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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773=
Art. 109.
I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 de=
lla
legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in
apposito el=
enco
approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non posso=
no
dare alloggio a persone non
munite de=
lla
carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identità secondo le norme vigenti (1).
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia consider=
ato ad
esso equivalente in forza
di
accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.=
I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che =
chiedono
alloggio una
scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approva=
to
dal Ministro dell'interno. Tale scheda,
anche se
compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizi=
one
può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari e =
dal
capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in
serie numerata
progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricett=
iva
a disposizione degli ufficiali e agenti di
pubblica
sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione
della scheda di cui al presente comma
cessa a =
far
data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altres&igrav=
e;
tenuti a comunicare giornalmente
all'aut=
orità
di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna =
di
copia della scheda, ovvero mediante
comunicazione,
anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite c=
on
decreto del Ministro dell'interno (1).
La violazione delle disposizioni del presente articolo &egra=
ve;
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da li=
re
un milione a lire sei milioni (2).
Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di
trasgressione la licenza può essere revocata (2).
Note:
(1) Com=
ma
così sostituito dall'art. 7, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995=
, n.
203.
(2) Gli
ultimi due commi hanno sostituito l'originario ultimo comma per effetto
dell'art. 4, D.lg. 13 luglio 1994, n. 480