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Lavoratori stagionali. Nuove norme di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi

Pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 - Sulla gazzetta ufficiale n.262 del 9 novembre 2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali, che entrerà in vigore 24 novembre 2016 .
Il testo prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
- l'articolo 5, il comma 3-ter e' così sostituito:  

  «3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per  prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita',  con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto  di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e'  rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.»;

l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 24 (Lavoro  stagionale). -  1.  Il  datore  di  lavoro  o  le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro  subordinato  a  carattere stagionale nei  settori  agricolo e  turistico/alberghiero  con  uno straniero, devono  presentare  richiesta  nominativa  allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
  2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta  al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente  a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni  dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
  3. Ai fini della presentazione di  idonea  documentazione  relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui  all'articolo  22, comma 2, lettera b), se il  datore di  lavoro fornisce  l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di  soggiorno, un titolo idoneo a provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel  quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e'  fornito,  nonche' l'idoneita'  alloggiativa  ai sensi delle disposizioni vigenti.
L'eventuale canone di locazione non puo' essere  eccessivo  rispetto alla qualita'  dell'alloggio  e  alla  retribuzione  del  lavoratore straniero e, in ogni caso, non e'  superiore  ad  un  terzo  di  tale retribuzione.  Il  medesimo  canone  non  puo'  essere   decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
  4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato  secondo  le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
  5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di  lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per  periodi  di  lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di  cui  al  comma  7, deve essere unico, su richiesta,  anche cumulativa,  dei  datori  di lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato  a  ciascuno  di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
  6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi  i  venti giorni di cui al comma 2,  non  comunichi  al  datore  di  lavoro  il proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la richiesta riguarda uno straniero  gia'  autorizzato  almeno una volta nei cinque anni precedenti  a  prestare  lavoro  stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
    b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal  datore  di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
  7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento  di attivita' lavorativa sul territorio nazionale fino ad un  massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
  8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7,  il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di  nuova  opportunita'  di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.  In  tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato  dall'obbligo  di  rientro  nello Stato di provenienza per il rilascio  di  ulteriore  visto da  parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al  comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di  provenienza,  salvo che sia in possesso  di  permesso di  soggiorno rilasciato  per  motivi diversi dal lavoro stagionale.
  9. Il lavoratore stagionale, gia'  ammesso  a  lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato  le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia  rientrato  nello Stato di provenienza  alla  scadenza  del  medesimo,  ha  diritto  di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno  mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
  10. Il lavoratore stagionale,  che  ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per  l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4.
  11. Il  datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'  richiedere  allo sportello unico per l'immigrazione il  rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di  cui all'articolo 5, comma  3-ter,  rilascia  il  nulla osta secondo le modalita' di cui al presente articolo.  Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare,  previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico  immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello  unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno  per  lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da  quello che  ha ottenuto il  nullaosta triennale  al  lavoro  stagionale.  Il  rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote  di  ingresso  per  lavoro stagionale.
  12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter,  il nulla osta al lavoro stagionale puo'  essere  rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando:
    a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni  a  causa  di lavoro irregolare;
    b)  l'impresa  del  datore di lavoro e'  stata  liquidata  per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
    c) il datore di  lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di  lavoro o di  impiego,  previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
    d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello  straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
  13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il  permesso  di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato quando:
    a)  e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
    b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa  piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente  testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui  ha  ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
    c) nei casi di cui al comma 12.
  14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca  del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di  lavoro  e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita'  per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
  15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per  lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia  scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi  12, 12-bis e 12-ter, e si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
  16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  agli stranieri:
    a) che al momento della domanda risiedono nel territorio  di  uno Stato membro;
    b) che svolgono attivita' per conto di imprese  stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi  ompresi  i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
    c)  che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera  circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio;
    d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a  quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
  17. Il permesso di  soggiorno  rilasciato ai  sensi del  presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi  di lavoro stagionale.».

Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 (GU n.262 del 9-11-2016)


Direttiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U. dell'Unione europea n. L 94/375 del 28 marzo 2014)


In vigore la legge sul contrasto al caporalato




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Giovedì, 10 Novembre 2016 - a.p.


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