Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(D.Lgs 286/1998)


aggiornato al 3 dicembre 2018


TITOLO III

Disciplina del lavoro

Articolo 21 (1)


Determinazione dei flussi di ingresso.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) 


1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.


2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.


3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.


4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.


4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.


4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.


5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.


7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.


8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.


(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Articolo 22 (1)


Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)


1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.


2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: (8)


a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;


b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;


c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;


d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.


3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.


4. (......) (9)


5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. (10)


5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. (11)


5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:


a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;


b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;


c) reato previsto dal comma 12. (2)


5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. (2)


6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.


7.(...) (3)


8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.


9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (4)


10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.


11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). (5) Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.


[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro]. (6)


12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.


12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:


a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;


b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;


c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (7)


12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (7)


12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. (12)


12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (7)


12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura ”casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. (13)


13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.


15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.


16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.


(1) Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
(3) Il comma che così recitava: "7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto." è stato abrogato dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
(4) Comma così modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(5) Le parole: "per un periodo non inferiore a sei mesi" sono state così sostituite dall'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(5) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma, in precedenza, così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, dall’art. 9, comma 8-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e, successivamente,  dall'art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Comma abrogato dall’ art. 1, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
(8) Alinea così modificato dall’art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
(9) Comma abrogato dall’art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.
(10) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
(11) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
(12) Comma, così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
(13) Comma inserito dall’ art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.

Articolo 23 (1)


Titoli di prelazione.


1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.


2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:


a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;


b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;


c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.


3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.


4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.


(1) Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Articolo 24 (1)


Lavoro stagionale.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)


1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.


2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.


3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.


4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.


5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.


6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:


a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;


b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.


7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.


8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.


9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.


10.  Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.


11.  Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.


12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando:


a)  il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;


b)  l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica;


c)  il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;


d)  nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di crear e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.


13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:


a)  è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;


b)  risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;


c)  nei casi di cui al comma 12.


14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.


15.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.


16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:


a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;


b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;


c)  che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;


d)  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.


17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.


(1) Articolo sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'art. 17, comma 2, lett. a) e b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.

Articolo 25 (1)


Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)


1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:


a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;


b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;


c) assicurazione contro le malattie;


d) assicurazione di maternità.


2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.


3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.


4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.


5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.


(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Articolo 26 (1)


Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)


1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.


2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.


3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.


4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.


5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.


7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.


7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.


(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 26-bis


Ingresso e soggiorno per investitori (1)


1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:


a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;


b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;


c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:


1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;


2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;


3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.


2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:


a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;


b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;


c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);


d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.


3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione “visto investitori”.


[4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. (2) ]


5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).


6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.


7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.


8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.


9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.


(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 148, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
(2) Comma abrogato dall’ art. 8, comma 14, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Articolo 27


Ingresso per lavoro in casi particolari.


(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)


1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:


a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;


b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;


c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; 


d) traduttori e interpreti;


e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;


f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; 


[g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;]


h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;


i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;


l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;


m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;


n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;


o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;


p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;


q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;


r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";


r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. 


1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. 


1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a) e c), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’ articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’ articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. 


1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. 


1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole. 


2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.


3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.


4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.


5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.


5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. 


(1) Articolo da ultimo così modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253. 

Art. 27-bis (1)


Ingresso e soggiorno per volontariato.


1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico. (3)


2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:


a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;


b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;


c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;


d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. (3)


3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta. (4)


4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.


4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando


a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;


b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;


c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;


d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. (5)


4-ter.  Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.(5)


5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi. (6)


5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:


a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;


b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. (7)


6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis. (2)


6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. (8)


(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.
(2) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(4) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(5) Comma inserito dall’ art. 1, comma 3, lett. c), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(6) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(7) Comma inserito dall’ art. 1, comma 3, lett. e), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(8) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 3, lett. f), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71

Art. 27-ter


Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica. (1) (2)


1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. (3


1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:


a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea , per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; (21)


b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;


c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;


d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;


e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;


f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;


g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso. (4)


2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:


a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;


b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;


c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;


d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.


2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. (5)


3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. (6)


3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. (7)


4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto. (8)


4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso. (9)


4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:


a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;


b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;


c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;


d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;


e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica. (9)


4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero. (9)


5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti. (10)


6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. (11)


7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura «ricercatore», è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale. (12)


7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:


a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;


b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. (13)


8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore. (14)


9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4. (15)


9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. (16)


9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. (16)


9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:


a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;


b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico. (16)


10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. (17)


10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni. (18)


11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza. (19)


11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. (20)


11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:


a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;


b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;


c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;


d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;


e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico. (20)


11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale. (20)


11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. (20)


11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:


a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;


b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta. (20)


11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro. (20)


11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni. (20)


11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. (20)


11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana. (20)


(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
(2) Rubrica così sostituita dall’ art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(4) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(5) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(6) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(7) Comma inserito dall’ art. 5, comma 8, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(8) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. f), nn. 1) e 2), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(9) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. g), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(10) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. h), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(11) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 4, lett. i), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(12) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. l), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(13) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. m), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(14) Comma modificato dall’ art. 5, comma 8, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 4, lett. n), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(15) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 4, lett. o), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(16) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. p), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(17) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 4, lett. q), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(18) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. r), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(19) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 4, lett. s), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.
(20) Comma inserito dall’ art. 1, comma 4, lett. s), D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 11 con gli attuali commi da 11 a 11-decies.
(21) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. l), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 27-quater (1)


Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE


1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:


a)  del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; (2)


b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:


a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;


b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;


c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:


a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; (5)


b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (4), così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;


c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;


d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;


e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;


f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;


g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;


h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;


i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;


l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.


4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.


5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:


a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);


b) il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; (3)


c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.


6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.


7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.


8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.


9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.


10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:


a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;


b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;


c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.


11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.


12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:


a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;


b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;


c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;


d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.


13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.


14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.


15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.


16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.


17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.


18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.


(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108.
(2) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 8, lett. d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
(3) Lettera così modificata dall’art. 5, comma 8, lett. e), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
(4) A norma dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 ogni riferimento alla presente direttiva contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.
(5) Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. m), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 27-quinquies


Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti

intrasocietari (1)


1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intrasocietari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:


a) dirigenti;


b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;


c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.


2. Per trasferimento intrasocietario ai sensi del comma 1 si intende il distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intrasocietario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.


3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.


4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:


a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;


b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;


c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 96/71/CE, e della direttiva 2014/67/UE;


d) svolgono attività di lavoro autonomo;


e) svolgono lavoro somministrato;


f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.


5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intrasocietario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:


a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;


b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento intra-societario;


c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico risulta:


1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti;


2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;


3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento intrasocietario;


4) che, al termine del trasferimento intrasocietario, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo;


d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);


e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;


f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;


g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;


h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.



6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intrasocietario contiene altresì l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui al comma 5.


7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione.


8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.


9. Il nulla osta al trasferimento intrasocietario è rilasciato con le modalità di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del regolamento di attuazione, ove compatibili.


10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.


11. La durata massima del trasferimento intrasocietario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intrasocietario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intrasocietario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.


12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intrasocietari beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Essi beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il regolamento (CE) n. 1231/2010.


13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche, all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.


14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.


15. Il nulla osta al trasferimento intrasocietario è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando:


a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;


b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;


c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono stati falsificati o contraffatti;


d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intrasocietario;


e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;


f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale;


g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica.


16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso.


17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intrasocietario è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intrasocietario recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.


18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:


a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;


b) risulta che il lavoratore intrasocietario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;


c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intrasocietario di cui al comma 11.


19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al lavoratore e all'entità ospitante.


20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intrasocietario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.


21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo è richiesto al questore competente al primo rilascio.


22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.


23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui al comma 8.


24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni.


25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.


26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.


(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.


Art. 27-sexies


Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro (1)


1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo.


2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 27-quinquies, comma 5.


3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto.


4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo, e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni dal suo ingresso.


5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma 4 sono fornite in lingua italiana.


6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.


7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.


8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).


9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.


10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ICT.


11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.


12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.


13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.


14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT.


15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.


(1) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.