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Decreto del 6 agosto 2015 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.190 del 18-8-2015)

Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
  Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata  a  Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con  legge  24  luglio 1954, n. 722;
  Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New  York il 28 settembre  1954,  ratificata  e  resa  esecutiva  con  legge  1 febbraio 1962, n. 306;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e integrazioni recante  "Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
  Vista la legge  21  novembre  1967,  n.  1185  recante  "Norme  sui passaporti";
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4 agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla  produzione  delle carte valori, degli stampati a rigoroso  rendiconto,  degli  stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni,  consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle  norme  sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e  sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Vista la Decisione della Commissione europea  C(2005)  409  del  28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche  relative  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006)  2909  del  28 giugno 2006 che ha stabilito le  specifiche  tecniche  relative  alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi  biometrici secondari nei  passaporti  e  nei  documenti  di  viaggio  e  le  sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di  attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
  Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.  444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004  del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche  di  sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Visto il decreto del Ministero degli affari esteri  del  23  giugno 2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative  al  modello  e  alle caratteristiche di sicurezza del passaporto  ordinario  elettronico", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
  Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato  nella G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle  carte  valori  ai  sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
  Considerato che l'adeguamento del formato dei documenti di  viaggio destinati ai rifugiati, agli apolidi  e  agli  stranieri  al  formato elettronico  prescritto  dai  citati  Regolamenti  europei   comporta l'opportunita'  di  far  confluire  nella   banca   dati   passaporti elettronici (BDPE), di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, i dati relativi  ai  rilasci dei documenti di  viaggio  elettronici  di  cui  all'articolo  1  del decreto ministeriale 7 maggio 2015;
  Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della  Giustizia  e il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, reso in data 30 luglio 2015;
 
Decreta:
 
Articolo unico

 
  1. Nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero  dell'Interno, Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN),  ai  sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, vengono memorizzati anche i dati dei  documenti  di  viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015.
  2. Al trattamento dei dati, inclusi  quelli  biometrici,  correlati all'emissione dei documenti  di  viaggio  di  cui  al  comma  1  sono applicabili le finalita', le  modalita'  e  le  misure  di  sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici.
  3.  Resta  fermo  che  le  impronte  digitali  utilizzate  per   la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse  derivati non sono  registrati  nella  BDPE,  nella  quale  vengono  conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la  fotografia del titolare.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 6 agosto 2015
 
Il Ministro
Gentiloni Silveri

 

 

Giovedì, 6 Agosto 2015