Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che stabilisce il numero di ingressi di cittadini stranieri che possono entrare in Italia per frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi.


Fissato il contingente di diecimila ingressi

a.p.

L’11 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che stabilisce il numero di ingressi di cittadini stranieri che possono entrare in Italia per frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Per la frequenza di corsi di formazione professionale sono state autorizzate 5.000 unità per l’anno 2007.
I corsi ai quali si riferisce il decreto sono finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; sono di durata non superiore a ventiquattro mesi e sono organizzati da enti di formazione accreditati.

Perciò gli stranieri che intendono partecipare a tali corsi potranno richiedere un visto per studio che le rappresentanze italiane rilasceranno nell’ambito di questo contingente. Non occorre alcun nulla osta dello sportello unico.

Il decreto prevede anche una quota di 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento che possono essere promossi solo da:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione.
Anche in questo caso lo straniero dovrà presentare richiesta di visto per studio o formazione alla quale deve essere allegato un progetto di formazione vistato dalla regione.

Le rappresentanze rilasceranno il visto nell’ambito delle quote che sono state ripartite per regione secondo un prospetto allegato al decreto, reperibile nella GU n. 237 dell’11 ottobre .