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Circolare n. 3511 del 5 agosto 2016 Ministero dell'Interno

Legge 20 maggio 2016 n. 76 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

OGGETTO: Legge 20 maggio 2016 n. 76 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

    Come è noto sulla gazzetta ufficiale n. 118 del 21.5.2016, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

    L'art. 1 della predetta disposizione normativa nell'istituire l'unione civive tra persone dello stesso sesso specifica, al comma 20, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizione contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministraivi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civive tra persone dello stesso sesso".

    Inoltre, con Decreto  del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, entrato in vigore il 29 luglio u.s., sono state emanate disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile di cui alcomma 34 dell'art. 1 della citata legge.

    Ciò premesso, in virtù delle nuove disposizioni normative, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 286/98 (T.U.Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.

    Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del patner unito civilmente purchè maggiorenne e non legalmente separato.

    La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sarà presentata con le stesse modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'art. 29, comma 3 del citato T.U. Immigrazione. Permengono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, uniti civilmente, le disposizionidi cui all'art. 29 bis del T.U. Immigrazione.

    La procedura di rilascio del nulla osta e conseguente ingresso del ricongiunto non subisce alcuna modifica operativa se non con riferimento all'aggiornamento della modulistica in uso.

    La documentazione comprovante l'unione civile - costituita in italia o all'estero - sarà prodotta alla rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
(Scotto Lavina)



Venerdì, 5 Agosto 2016