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Decisione di Esecuzione (UE) 2017/246 del 7 febbraio 2017 del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 36/59 dell'11.2.2017)

Recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (1), in particolare l'articolo 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen, il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (2).

(2) Il Consiglio aveva raccomandato che cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) mantenessero controlli temporanei e proporzionati alle frontiere a un numero limitato di sezioni delle loro frontiere interne, per un periodo di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalla combinazione di carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei movimenti secondari di migranti irregolari entrati dalla Grecia e che potrebbero avere l'intenzione di spostarsi in altri Stati dello spazio Schengen. L'11 novembre 2016 tale periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, per altri tre mesi.

(3) Ai sensi degli articoli 25 e 29 del Codice frontiere Schengen, il periodo iniziale raccomandato dal Consiglio può essere ulteriormente prorogato se le circostanze eccezionali perdurano.

(4) La raccomandazione dell'11 novembre 2016 richiedeva che gli Stati Schengen interessati comunicassero ogni mese alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati e una valutazione sulla necessità di continuare tali controlli, se del caso. La Commissione ha ricevuto tali relazioni da tutti gli Stati Schengen interessati. Dalle informazioni contenute in tali relazioni emerge che i controlli si sono attenuti alle condizioni stabilite dalla raccomandazione. Le informazioni pervenute confermano anche una progressiva stabilizzazione della situazione in tali Stati, con una continua diminuzione del numero di persone a cui è rifiutato l'ingresso e del numero di domande di asilo ricevute.

(5) Tuttavia, nonostante questi progressi, le condizioni stabilite nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» per consentire l'eliminazione di tutti i controlli alle frontiere interne e il ritorno al funzionamento normale dello spazio Schengen non sono ancora totalmente soddisfatte. Inoltre, nonostante i progressi in atto e il significativo miglioramento nella gestione delle frontiere esterne registrati in Grecia nel 2016, nel paese si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari. In base alle tendenze osservate in passato, gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari.

(6) Nella comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia», la Commissione ha indicato le varie strategie che devono essere adottate per tornare al pieno funzionamento dello spazio Schengen. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera sta ora diventando rapidamente operativa, e sarà così in grado di fornire assistenza alla Grecia lungo la sua frontiera esterna settentrionale da febbraio 2017.

(7) Un altro elemento indicato nella tabella di marcia «Ritorno a Schengen» è l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. La quarta relazione sui progressi compiuti (3) conferma la tendenza a un costante conseguimento di risultati, nonostante le molteplici difficoltà. Tale attuazione, tuttavia, deve essere costantemente monitorata. Lo stesso vale per la cooperazione concordata nella dichiarazione emersa dalla riunione dei leader dei paesi della rotta dei Balcani occidentali.

(8) Permangono quindi le circostanze eccezionali che costituiscono una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.

(9) Alla luce dei fatti sopra esposti risulta quindi giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.

(10) Stando agli indicatori disponibili in questa fase, tale proroga non dovrebbe superare tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.

(11) Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

(12) Prima di optare per tali controlli, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative ai controlli alle frontiere per contrastare efficacemente la minaccia individuata, come l'esercizio di competenze di polizia secondo modalità compatibili con l'articolo 23 del Codice frontiere Schengen, e dovrebbero decidere di reintrodurre i controlli di frontiera alle frontiere interne interessate solo come misura di ultima istanza, quando tali misure meno restrittive per il traffico transfrontaliero non permettono di affrontare in maniera sufficiente le minacce individuate. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare l'esito di tale valutazione e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere nelle loro notifiche.

(13) I controlli ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero continuare a essere effettuati solo nella misura necessaria, la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, e dovrebbero essere adeguati alle circostanze. Di conseguenza, può essere presa in considerazione l'eventualità di sospendere i controlli a determinate sezioni di frontiera qualora vi sia un'ulteriore diminuzione del flusso. Per ottimizzare i benefici dei controlli e limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione, si dovrebbero effettuare solo controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate. Gli Stati Schengen interessati da tali controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli; gli Stati Schengen che hanno deciso di reintrodurre tali controlli dovrebbero tenere conto di tali opinioni nell'esaminare e rivedere la necessità di tali verifiche, con l'obiettivo di ridurle progressivamente.

(14) Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione e al Consiglio una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate, unitamente a una valutazione sulla necessità di continuarle, se del caso. La relazione dovrebbe indicare il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche, il numero totale delle decisioni di rimpatrio emesse a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.

(15) Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che continuerà a lavorare con gli Stati Schengen interessati per eliminare gradualmente i controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile.

(16) Il Consiglio prende anche atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione d'esecuzione.
RACCOMANDA:

1. L'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero prorogare i controlli temporanei e proporzionati alle frontiere per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dall'11 febbraio 2017, alle seguenti frontiere interne:

— l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la Slovenia,

— la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria,

— la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania,

— la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund,

— la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.

2. Prima di decidere in merito a un'ulteriore proroga di tali controlli sulla base della presente raccomandazione, gli Stati membri interessati dovrebbero procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati esclusivamente ove ritenuti necessari e proporzionati. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati soltanto come misura di ultima istanza, laddove altre misure alternative non possano produrre gli stessi effetti, e solo nelle sezioni della frontiera interna in cui essi siano considerati necessari e proporzionati, in conformità del Codice frontiere Schengen. Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.

3. I controlli di frontiera dovrebbero rimanere mirati, essere basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate, e dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempi, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che effettua controlli alle frontiere interne in conformità della presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare con cadenza settimanale la necessità, la frequenza, l'ubicazione e i tempi dei controlli, adeguarne l'intensità al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente ove appropriato, e riferire prontamente alla Commissione e al Consiglio ogni mese.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(2)  GU L 151 del 8.6.2016, pag. 8.
(3)  Quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia [COM(2016) 792].

 

Martedì, 7 Febbraio 2017