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Flussi stagionali 2011, ecco le istruzioni per la compilazione

Il Ministero dell'Interno spiega come compilare il modello C - art. 24 stagionali - Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha realizzato il servizio di inoltro Telematico della richiesta di Nulla Osta al Lavoro Stagionale.
Il servizio permette la compilazione elettronica e l’invio telematico allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
La compilazione del modulo è divisa in sezioni , per procedere con l’invio della domanda è necessario fornire tutte le informazioni richieste dai campi che sono selezionabili; il programma segnalerà i campi che non rispettano i requisiti richiesti.
La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.

Per la corretta compilazione si specifica quanto segue:

- Dati società/ente selezionare il campo a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di società o ente; se persona fisica, indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta eventualmente utilizzata e la sede di esercizio dell’attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.

- Datore di lavoro/rappresentate legale – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante della società od ente; in quest’ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale.

- Per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d’identità secondo la disposizione di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:

- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

- Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono: - Documento di viaggio per apolidi
- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale
- Documento di navigazione aerea
- Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
- Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).

Per quanto riguarda il datore di lavoro il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.

Per quanto riguarda il lavoratore il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall'ingresso.

-L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell'art.3 della legge 17.10.1967, n.977 modificata dall’art.5 del Dlgs 4.8.99 n.345 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell'obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell'abrogazione della legge n. 9/99 operata dall'art.7 della legge n.53/2003.
Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la patria potestà all'espatrio del minore.

-Periodi lavorativi stagionali dei precedenti : riportare i periodi lavorativi stagionali dei precedenti due anni ai fini della richiesta di nulla osta pluriennale e per far valere il diritto di precedenza, di cui all'art. 24, comma 4 del d. l.vo 286/98, attestati dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

-La durata del rapporto di lavoro stagionale è ricompressa tra un minimo di 20 giorni ed un massimo di 9 mesi, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

-Località di impiego del lavoratore: L’indicazione della località d’impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell’individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell’ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l’attività prevalente.

-Sistemazione alloggiativa del lavoratore: Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria.
Il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l’ingresso in Italia, consegnerà la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.
All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata un’autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore rientrante nei parametri relativi all’idoneità alloggiativa.
Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.

- Se ci sono delle variazioni concernenti il rapporto di lavoro Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall’evento, allo Sportello Unico - pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, co. 7 del T.U. come modificato dalla legge 189/02 - la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

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Giovedì, 24 Marzo 2011 - a.p.


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