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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Ecco i requisiti e i motivi ostativi per ottenerne il rilascio - Art. 9 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Requisiti per ottenerlo:
- possesso di almeno 5 anni di permesso di soggiorno valido;
- reddito non inferiore all' importo annuo dell'assegno sociale;
- idoneo alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalle legge regionale, o idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente;

Non possono richiederlo i titolari di permesso di soggiorno per motivi:
- studio o formazione professionale;
- protezione temporanea o motivi umanitari;
- richiesta asilo;
- permesso soggiorno di breve durata;

Reati ostativi al rilascio:
- non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonchè limitatamente ai delitti non colposi dell'art. 381 c.p.p.
- per il diniego del titolo, si deve tenere conto della durata del soggiorno nel t.n., dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo;

Calcolo del periodo di assenza dal t.n.
- ai fini del calcolo del periodo non si computano i periodi di soggiorno ai titolari di permesso di soggiorno di breve durata e quelli che godono dello status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna;
- le assenze dal territorio nazionale dello straniero interrompono il decorso dei cinque anni quando:
-o l'assenza risulta superiore a sei mesi consecutivi;
-o le assenze complessive superano il limite di dieci mesi nell'arco del quinquennio, salvo che dette interruzioni siano dipese per adempiere gli obblighi militari o ad altri gravi comprovati motivi e documentati motivi di salute;

Revoca
Il permesso di soggiorno CE potrà essere revocato nel caso in cui:
- E' stato acquisito fraudolentemente;
- vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'U.E. per dodici mesi consecutivi;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio e rientrano nelle categoria degli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Quando il titolo è stato revocato per assenza di dodici mesi consecutivi dal territorio dell'U.E. e in caso di assenza dal t.n. per un periodo superiore a sei anni, lo straniero può riacquistarlo con le stesse modalità indicate al comma 1 dell'art. 9, ad eccezione del periodo che viene ridotto a tre anni.

Espulsione può essere disposta:
- per motivi di ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- per motivi di prevenzione del terrorismo (legge 31/7/2005 n. 155);
- quando risulta socialmente pericoloso;


-o ai fini dell'adozione dell'espulsione si tiene conto:
-o dell'età dell'interessato;
-o della dura del soggiorno sul t.n.;
-o delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari;
-o esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale;
-o dell'assenza di vincoli familiari e sociali con il Paese di origine;

Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
- circolare liberamente e fare ingresso nel t.n. in esenzione di visto;
- svolgere attività lavorativa autonoma e subordinata, per la quale non è¨ prevista la stipula del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis del T.U;
- usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, a quella sanitaria, scolastica e quelle per l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale.

E' riammesso sul territorio nazionale lo straniero espulso da altro Stato membro titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro può:
- soggiornare sul t.n. per un periodo superiore a tre mesi al fine di :
-o esercitare una attività lavorativa autonoma e subordinata;
-o frequentare corsi di studio o formazione professionale;
-o soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno;

Art. 9-bis
Disciplina specificatamente la condizione dello straniero che abbia ottenuto un permesso di soggiorno CE da altro Stato membro dell'U.E. e consente allo straniero di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi al fine di:
- esercitare attività economica in qualità di lavoratore autonomo o subordinato;
- frequentare corsi di studio o formazione o professionale;
- soggiornare per altro lecito scopo previa dimostrazione del possesso della disponibilità di mezzi di sussistenza e di una assicurazione sanitaria per il periodi di soggiorno.


Ai familiari dello straniero che risultano soggiornanti nel medesimo Stato membro che ha rilasciato il p.s. CE hanno diritto di soggiorna nel t.n. e di conseguire un permesso per motivi di famiglia.

Agli stranieri viene rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha precedentemente rilasciato il titolo di soggiorno.

Per soggiorni inferiori a tre mesi, gli stranieri sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi.
Il permesso di soggiorno CE viene rifiutato o revocato agli stranieri:
- pericolosi per l'™ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nei confronti di questi, viene adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art 13 comma 2 lett. B) e l'allontanamento è disposto verso lo Stato membro dell'U.E che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per motivi:
- ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
- legge 31/7/2005 n. 155 misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
- sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno CE, l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea.

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Giovedì, 22 Febbraio 2007 - a.p.


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