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Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (GU n.262 del 9-11-2016)

Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali

Vigente al: 24-11-2016  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2014/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle  condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno dei cittadini di Paesi  terzi  per  motivi  di  impiego  in qualita' di lavoratori stagionali;
  Visti  gli  articoli  33  e  34  del  regolamento  810/2009/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che  istituisce un codice comunitario dei visti;
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in particolare l'articolo 1, Allegato B - punto 22, che ha  delegato  il Governo a recepire la direttiva 2014/36/UE;
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234, recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche dell'Unione europea;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11  maggio  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del  1°  dicembre  2011, recante definizione  delle  tipologie  dei  visti  d'ingresso  e  dei requisiti per il loro ottenimento;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 27 ottobre 2016;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno,  della  giustizia,  dell'economia  e   delle   finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della  salute  e delle politiche agricole alimentari e forestali;
 
Emana
 
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui  al decreto  legislativo  25  luglio 1998,  n.  286,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:  
  «3-ter. Allo straniero che dimostri  di  essere  venuto  in  Italia almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti  per  prestare  lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di  impieghi  ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a  tre  annualita',  con indicazione del periodo di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo  straniero  non  si  presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla  data  prevista  dal  visto  di  ingresso  per  il  rientro  nel territorio nazionale. Il relativo visto  di  ingresso  e'  rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;
    b) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 24 (Lavoro  stagionale). -  1.  Il  datore  di  lavoro  o  le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro  subordinato  a  carattere stagionale nei  settori  agricolo  e  turistico/alberghiero  con  uno straniero, devono  presentare  richiesta  nominativa  allo  sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
  2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta  al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente  a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni  dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
  3. Ai fini della presentazione di  idonea  documentazione  relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui  all'articolo  22, comma 2, lettera b), se il  datore  di  lavoro  fornisce  l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di  soggiorno, un titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel  quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e'  fornito,  nonche' l'idoneita'  alloggiativa  ai  sensi  delle   disposizioni   vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo'  essere  eccessivo  rispetto alla  qualita'  dell'alloggio  e  alla  retribuzione  del  lavoratore straniero e, in ogni caso, non e'  superiore  ad  un  terzo  di  tale retribuzione.  Il  medesimo  canone   non   puo'   essere   decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
  4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato  secondo  le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
  5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di  lavoro  che impiegano lo  stesso  lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di  cui  al  comma  7, deve essere unico, su richiesta,  anche  cumulativa,  dei  datori  di lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato  a  ciascuno  di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
  6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi  i  venti giorni di cui al comma 2,  non  comunichi  al  datore  di  lavoro  il proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la richiesta riguarda uno straniero  gia'  autorizzato  almeno una volta nei cinque anni precedenti  a  prestare  lavoro  stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
    b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal  datore  di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
  7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo  svolgimento  di attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un  massimo  di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
  8. Fermo restando il limite di nove mesi di  cui  al  comma  7,  il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in  caso  di  nuova  opportunita'  di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro  datore  di  lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.  In  tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato  dall'obbligo  di  rientro  nello
Stato di provenienza per il rilascio  di  ulteriore  visto  da  parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al  comma  7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di  provenienza,  salvo  che sia in possesso  di  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi diversi dal lavoro stagionale.
  9. Il lavoratore stagionale, gia'  ammesso  a  lavorare  in  Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato  le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello Stato di provenienza  alla  scadenza  del  medesimo,  ha  diritto  di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso  lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno  mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
  10. Il lavoratore stagionale,  che  ha  svolto  regolare  attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale  e' offerto un contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per  l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro  subordinato,  nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.
  11. Il  datore  di  lavoro  dello  straniero  che  si  trova  nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'  richiedere  allo sportello unico per l'immigrazione il  rilascio  del  nulla  osta  al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di  cui all'articolo 5, comma  3-ter,  rilascia  il  nulla  osta  secondo  le modalita' di cui al presente articolo.  Sulla  base  del  nulla  osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare,  previa esibizione della  proposta  di  contratto  di  soggiorno  per  lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello  unico  immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso  nel  territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello  unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno  per  lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per  le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso  da  quello  che  ha  ottenuto  il  nullaosta triennale  al  lavoro  stagionale.  Il  rilascio   dei   nulla   osta pluriennali avviene nei limiti delle quote  di  ingresso  per  lavoro stagionale.
  12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter,  il nulla osta al lavoro stagionale puo'  essere  rifiutato  ovvero,  nel caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando:
    a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni  a  causa  di lavoro irregolare;
    b)  l'impresa  del  datore  di  lavoro  e'  stata  liquidata  per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
    c) il datore di  lavoro  non  ha  rispettato  i  propri  obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
    d) nei  dodici  mesi  immediatamente  precedenti  la  data  della richiesta di assunzione dello  straniero,  il  datore  di  lavoro  ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto  vacante  che  lo stesso datore di lavoro cerca di coprire  mediante  la  richiesta  di assunzione.
  13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il  permesso  di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato quando:
    a)  e'  stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta o  e'  stato falsificato o contraffatto;
    b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa  piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente  testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui  ha  ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
    c) nei casi di cui al comma 12.
  14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale  di  cui al comma 12, e  di  revoca  del  permesso  di  soggiorno  per  lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il  datore  di  lavoro  e' tenuto  a  versare   al   lavoratore   un'indennita'   per   la   cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi  del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
  15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per  lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi  12, 12-bis e 12-ter, e si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
  16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  agli stranieri:
    a) che al momento della domanda risiedono nel territorio  di  uno Stato membro;
    b) che svolgono attivita' per conto di imprese  stabilite  in  un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai  sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi  compresi  i  cittadini  di  Paesi  terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno  Stato  membro  nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
    c)  che  sono  familiari  di  cittadini  dell'Unione  che   hanno esercitato il loro  diritto  alla  libera  circolazione  nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio;
    d) che godono, insieme ai loro familiari e  a  prescindere  dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a  quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
  17. Il permesso di  soggiorno  rilasciato ai  sensi del  presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi  di lavoro stagionale.».

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le amministrazioni competenti provvedono alla  attuazione  del  medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3
Abrogazioni

 
  1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9  febbraio  2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n. 35, e' abrogato.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11, il comma 1-bis e' abrogato;
    b) l'articolo 38 e' abrogato;
    c) l'articolo 38-bis e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2016
 
                             MATTARELLA
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
 
                                  Poletti,  Ministro del  lavoro e delle politiche sociali
 
                                  Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della  cooperazione internazionale
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e delle finanze
 
                                  Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Decreto Legislativo 29 ottobre 2016

 

Sabato, 29 Ottobre 2016