MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/04F14C53/art_109_t_u_l_p_s.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Soggiorni di breve durata

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773=

 

 

Art. 109.

I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 de= lla legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in

apposito el= enco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non posso= no dare alloggio a persone non

munite de= lla carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (1).

Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia consider= ato ad esso equivalente in forza

di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.=

I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che = chiedono

alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approva= to dal Ministro dell'interno. Tale scheda,

anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.

Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizi= one può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri

familiari e = dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata

progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricett= iva a disposizione degli ufficiali e agenti di

pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma=

cessa a = far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altres&igrav= e; tenuti a comunicare giornalmente

all'aut= orità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna = di copia della scheda, ovvero mediante

comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite c= on decreto del Ministro dell'interno (1).

La violazione delle disposizioni del presente articolo &egra= ve; soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da li= re un milione a lire sei milioni (2).

Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata (2).<= /p>

Note:

(1) Com= ma così sostituito dall'art. 7, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995= , n. 203.

(2) Gli ultimi due commi hanno sostituito l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, D.lg. 13 luglio 1994, n. 480