Circolare n. 18606 del 30 giugno 2025 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tunisia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 16 gennaio 2025 -
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale per la Motorizzazione
Oggetto: Tunisia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 16 gennaio 2025
1 - Entrata in vigore dell’Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’appunto prot.MAECI|1311|05/06/2025|0097016-I, ha comunicato allo scrivente Ministero, che l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato il 16 gennaio 2025 - entrerà in vigore il 20 luglio 2025.
Preliminarmente, appare opportuno sottolineare che l’ultimo paragrafo dell’articolo 12 del predetto Accordo,
recita:
“ Il presente Accordo, dalla data della sua entrata in vigore, abroga e sostituisce l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina in materia di conversione delle patenti di guida, fatto a Roma il 07 maggio 2004.”
Pertanto, dalla data del 20.07.2025 il nuovo Accordo abroga e sostituisce il precedente.
L’Accordo in oggetto ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 20 luglio 2030.
Considerato che il 20 luglio 2025 cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno ricevere e valutare le richieste di conversione di patenti di guida tunisine, nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto e dei relativi allegati, da lunedì 21 luglio 2025.
Di conseguenza, appare opportuno precisare che il 21 luglio 2025 – e solo in tale data – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida tunisine aventi scadenza al 20 luglio 2025.
Si allegano alla presente:
- il testo dell’Accordo in oggetto (nella versione italiana, araba e francese);
- l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, che è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell’Accordo).
Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, tali Allegati tecnici saranno trasmessi alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome per la diffusione degli stessi agli Uffici periferici di competenza. La predetta comunicazione sarà inviata anche alle forze dell’ordine in indirizzo.
Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché dalle forze dell’ordine.
Per completezza, si indicano di seguito gli allegati tecnici che saranno oggetto della successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Tunisia da ritenere validi ai fini della conversione. A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 3- dell’Accordo).
Nel precisare che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenzadovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo in oggetto, a solo titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida tunisine.
Il titolare di patente di guida tunisina può chiederne la conversione:
- solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- solo se la patente stessa è in corso di validità.
- può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica, conseguentemente l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) non può accettare la richiesta di conversione. Il paragrafo 2, infatti, recita:
“I titolari delle patenti emesse dalle Autorità di una delle Parti possono convertire le proprie patenti ai termini del paragrafo precedente, esclusivamente se sono residenti, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda di conversione. In caso contrario, il presente Accordo non trova applicazione.”
Per completezza, si evidenzia che la predetta disposizione è reciproca, ovvero è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione in Tunisia;
- deve presentare all’UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Applicazione dell’articolo 5
Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida tunisine:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
La patente di guida tunisina in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Tunisina.
Applicazione dell’articolo 8
Nel rispetto del paragrafo 1, l’UMC che riceve la richiesta di conversione -se ritenuto utile - può, chiedere che, oltre alla documentazione di rito, sia presentata la traduzione ufficiale della patente di guida tunisina.
Inoltre -nel rispetto del paragrafo 2- l’UMC, nel caso sorgano dubbi sull’autenticità, la validità della patente di guida tunisina, oppure circa i dati in essa riportati, può chiedere specifiche informazioni per il tramite delle Ambasciate o Consolati tunisini, prima di procedere alla conversione.
In entrambe i casi, non si tratta pertanto di un obbligo ma di una facoltà dell’UMC, da porre in essere ogni qualvolta lo ritenga necessario per la definizione della richiesta di conversione.
Appare, inoltre, opportuno precisare che attualmente, la richiesta d’informazioni riguardanti una patente tunisina può essere inoltrata da parte dell’UMC, solo per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche tunisine. Infatti, per il momento, non è possibile eseguire lo scambio d’informazioni direttamente tra le autorità competenti delle due Parti, in quanto non è stato ancora realizzato lo “scambio di Note Verbali”, previsto dalla parte finale del paragrafo 2.
Qualunque eventuale aggiornamento in merito verrà opportunamente comunicato.
Si fa presente che, i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Tunisina, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Al fine di garantire la corretta applicazione del citato articolo 10 nonché del citato Regolamento, dopo aver acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) di questo MIT, si trasmettono con la presente Circolare:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato il 16 gennaio 2025 (di seguito informativa ),
- la dichiarazione di presa visone dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali, (di seguito autorizzazione).
La suddetta autorizzazione, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere acquisita e trattenuta agli atti da parte dell’UMC che procede alla conversione, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo in oggetto.
Le Direzioni Generali Territoriali, gli Uffici della Motorizzazione Civile nonché le Regioni e Province autonome provvederanno conseguentemente all’adeguamento dei propri siti istituzionali.
(ing. Antonio Erario)
Lunedì, 30 Giugno 2025







