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Legge 19 ottobre 2015, n.173 (GU Serie Generale n.252 del 29-10-2015)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2015

La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
 
la seguente legge:

Art. 1

 
  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di  affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
  5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra  famiglia o sia adottato  da  altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
  5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se capace di discernimento».

Art. 2
 
  1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

Art. 3
 
  1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

Art. 4
 
  1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile  e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito  di un prolungato periodo di affidamento,».
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2015
 
                             MATTARELLA
 
                             Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri                 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge n. 184 del 4 maggio 1983 (G.U. n. 133 del 17-5-1983 - Suppl. Ordinario



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Lunedì, 19 Ottobre 2015