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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2019 (GU Serie Generale n.84 del 09-04-2019)

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico dell'immigrazione»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla base dei criteri generali per la definizione  dei  flussi  d'ingresso individuati nel  documento  programmatico  triennale,  relativo  alla politica dell'immigrazione e degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, e che  «in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30 novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  il  regolamento  di   attuazione   del   testo   unico sull'immigrazione;
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato emanato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15 dicembre 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16 gennaio 2018, concernente la programmazione  transitoria  dei  flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato per l'anno 2018, che ha previsto  una  quota  complessiva  di  30.850 cittadini non comunitari per  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
  Considerato che per l'anno 2019 e' necessario prevedere  una  quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi dell'art. 23 del citato testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
  Rilevato che  ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico sull'immigrazione  e'  opportuno  prevedere  una   quota   d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori imprenditoriali e professionali;
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota  di  ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in Italia per l'anno 2019, per le esigenze del settore  agricolo  e  del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le  richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una  specifica  quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;  
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di 30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari, autorizzata per l'anno 2018 con il citato decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dottor Giancarlo Giorgetti,  e' stata  conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,   atti   e provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei ministri;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2019, sono  ammessi  in  Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota complessiva massima di 30.850 unita'.

Art. 2
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di 12.850 unita'.
  2. Nell'ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286.
  3. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della quota indicata al comma 1,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale e  di  lavoro  autonomo,  di  100  lavoratori  di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay, Venezuela e Brasile.
  4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e'  autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b)  3.500  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o formazione professionale;
    c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell'Unione europea.
  5. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  della  quota  indicata  al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo di:
    a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    b) 100  permessi  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2,  comma  1,  di 2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti alle seguenti categorie:
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da pubbliche amministrazioni;
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'.
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,  India,  Kosovo, Mali,  Marocco,  Mauritius,  Moldova,  Montenegro,  Niger,   Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali  il  datore di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale  per  lavoro subordinato stagionale.

Art. 5

  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente decreto decorrono:
    a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  indicate  agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana;
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali  previsti  all'art. 4, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Art. 6
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale, previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana, qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

Art. 7
 
  Le disposizioni attuative relative  all'applicazione  del  presente decreto  saranno  definite,  in  un'ottica  di  semplificazione,  con apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell'interno  e   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Roma, 12 marzo 2019
 
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato        
Giorgetti                  

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2019 Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 684


 

Martedì, 12 Marzo 2019