Cittadinanza. Respinte le quaestioni di legittimità costituzionale relative al D.L. 36/2005
Comunicato stampa del 12 marzo 2026 - La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino sul decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74, che introduce nuove restrizioni in materia di cittadinanza.
Il provvedimento interviene sul principio dello ius sanguinis, stabilendo che non è considerato cittadino italiano chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, se in possesso di un’altra cittadinanza.
Restano valide alcune eccezioni: tra queste, il riconoscimento ottenuto su domanda presentata entro il 27 marzo 2025, la presenza di un genitore o nonno esclusivamente italiano, oppure la residenza in Italia per almeno due anni di un genitore prima della nascita o adozione del figlio.
La Consulta ha respinto le censure di incostituzionalità fondate sull’articolo 3 della Costituzione, ritenendo non arbitraria la distinzione tra chi ha presentato domanda entro la data limite e chi lo ha fatto successivamente. Esclusa anche la violazione dei diritti acquisiti: secondo i giudici, la norma non configura una revoca retroattiva illegittima della cittadinanza.
Non fondata anche la questione relativa al diritto dell’Unione europea: la Corte ha chiarito che la cittadinanza europea, disciplinata dai Trattati, tra cui il Trattato sull'Unione europea, presuppone quella nazionale, la cui regolazione resta nella competenza degli Stati membri.
Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni sollevate in riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Mercoledì, 18 Marzo 2026 - a.p.