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Circolare n. 3161 del 27 settembre 2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del D. Lgs. n. 253/2016 – Risposte a quesiti -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del D. Lgs. n. 253/2016 – Risposte a quesiti.

Si fa seguito alla circolare congiunta (Interno-Lavoro) del 9 febbraio 2017, relativa all’oggetto per fornire ulteriori indicazioni, condivise anche con il Ministero dell’Interno, rispetto ad alcune problematiche inerenti aspetti operativi rappresentate dagli Uffici territoriali con numerosi quesiti.
In via preliminare, va precisato come il D.Lgs. n. 253/2016 disciplini l’ingresso e il soggiorno in Italia di lavoratori stranieri subordinati, al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, TUI, e trovi applicazione esclusivamente per le fattispecie di distacco che coinvolgono i dirigenti, i lavoratori altamente qualificati, i lavoratori in formazione nell’ambito di aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, come definito dall’art. 2359 c.c.

1. Proroga di nulla osta al distacco di lavoratori specializzati ai sensi dell’art. 27, comma 1 lett. f) e g) TUI (lettere modificate e soppresse dall’articolo 4, comma 1 del d. lgs. 253/2016).
A seguito delle abrogazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 253/2016, i nulla osta relativi ai distacchi concessi ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lett. f) e g) TUI non sono più prorogabili, in quanto rilasciati in base ad un riferimento normativo non più vigente.
La proroga può, comunque, avvenire ove la fattispecie rientri nei casi oggi previsti dal TUI, come modificato dal D.Lgs. n. 253/2016.

2. Competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione al rilascio del nulla osta ex articolo 27-quinquies TUI.

Il comma 5 dell’articolo 27-quinquies TUI individua la competenza esclusiva dello Sportello unico per l’immigrazione dove ha sede legale l’entità ospitante, sia per la presentazione delle istanze che ai fini del rilascio del nulla osta (come indicato anche in circolare congiunta Min. Interno-Min. Lavoro del 9.02.2017).

3. Lavoratori presenti sul territorio nel momento dell’istanza di nulla osta ex articolo 27-quinquies TUI.

L’articolo 27-quinquies, comma 1 consente l’ingresso, nell’ambito dei trasferimenti intrasocietari, agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso e agli stranieri che sono stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro.
Questa condizione non vieta allo straniero, nelle more dell’ottenimento del nulla osta al distacco intra-societario, di soggiornare in Italia temporaneamente ad esempio per motivi di turismo oppure affari.
Rimane, comunque, l’obbligo per gli stranieri di ritirare il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello Stato di origine o di stabile residenza (art. 4, co. 1 TUI), salvo i casi di esenzione previsti dall’art. 27-sexies, comma 3 per stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro ed in corso di validità.

4. Documentazione da produrre agli Sportelli

La documentazione richiesta ai fini del rilascio del nulla osta al distacco intra-societario, ex articolo 27-quinquies TUI, come individuata con circolare-congiunta Ministero del lavoro e Ministero dell’interno del 9.02.2017, va a sostituire quella indicata nella circolare congiunta del 14 luglio 2016 con riferimento alle lettere f) e g) dell’articolo 27, comma 1 TUI (ora modificate e abrogate dall’art. 27-quinquies), ai fini del distacco in Italia del personale extracomunitario specializzato ed in formazione.

5. Vigenza nel TUI della tipologia di ingresso di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lett. a) (dirigenti o personale altamente specializzato)

Il decreto 253/2016 non esclude che, alternativamente all’art. 27-quinquies, comma 1 lett. a) TUI, si possa applicare l’articolo 27, co. 1, lett. a) TUI, quando ne ricorrano i presupposti.
L’articolo 27, comma 1, lett. a) - come noto – disciplina l’ingresso in posizione di distacco (per una durata complessiva di cinque anni con possibile assunzione presso l’azienda distaccataria al termine del distacco) di dirigenti o personale altamente specializzato dipendenti di società collegate o facenti parte di un unico gruppo internazionale-multinazionale (che abbiano la sede principale nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio). Tale ingresso non consente una mobilità intraeuropea (come prevista dall’articolo 27-quinquies per distacco intra-societario ICT) e non rientra nell’apparato di controllo previsto dal decreto 136/2016 (limitato soltanto alle ipotesi di cui all’art. 27, co. 1 lett. i) TUI e cioè al distacco per “prestazioni di servizi” di lavoratori dipendenti da imprese stabilite in Paesi terzi).

6. Piano formativo individuale di cui all’articolo 27-quinquies, comma 1, lett. c.) TUI.

Al fine di garantire uniformità e omogeneità operative sul territorio, si potrà fare riferimento allo “Schema di Piano formativo individuale” di cui all’Allegato 1a del Decreto Interministeriale 12.10.2015 “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (v. Allegato), eventualmente adattato alla fattispecie di cui all’articolo 27-quinquies, comma 1, lett. c.) TUI.

7. Applicazione delle disposizioni previste dal decreto 136/2016 anche ai distacchi intra-societari (obbligo di comunicazione obbligatoria)

Per quanto concerne gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (con circolari n. 3/2016 e n. 1/2017), precisando che i suddetti obblighi non si configurano nelle ipotesi di lavoratori non comunitari distaccati, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 253/2016 (dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione nell’ambito di trasferimenti intra-societari ex articolo 27-quinquies, comma 1 lett. a), b) e c) TUI), nonché con riferimento alle categorie di lavoratori contemplate da normative speciali, quali ad esempio i ricercatori, di cui all’art. 27-ter, i lavoratori autonomi ex art. 26, i dirigenti e il personale altamente specializzato di cui all’art. 27, comma 1, lett. a) TUI).

IL DIRETTORE GENERALE
Tatiana Esposito



Mercoledì, 27 Settembre 2017