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Circolare n. 17680 dell' 1 aprile 2025 Ministero dell'Interno

Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 -

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio affari generali e pianificazione

OGGETTO: Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.
Il citato provvedimento ha previsto all’art. 1, comma 1, modifiche alla legge n. 91/1992, introducendo l’art. 3-bis, secondo cui testualmente:

«1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della nomativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia».

Inoltre, il successivo comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge apporta testualmente le seguenti modifiche all’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:

“a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l’accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge»”.

Le suindicate disposizioni individuano, tra l’altro, un doppio regime a seconda che la domanda sia stata presentata entro il 27 marzo 2025 o dopo tale data.

In particolare:

- per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate fino a tutto il 27 marzo 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla anzidetta data, secondo le linee di indirizzo fino ad ora adottate;

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate dal 28 marzo 2025 potranno essere accolte unicamente per coloro che non ricadono nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 3-bis suindicato, in ragione della sussistenza di almeno una delle condizioni dettate dalle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma 1 dell’art. 3-bis. Viceversa, ove il richiedente non possa essere riconosciuto cittadino ai sensi della medesima disposizione, o in caso di mancata o incompleta documentazione, si attenderà, in via del tutto prudenziale, la conversione in legge del decreto-legge in esame prima di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel far riserva di ulteriori direttive in merito, le SS.LL. vorranno rappresentare quanto
sopra ai Sindaci e agli Ufficiali di Stato Civile dei rispettivi comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Orano



Martedì, 1 Aprile 2025