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Direttiva CE 2003/86 del 22 Settembre 2003 - Ricongiungimento familiare - Schema riassuntivo (*)

Direttiva CE 2003/86 del 22 Settembre 2003 - Ricongiungimento familiare - Schema riassuntivo

PRINCIPI


-Alla direttiva non sono soggetti il Regno Unito, l'Irlanda [considerando (17)] e la Danimarca [considerando (18)]
-Il ricongiungimento familiare "è uno strumento necessario per permettere la vita familiare", che "contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità…" [considerando (4)]
-Opportunità di fissare, "sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare" [considerando (6)]; analogamente l'art. 1 ("Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri") (1)
-Diritto al ricongiungimento è esercitato "nel necessario rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne e di minorenni"; tale rispetto "giustifica che alle richieste di ricongiungimento familiare relative a famiglia poligama possono essere contrapposte misure restrittive [considerando (11)]
-Particolare attenzione alla posizione dei rifugiati [considerando (8); capo V]
-Necessità di assicurare l'integrazione (autonoma) dei familiari, in particolare in caso di rottura del matrimonio e della convivenza, mediante il riconoscimento, dopo un determinato periodo di residenza, di uno status personale svincolato da quello del richiedente il ricongiungimento [considerando (15)]
-Prima di adottare provvedimenti negativi, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine [art. 17]
-Nell'esame delle domande, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l'interesse superiore dei minori [art. 5, par. 5]


DEFINIZIONI


-SOGGIORNANTE: "il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare" [art. 2, lett. c)]
-RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: "l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore" [art. 2, lett. d)]
-MINORE NON ACCOMPAGNATO: "il cittadino di paesi terzi o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri" [art. 2, lett. f)]
-FIGLI MINORI: età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non coniugati [art. 4, par. 1, c. 2]


CONDIZIONI PRELIMINARI


A)DIRETTIVA SI APPLICA:
-quando il soggiornante è titolare di pds di durata almeno annua ed ha una "fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile" [art. 3, par. 1] (2)
-----(condizione facoltativa)gli Stati membri possono esigere - da parte del soggiornante - un pregresso periodo di soggiorno legale, che non può superare i due anni [art. 8, par. 1]
-----(condizione facoltativa) qualora, al momento dell'adozione della Direttiva, la legislazione nazionale tenga conto della capacità di accoglienza dello Stato membro, questi può prevedere un periodo di attesa non superiore a tre anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari [art. 8, par. 2] (3)

B)DIRETTIVA NON SI APPLICA:
-a chi è in attesa di decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato [art. 3, par. 2, lett. a)];
-al titolare di pds per protezione temporanea - et similia - in attesa di decisione definitiva sul suo status [art. 3, par. 2, lett. b) e c)];
-ai familiari dei cittadini dell'Unione [art. 3, par. 3];

C)DIRETTIVA NON INTACCA DISPOSIZIONI PIU' FAVOREVOLI PRESENTI:
-negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e dei paesi terzi, dall'altra [art. 3, par. 4, lett. a)];
-nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977 [art. 3, par. 4, lett. b)];
-in norme nazionali vigenti o da adottare [art. 3, par. 5] (4)


CONDIZIONE ESSENZIALE - RELAZIONE DI FAMIGLIA


A)FIGURE PARENTALI OBBLIGATORIAMENTE RILEVANTI:
-coniuge [art. 4, par. 1, c. 1, lett. a)]
-----salvo che, in caso di matrimonio poligamo, il soggiornante abbia già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro [art. 4, par. 4]
-----salvo che il matrimonio abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso e il soggiorno [art. 16, par. 2, lett. b)]
-----per assicurare una migliore integrazione ed evitare matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, pari -al massimo - a ventuno anni [art. 4, par. 5]

-figli minori del soggiornante e del coniuge [art. 4, par. 1, c. 1, lett. b)]
-----quando l'art. 4 della Direttiva individua i figli minorenni, si devono intendere i figli: a) di età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato ; b) non coniugati [art. 4, par. 1, c. 2]
-----compresi gli adottati, secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali [art. 4, par. 1, c. 1, lett. b)]
---------------salvo che l'adozione abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso e il soggiorno [art. 16, par. 2, lett. b)]

-figli minori del soggiornante, se titolare dell'affidamento e responsabile del mantenimento [art. 4, par. 1, c. 1, lett. c)]
-----compresi gli adottati [art. 4, par. 1, c. 1, lett. c)]
-----in caso di matrimonio poligamico, gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge [art. 4, par. 4, c. 2]
-----gli Stati membri possono richiedere che siano soddisfatte le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale in vigore al momento dell'attuazione della direttiva, qualora il minore abbia superato i dodici anni e immigri indipendentemente dal resto della famiglia [art. 4, par. 1, c. 3; si veda anche il considerando (12)] (5);
-----gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età, secondo quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dell'attuazione della direttiva; qualora le predette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare [art. 4, par. 6] (6)

-figli minori del coniuge, se titolare dell'affidamento e responsabile del mantenimento [art. 4, par. 1, c. 1, lett. d)]
-----compresi gli adottati [art. 4, par. 1, c. 1, lett. c)]
-----gli Stati membri possono richiedere che siano soddisfatte le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale in vigore al momento dell'attuazione della direttiva, qualora il minore abbia superato i dodici anni e immigri indipendentemente dal resto della famiglia [art. 4, par. 1, c. 3; si veda anche il considerando (12)]
-----gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età, secondo quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dell'attuazione della direttiva; qualora le predette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare [art. 4, par. 6]

B)FIGURE PARENTALI FACOLTATIVAMENTE RILEVANTI:

-figli minori del soggiornante e di persona diversa dal coniuge, affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso [art. 4, par. 1, c. 1, lett. c)]
-----con le precisazioni indicate nel punto precedente

-figli minori del coniuge del soggiornante (e di persona diversa dal soggiornante), affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso [art. 4, par. 1, c. 1, lett. d)]
-----con le precisazioni indicate sopra

-figli minori del partner non coniugato del soggiornante [art. 4, par. 3, c. 1]
-----con le precisazioni indicate sopra

-partner non coniugato che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o una relazione formalmente registrata [art. 4, par. 3, c. 1]
-----gli Stati membri possono decidere di riservare al partner legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi [art. 4, par. 3, c. 2]
---------------salvo che la relazione stabile sia stata instaurata allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso e il soggiorno [art. 16, par. 2, lett. b)]

-ascendenti diretti di primo grado del soggiornante, quando sono a carico del soggiornante o del coniuge (del soggiornante) e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine [art. 4, par. 2, lett. a)]

-ascendenti diretti di primo grado del coniuge del soggiornante, quando sono a carico di questi o del soggiornante e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine [art. 4, par. 2, lett. a)]

-figli adulti (=con un'età pari o superiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato) non coniugati del soggiornante, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute [art. 4, par. 2, lett. b)]

-figli adulti (=con un'età pari o superiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato) non coniugati del coniuge del soggiornante, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute [art. 4, par. 2, lett. b)]

-figli adulti (=con un'età pari o superiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato) non coniugati del partner non coniugato del soggiornante, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute [art. 4, par. 3, c. 1]


CONDIZIONI


-insussistenza di cause ostative di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica [art. 6, par. 1]
-----rilevanza (anche) della pericolosità di un familiare [art. 6, par. 2, c. 2]

-disponibilità di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. a)]

-disponibilità di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. b)]

-disponibilità di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. c)]
----- gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari [art. 7, par. 1, lett. c)]

-(condizione facoltativa) osservanza delle misure di integrazione, eventualmente previste dalla legislazione dello Stati membro [art. 7, par. 2, c. 2]


PROCEDIMENTO


-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

a)gli Stati membri determinano se la domanda debba essere presentata dal soggiornante o dal familiare [art. 5, par. 1]

b)la domanda deve essere presentata quando i familiari soggiornano all'estero (recte: all'esterno del territorio dello Stato membro in cui risiede il soggiornante) [art. 5, par. 3, c. 1]
-----uno Stato membro può prevedere, in determinate circostanze, che una domanda sia presentata quando i familiari già si trovano nel suo territorio [art. 5, par. 3, c. 2]

-DOCUMENTAZIONE:

a)prova dei vincoli familiari [art. 5, par. 2, c. 1]
----------per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono, ove opportuno, convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie [art. 5, par. 2, c. 2] (7) ----------per quanto concerne il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili [art. 5, par. 2, c. 3]

b)prova delle altre condizioni previste [art. 5, par. 2, c. 1]

c)copia autentica documento di viaggio [art. 5, par. 2, c. 1]

-TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

a)il procedimento deve concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda [art. 5, par. 4, c. 1]
-----le (eventuali) conseguenze della mancata decisione in termini sono disciplinate dalla legge dello Stato membro [art. 5, par. 4, c. 3]
-----in circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato [art. 5, par. 4, c. 2]

-RILASCIO PDS:

a)rilascio di un pds, rinnovabile, con un periodo di validità di almeno un anno [art. 13, par. 2]

-RINNOVO PDS:

a)il rinnovo del pds è rifiutato
---1)quando le condizioni previste dalla Direttiva non siano più soddisfatte [art. 16, par. 1, lett. a)]; quindi:
-----1a)sussistenza di cause ostative di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica [art. 6, par. 2, c. 1]
---------------rilevanza (anche) della pericolosità di un familiare [art. 6, par. 2, c. 2]
---------------l'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio dello Stato membro interessato [art. 6, par. 3]
-----1b)mancanza di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. a)]
-----1c)mancanza di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. b)]
-----1d)mancanza di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato [art. 7, par. 1, lett. c)]
----------qualora il soggiornante non abbia risorse sufficienti, occorre tener conto del contributo dei familiari [art. 16, par. 1, lett. a)]
-----1e)venir meno del vincolo coniugale o familiare "effettivo" [art. 16, par. 1, lett. b)] (8)
----------per il partner, in particolare, qualora si constati che questi o il soggiornante è coniugato o ha una relazione stabile con un'altra persona [art. 16, par. 1, lett. c)]

---2)quando, successivamente al rilascio del pds, sia accertato - anche mediante controlli specifici [art. 16, par. 4] - che il matrimonio, la relazione stabile o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire il soggiorno [art. 16, par. 2, lett. b)]

---3)quando cessi il diritto al soggiorno del soggiornante, senza che il familiare abbia maturato il diritto al pds autonomo [art. 16, par. 3]

b)di norma, il periodo di validità del rinnovo non può eccedere la data di scadenza del pds del soggiornante [art. 13, par. 3]


DIRITTI


a)accesso all'istruzione [art. 14, par. 1, lett. a)]

b)accesso ad un'attività lavorativa dipendente o autonoma [art. 14, par. 1, lett. b)]
-----gli Stati membri possono decidere in base alla legislazione nazionale le condizioni alle quali i familiari possono esercitare un'attività lavorativa dipendente o autonoma; tali condizioni possono fissare un termine che non può comunque eccedere dodici mesi, durante il quale gli Stati membri possono valutare la situazione del proprio mercato del lavoro prima di autorizzare i familiari ad esercitare un'attività dipendente o autonoma [art. 14, par. 2]
----- gli Stati membri possono limitare l'accesso ad un'attività lavorativa dipendente o ad un'attività autonoma da parte degli ascendenti diretti di primo grado e dei figli maggiorenni non coniugati [art. 14, par. 3]

c)accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale [art. 14, par. 1, lett. c)]


TRASFORMAZIONE PDS


-Trascorsi 5 anni di soggiorno, purché non sia stato rilasciato un pds per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri:

-----1)devono rilasciare un pds autonomo - la cui durata è stabilita dalla legge nazionale [art. 15, par. 4] - indipendente da quello del soggiornante, al coniuge e al partner non coniugato, in caso di rottura del vincolo familiare [art. 15, par. 1, c. 1];

-----2)possono rilasciare un pds autonomo - la cui durata è stabilita dalla legge nazionale [art. 15, par. 4] - indipendente da quello del soggiornante:
----------a)al coniuge e al partner non coniugato [art. 15, par. 1, c. 2];
----------b)al figlio diventato maggiorenne;
----------c)ai figli adulti non coniugati [art. 15, par. 2];
----------d)agli ascendenti diretti di primo grado [art. 15, par. 2];
----------e)alle persone entrate in forza del ricongiungimento familiare, in caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti diretti di primo grado [art. 15, par. 3] (9) autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione e diritto di famiglia

 

di Rober Panozzo - autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione e diritto di famiglia
15/07/2008

NOTE

(*)Sul ricongiungimento familiare, nell'ambito del diritto dell'Unione, si veda DI PASCALE, PASTORE, Il Recepimento delle direttive sul ricongiungimento familiare e sui soggiornanti di lungo periodo, in Dir. imm. citt., 2007, 1 ss.; BERGAMINI, Il difficile equilibrio fra riconoscimento del diritto alla libera circolazione, rispetto alla vita familiare e abuso del diritto, in Dir. Unione Europea,2006, n. 2, 347 ss.; NUMIN, Libera circolazione dei lavoratori comunitari e diritti del coniuge extracomunitario, (nota a Corte di Giustizia CE 11 luglio 2002, n. C-60/00, e 25 luglio 2002, n. C-459/99), in Fam. dir., 2002, 577 ss.; BELMONTE, Sul diritto dei cittadini di Stati terzi (coniugati con cittadini di Stati membri) a soggiornare nella Comunità, in Giust. civ., 2004, 1666 ss.; ZANOBETTI PAGNETTI, Il ricongiungimento familiare fra diritto comunitario, norme sull'immigrazione e rispetto del diritto alla vita familiare, (nota a Corte Giustizia CE 23 settembre 2003, n. C-109/01), in Fam. dir., 2004, 552 ss.; MOROZZO DELLA ROCCA, Il diritto all'unità familiare in Europa, tra allargamento dei confini e restringimento dei diritti, in Dir. imm. citt., 2004, 63 ss.; ANDRINI, La famiglia nella Costituzione europea, in Familia, 2004, 551 ss.

(1)Il parere del Comitato economico e sociale in data 17 luglio 2002 lamentava che "la nuova proposta della Commissione, pur affermando formalmente il diritto al ricongiungimento familiare , lo incapsula in una serie di procedure più restrittive di quelle previste dalla proposta di direttiva del 1999"; e "già la formulazione della proposta dell'art. 1 è indicativa poiché, mentre nella proposta iniziale lo scopo era quello di "istituire un diritto al ricongiungimento", nel testo in esame diventa "fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento"" (analogamente il parere del Comitato delle Regioni in data 20 novembre 2002); con la conseguenza che "una norma che era stata concepita come "quadro di massima" assume il carattere di minimo comun denominatore delle legislazioni già in vigore negli Stati membri".

(2)Il parere del Comitato economico e sociale in data 17 luglio 2002 osservava come "in uno Stato membro in cui il permesso di soggiorno sia legato al contratto di lavoro, è probabile che gli immigrati abbiano, nella migliore delle ipotesi , contratti di durata breve e, di conseguenza, il loro permesso di soggiorno non arrivi mai ad avere una "prospettiva stabile"; con la conseguenza che "il diritto al ricongiungimento rischia di non essere mai esercitato"

(3)Il parere del Comitato economico e sociale in data 17 luglio 2002 sottolineava che "questa definizione (…"capacità di accoglienza"…ndA) è suscettibile di forte discrezionalità e si presta all'applicazione di rilevanti criteri di elasticità politica".

(4) Nella causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio, in www. curia.eu.int, decisa dalla Corte di Giustizia con sentenza in data 27 giugno 2006, il Consiglio sosteneva l'irricevibilità del ricorso - del Parlamento - in quanto diretto contro un atto comunitario non vincolante e, comunque, non destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi; l'assenza di vincolo derivava, ad avviso del resistente, dall'art. 63.3, lett. a), CE, che consente agli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre "disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali"; con la conseguenza, che gli atti comunitari emanati ai sensi dell'art. 63.3 CE non avrebbero avuto alcuna efficacia nell'ambito degli ordinamenti nazionali, né godrebbero del principio del primato. Come osserva MACRI', La Corte di Giustizia sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Stati terzi: la sentenza Parlamento c. Consiglio, in Dir. Unione Europea,2006, n. 4, 802, contro l'argomentazione del Consiglio milita "lo stesso tenore letterale dell'art. 63 CE. Invero, tale articolo, sebbene autorizzi gli Stati membri ad adottare iniziative unilaterali in materia di immigrazione, precisa che queste devono, in ogni caso, rispettare il diritto comunitario ed il diritto internazionale"; con la conseguenza che non si scorgono ragioni per ritenere che "il riferimento al diritto comunitario contenuto nell'art. 63 CE, non debba comprendere anche le disposizioni di diritto comunitario derivato adottate dal Consiglio ai sensi del medesimo articolo 63 CE"

(5) L'art. 4 par. 1, c. 3, è stato impugnato dal Parlamento per contrasto con il principio del rispetto alla vita familiare, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) e con il principio di eguaglianza. Con la sentenza 27 giugno 2006, n. C-540/03, cit., la Corte di Giustizia ha rigettato il profilo. Come osserva MACRI', op.cit., 811, ad una prima lettura la norma impugnata "potrebbe apparire contraria alla giurisprudenza della Corte CEDU relativa all'art. 8 CEDU, in quanto sembra autorizzare gli Stati membri a subordinare il diritto al ricongiungimento a condizioni fissate unilateralmente dalle proprie norme interne, senza imporre loro di dover tener conto delle particolari circostanze del caso concreto e della reale condizione delle persone coinvolte…sarebbero quindi gli Stati a poter determinare quali siano le "condizioni per l'integrazione" che il minore con più di dodici anni deve soddisfare, senza essere in proposito obbligati ad effettuare quel bilanciamento con le esigenze di tutela della vita familiare che la Corte CEDU ritiene essenziale ai fini dell'art. 8 CEDU"; ma "tale interpretazione dell'art. 4.1, ultimo comma… risulta - come correttamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia - ampiamente ridimensionata ove questo articolo venga letto ed interpretato in combinato disposto con gli articoli 5 e 17 della medesima direttiva, i quali richiedono che, in ogni caso, gli Stati membri, nel valutare le domande di ricongiungimento familiare , tengano in debito conto l'interesse dei minori…, nonché la natura, solidità dei vincoli familiari della persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese di origine"; con la conseguenza che "la norma impugnata obbliga gli Stati membri ad effettuare un bilanciamento fra le proprie prerogative in materia di immigrazione e l'esigenza di tutelare la vita familiare, utilizzando quegli stessi parametri oggettivi cui la Corte CEDU ha attribuito primaria rilevanza nella sua giurisprudenza".

(6)Anche l'art. 4, par. 6, è stato impugnato dal Parlamento per contrasto con il principio del rispetto alla vita familiare, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) e con il principio di eguaglianza; ed anche in questo caso la Corte di Giustizia ha rigettato il profilo (sentenza 27 giugno 2006, n. C-540/03, cit.).La Corte di Giustizia ha giustificato la compatibilità di tale norma con l'art. 8 CEDU, rilevando che essa impone ugualmente agli Stati membri, di esaminare le domande di ingresso avanzate dagli (o nei confronti degli) ultraquindicenni e di permettere a costoro di potersi riunire ai loro familiari, seppure per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.

(7)Secondo il parere del Comitato economico e sociale in data 17 luglio 2002, "suscita perplessità il fatto che queste verifiche debbano sommarsi alla presentazione della documentazione attestante i legami familiari; inoltre queste verifiche possono diventare un espediente per allungare il corso delle pratiche o per costruire una risposta negativa

(8)Il parere del Comitato delle Regioni del 20 novembre 2002 esprimeva "preoccupazione per il fatto che, a parte le procedure di emergenza che gli Stati membri possono decidere di adottare (art. 15), la proposta di direttiva non menzioni lo status dei membri della famiglia dopo un divorzio, una separazione o dopo il decesso del richiedente"

(9)La stessa norma aggiunge che "gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano"