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Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26 (GU n.62 del 16-3-2015)

Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali

Vigente al: 31-3-2015 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge  10  dicembre  2012,  n.  219  ed,  in  particolare, l'articolo 5, comma 1, che prevede che  con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa delegata prevista dall'articolo 2  della  legge,  sono  apportate  le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000, n. 396;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 gennaio 2015;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia  e  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 
Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,  n. 396
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n. 396,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
    a) nel  Titolo  VII,  alla  rubrica,  la  parola:  "naturali"  e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
    b)  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:   "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";
    c) all'articolo 29, comma 2, le  parole:  "legittimi  nonche'  di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento  di  filiazione naturale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  figlio  nato  nel matrimonio  nonche'  di  quelli  che  rendono  la  dichiarazione   di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio";
    d)  all'articolo  30,  comma  4,  secondo  periodo,  la   parola:
"naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 1 e' abrogato;
      2) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  figlio maggiorenne che subisce il cambiamento  o  la  modifica  del  proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da  cui  il cognome  deriva,  nonche'  il  figlio  nato  fuori  del   matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno  dei genitori  o contemporaneamente  da  entrambi,  hanno   facolta'   di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono  a  conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se  diverso,  ovvero di aggiungere o di anteporre ad  esso,  a  loro  scelta,  quello  del genitore.";
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le  dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese  all'ufficiale  dello  stato  civile  del comune di  nascita  dal  figlio  personalmente  o  con  comunicazione scritta. Esse  vengono  annotate  nell'atto  di  nascita  del  figlio medesimo.";
    f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) alla rubrica, la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
      2) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
      3) al comma 2, la  parola:  "incestuosi"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nati  da  persone  tra  le  quali  esiste  un  vincolo  di parentela in linea retta all'infinito  o  in  linea  collaterale  nel secondo grado, ovvero un vincolo di  affinita'  in  linea  retta,  ai sensi dell'articolo 251 del codice civile";
    g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma  1,  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle seguenti: "nato fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:  "sedici"  e' sostituita dalla seguente: "quattordici";
      2)  al  comma  2,  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla seguente: "quattordici";
    i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" e'  sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
    m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" e' soppressa;
    n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, alla  lettera  k),  le  parole:  "di  filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori  del matrimonio";
      2) al comma 1, la lettera n) e' soppressa;
      3) al comma 1, alla  lettera  o),  le  parole:  "la  filiazione legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio e' nato nel matrimonio";
      4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
      5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3"  sono  sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
    o) all'articolo 50, la parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
    p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
    q) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.
L'ufficiale dello stato civile provvede con le  stesse  modalita'  di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un  atto di  nascita  relativo  a  cittadino  italiano  nato  all'estero   nel matrimonio ovvero relativo a  cittadino  italiano  riconosciuto  come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi  dell'articolo  262,  primo comma, del codice civile, al  quale  sia  stato  imposto  un  cognome diverso  da  quello  ad  esso  spettante  per  la   legge   italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.".
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2015
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica
            nell'esercizio delle funzioni del Presidente
             della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
                         della Costituzione
                               GRASSO
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei ministri
 
                            Alfano, Ministro dell'interno
 
                            Orlando, Ministro della giustizia
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Interno, foglio n. 565

 

Venerdì, 30 Gennaio 2015