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Decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.220 del 22-9-2015)

Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

e
 
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 
  Vista  la  legge  21  novembre  1967,   n.   1185,   e   successive modificazioni e integrazioni, concernente "Norme sui passaporti"  che all'art. 21 stabilisce che "Possono  essere  rilasciati  e  rinnovati passaporti speciali,  lasciapassare  ed  altri  consimili  documenti, equipollenti al passaporto, in favore  di  stranieri  e  di  apolidi, quando cio' sia previsto da accordi internazionali";  
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE)  n.  2252/2004  del Consiglio del 13 dicembre 2004;
  Visto  l'art.  7-vicies  quater  della  medesimo  decreto-legge  n. 7/2005, come modificato dall'art.  1,  comma  1305,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro:
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   della   Pubblica Amministrazione;
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che:  "sono  considerati  carte  valori  i  prodotti, individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti requisiti:
    sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato  o di    altre    pubbliche    amministrazioni,    di    autorizzazioni, certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
    sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di  carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza  ovvero  con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di  assicurare  un'idonea  protezione  dalle contraffazioni e dalle falsificazioni";
  Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,  recante  "Istituzione  e disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto",  e,  in  particolare, l'art. 10;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  "Nuovo  ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e successive  modificazioni  e integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244,  del  17  ottobre 2002, con la quale l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  a decorrere dalla data del 17 ottobre  2002  e'  stato  trasformato  in S.p.A.;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, recante "Istruzioni per la disciplina dei  servizi  di vigilanza e di controllo  sulla  produzione  delle  carte  valori"  e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro degli affari  esteri  del  23  giugno 2009, n. 303/014, recante "Disposizioni relative al  modello  e  alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico";
  Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  del  23  marzo 2010, n. 303/13, recante "Disposizioni  in  materia  di  libretti  di passaporto ordinario";
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31  dicembre 2013, recante "Individuazione delle carte valori ai  sensi  dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni";
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella  G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, con  il  quale  sono  state  stabilite  le "Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri";
  Vista la nota del MAECI n. 01534482015 del 15 luglio  2015  con  la quale  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione internazionale ha, tra l'altro, comunicato quanto segue:  
    la Commissione europea  ha  chiuso  negativamente  nei  confronti dell'Italia  lo  EU  Pilot  6951/14  Home  contestando   il   mancato adeguamento dei documenti di viaggio rilasciati a stranieri,  apolidi e  rifugiati  alle  caratteristiche  di  sicurezza  e  agli  elementi biometrici previsti per i passaporti rilasciati a cittadini, per  cui occorre procedere all'emissione di documenti di  viaggio  elettronici anche per stranieri, apolidi e rifugiati;
    ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.  2252/2004,   relativo   alle caratteristiche di  sicurezza  dei  passaporti  e  dei  documenti  di viaggio rilasciati dagli Stati membri, dell'art. 21  della  legge  n. 1185/1967,  dell'art.   7-vicies   ter   e   7-vicies   quater,   del decreto-legge  n.  7/2005,  "ai  documenti  de  quibus  deve   essere applicata la normativa prevista per il passaporto elettronico";
  Vista la nota n. 5007-2/A2014-003108/IX del 24 luglio 2015  con  la quale  il  Ministero   dell'Interno,   con   riferimento   a   quanto rappresentato con la suddetta nota dal Ministero degli affari  esteri e della cooperazione  internazionale  in  data  15  luglio  2015,  ha comunicato di non avere, per quanto di  competenza,  osservazioni  da formulare;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  la Pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del  20  maggio   2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  27  luglio  2010, recante  "Determinazione  dell'importo  delle  spese  a  carico   dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico";
  Vista la Convenzione  stipulata  in  data  25  marzo  2009  tra  il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane  S.p.A.  per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti  per  il  rilascio dei passaporti elettronici, la quale riconosce, tra l'altro, a  Poste Italiane S.p.A., per la prestazione del  servizio,  un  corrispettivo pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R.  n.  633/1972,   per   ciascun   richiedente   il   passaporto elettronico.  Il  pagamento  della  citata  somma  di  euro  0,50  e' ricompreso  nell'importo  versato  dal  richiedente  al  netto  della commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali;
  Visto il verbale n. 4 del 3 agosto 2015 della  Commissione  per  la determinazione dei  prezzi  delle  forniture  eseguite  dall'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita,  presso   il Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione  del  decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione economica  del   5   febbraio   2001,   concernente,   tra   l'altro, l'approvazione, da parte della predetta Commissione, del  prezzo  del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati  e  stranieri nella misura unitaria di euro 34,20 (IVA esclusa),  a  copertura  dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle  infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione  sull'intero territorio  nazionale  e  delle  relative  attrezzature  hardware   e software necessarie per le postazioni di rilascio e controllo;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma  6,  del decreto-legge n. 7/2005, e' escluso qualsiasi onere  a  carico  della finanza pubblica e quindi  anche  il  costo  dei  servizi  che  Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base  alla  menzionata  Convenzione non dovra' gravare sull'erario;
 
Decreta:
 
Art. 1

 
  1. A decorrere dall'entrata in esercizio  del  nuovo  documento  di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri  l'importo  da porre a carico dei soggetti richiedenti, e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'I.V.A..
  2.  All'importo  complessivo  di  cui  al   comma   1,   maggiorato dell'I.V.A. nella misura tempo per  tempo  vigente,  va  aggiunta  la commissione  di  euro  0,50,  esente  dall'I.V.A.,   prevista   dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  Poste italiane S.p.A. citata in premessa.

Art. 2
 
  1. Gli importi di cui  all'art.  1  sono  riscossi  all'atto  della presentazione della richiesta del documento  di  viaggio  elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri,  mediante  versamento  sul  conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2015
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
 
Il Ministro dell'interno
Alfano
 
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze  registro  n.  1, foglio n. 2882

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Lunedì, 14 Settembre 2015