59, paragrafo 2, della CEDU è stato modificato al fine di prevedere il principio stesso di un’adesione dell’Unione a tale convenzione. Detta disposizione è redatta ormai come segue:

«L’Unione europea può aderire alla [CEDU]».

36.    Infine, due protocolli supplementari sono aperti alla firma e non sono ancora in vigore. Si tratta del Protocollo n. 15, che emenda la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale modifica la CEDU in merito ad aspetti di importanza relativamente minore, e del Protocollo n. 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato il 2 ottobre 2013 (in prosieguo: il «Protocollo n. 16»), il quale prevede, all’articolo 1, paragrafo 1, la possibilità per le più alte giurisdizioni delle Parti contraenti di rivolgere alla Corte EDU domande di pareri consultivi in merito a questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla CEDU o dai suoi protocolli.

III –  I rapporti tra l’Unione e la CEDU

37.    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione. A questo proposito, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nonché alle indicazioni fornite dagli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (sentenze Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 4, e Nold/Commissione, 4/73, EU:C:1974:51, punto 13). In tale contesto, la Corte ha precisato che la CEDU riveste un significato particolare (v., in particolare, sentenze ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, punto 41, nonché Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 283). L’articolo F, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, articolo 6, paragrafo 2, UE) ha codificato questa giurisprudenza.

38.    Ai punti 34 e 35 del suo parere 2/94 (EU:C:1996:140), la Corte ha considerato che, allo stato del diritto comunitario vigente a quell’epoca, la Comunità europea non era competente ad aderire alla CEDU. Infatti, tale adesione avrebbe determinato un mutamento sostanziale del regime comunitario esistente di tutela dei diritti dell’uomo, in quanto avrebbe comportato l’inserimento della Comunità in un sistema istituzionale internazionale distinto, nonché l’integrazione del complesso delle disposizioni di detta convenzione nell’ordinamento giuridico comunitario. Una siffatta modifica del regime della tutela dei diritti dell’uomo nella Comunità, le cui implicazioni istituzionali sarebbero risultate parimenti fondamentali tanto per la Comunità quanto per gli Stati membri, avrebbe avuto portata costituzionale ed avrebbe quindi esorbitato, per sua propria natura, dai limiti dell’articolo 235 del Trattato CE (divenuto articolo 308 CE), disposizione oggi contenuta nell’articolo 352, paragrafo 1, TFUE, il che avrebbe potuto essere realizzato soltanto mediante una modifica del suddetto trattato.

39.    Nel frattempo, il 7 dicembre 2000, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione hanno proclamato a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta»). Tale Carta, che all’epoca non costituiva un testo giuridico vincolante, ha quale principale obiettivo – come risulta dal suo preambolo – di riaffermare «i diritti derivanti, in particolare, dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal Trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla (…) [CEDU], dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della [Corte] e da quella della [Corte EDU]» (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 38).

40.    Il Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha modificato l’articolo 6 UE. Tale disposizione, come modificata, che costituisce ormai l’articolo 6 TUE, è redatta nei seguenti termini:

«1.      L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella [Carta], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2.      L’Unione aderisce alla [CEDU]. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3.      I diritti fondamentali, garantiti dalla [CEDU] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

41.    A questo proposito, l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto ii), TFUE stabilisce che il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo sull’adesione dell’Unione alla CEDU (in prosieguo: l’«accordo di adesione») previa approvazione del Parlamento. Inoltre, il paragrafo 8 del medesimo articolo precisa che, a tal fine, il Consiglio delibera all’unanimità e che la sua decisione entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

42.    Tra i protocolli annessi ai Trattati UE e FUE, i quali, ai sensi dell’articolo 51 TUE, costituiscono parte integrante di tali trattati, occorre menzionare il Protocollo (n. 8) relativo all’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Protocollo n. 8 UE»). Questo protocollo si compone di tre articoli, che sono così formulati:

ll testo del parere completo

 

Giovedì, 18 Dicembre 2014