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Decreto 5 agosto 2019 Ministrero dell'Interno (GU n.210 del 7-9-2019)

Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto l'art. 28-bis, comma  1-quater  del  decreto  legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9,  comma  1,  lettera b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che  demanda  ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione  delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la  procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove sezioni delle  Commissioni  territoriali  per  il riconoscimento della protezione internazionale;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale»;

  Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente  il «Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle persone (codice frontiere Schengen)»;

  Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il  «Regolamento recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

  Considerato che l'esame delle domande di protezione  internazionale presentate  nelle  zone  di  frontiera,  alle  quali  si  applica  la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  puo'  essere  assicurato  dalle Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate  da due nuove sezioni;

  Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Oggetto del decreto
 
  1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di  protezione  internazionale  presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate.
  2. Il presente decreto provvede, altresi', ad  istituire  ulteriori sezioni delle commissione territoriali per  il  riconoscimento  della protezione  internazionale,  ai  sensi  del  comma  1-quater,  ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008, n. 25, definendone gli ambiti di competenza.

Art. 2
 
Individuazione delle zone di frontiera o di transito
 
  1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 1,  comma  1, sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:
    a) Trieste, Gorizia;
    b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi;
    c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;
    d) Trapani, Agrigento;
    e) Citta' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.

Art. 3
 
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni  territoriali  e ambiti di competenza
 
  1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art.  28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  sono  istituite  le seguenti sezioni delle Commissioni territoriali:
    a) Matera, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo  di  Matera,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, per la zona di frontiera di Matera;
    b) Ragusa, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo  di  Ragusa,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.
  2. L'esame delle domande di  protezione  internazionale  presentate nelle zone  di  frontiera  o  di  transito  di  cui  all'art.  2,  e' effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti  sulla base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, accanto a  ciascuna  provincia delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2  e'  indicata la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.

Art. 4
 
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Fino alla piena operativita'  delle  sezioni  delle  Commissioni territoriali, istituite dall'art.  3,  comma  1,  la  competenza  per l'esame delle domande di protezione internazionale  presentate  nelle zone di  frontiera  o  di  transito  di  Matera  e  di  Ragusa  resta attribuita rispettivamente alle Commissioni territoriali di Bari e di Siracusa.
  2. Dell'attuazione del presente decreto  sono  incaricati  il  Capo della Polizia - Direttore generale della  pubblica  sicurezza  ed  il Capo del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
  3.  All'attuazione  del  presente  decreto  il  Dipartimento  della pubblica sicurezza provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e logistiche disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori  oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento delle Sezioni delle commissioni territoriali  istituite dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse  di cui all'art. 39, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 
Roma, 5 agosto 2019
 
Il Ministro dell'interno: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2019 Ministero dell'interno, foglio n. 1996

Allegato A

Zona di frontiera o transito Collegi territoriali per l'esame delle domande presentate presso le zone di frontiera o di transito
A) TRIESTE Commissione Territoriale di TRIESTE
A) GORIZIA Commissione Territoriale di TRIESTE
B) CROTONE Commissione Territoriale di CROTONE
B) COSENZA Commissione Territoriale di CROTONE
B) MATERA Sezione Territoriale della Commissione di BARI *
B) TARANTO Sezione Territoriale della Commissione di BARI
B) LECCE Commissione Territoriale di LECCE
B) BRINDISI Commissione Territoriale di LECCE
C) CALTANISSETTA Commissione Territoriale di SIRACUSA
C) RAGUSA Sezione Territoriale della Commissione di SIRACUSA*
C) SIRACUSA Commissione Territoriale di SIRACUSA
C) CATANIA Commissione Territoriale di CATANIA
C) MESSINA Commissione Territoriale di CATANIA
D) TRAPANI Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
D) AGRIGENTO Sezione Territoriale della Commissione di PALERMO
E) CAGLIARI Commissione Territoriale di CAGLIARI
E) SUD SARDEGNA Commissione Territoriale di CAGLIARI


*) in corso di istituzione



 

Lunedì, 5 Agosto 2019