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Ordinanza n. 259 dell'8 giugno 2015 Protezione Civile (G.U. n. 139 del 18 giugno 2015)

Modifiche all'ordinanza n. 249 del 7 maggio recante disposizioni per regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria e il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi legati all'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: "Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.";
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 249 del 7 maggio 2015 con la quale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza si e' provveduto a prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Lazio;
Considerato che l'art. 2, comma 1 della sopra citata ordinanza n. 249/2015 nell' autorizzare il Soggetto attuatore del centro di Mineo a versare la somma di euro 126,34, allo stesso avanzata a seguito della conclusione delle attivita' solutorie di propria competenza, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno, impone in capo allo stesso, all'esito della sopra citata attivita', di trasmettere al Dipartimento una relazione conclusiva delle attivita' espletate, corredata della rendicontazione delle spese sostenute, cosi come presentata alla ragioneria territoriale competente, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ravvisata la necessita' di precisare, con riferimento al destinatario della relazione conclusiva che dovra' essere predisposta dal Soggetto attuatore di Mineo che la stessa dovra' essere trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 249 del 7 maggio 2015, sostituire le parole: "al medesimo Dipartimento" con le parole: "al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Roma, 8 giugno 2015

Il Capo del Dipartimento
Curcio

 

Lunedì, 8 Giugno 2015