Trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo
Comunicato del 14 maggio 2026 Corte Costituzionale - La Corte costituzionale ha chiarito che il trattenimento dello straniero che presenta una domanda di asilo ritenuta pretestuosa non è una punizione, ma una misura cautelare legata alle procedure di rimpatrio.
Per questo motivo, secondo i giudici, non si applica il diritto al silenzio tipico dei procedimenti penali, cioè la garanzia che tutela chi rischia una condanna dal dover rendere dichiarazioni contro sé stesso.
La sentenza sottolinea infatti che il migrante trattenuto “non è accusato di un illecito” e non deve difendersi da un’accusa. Al contrario, se decide di chiedere protezione internazionale, ha interesse a raccontare in modo completo la propria storia personale per ottenere una corretta valutazione della domanda.
In altre parole, per la Corte chi chiede asilo non si trova nella posizione di un imputato, ma di una persona che deve collaborare con le autorità per far valere il proprio diritto alla protezione.
Sabato, 16 Maggio 2026 - a.p.