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Conversione in lavoro del permesso di soggiorno per protezione speciale

I chiarimenti del Ministero dell’interno sui casi in cui la conversione continua ad essere possibile - Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di Stato, ha diffuso una circolare interpretativa nella quale vengono chiarite le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

L’Avvocatura Generale, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:

È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);

È in corso di validità;

Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.

Circolare n. 50432 dell'1 giugno 2024 Ministero dell'Interno



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