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Circolare n. 889 dell' 8 gennaio 2026 Ministero dell'Interno

Legge di Bilancio 2026. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Art. 4, comma 1-bis, lett. b), e art. 9-bis, comma 2. Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minorenni nati all’estero di cittadini italiani per nascita -

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

OGGETTO: Legge di Bilancio 2026. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Art. 4, comma 1-bis, lett. b), e art. 9-bis, comma 2. Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minorenni nati all’estero di cittadini italiani per nascita. 

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

Con l’articolo 1, comma 513, di tale legge viene, in primo luogo, modificato l’art. 4, comma 1-bis, lett. b), della legge n. 91/1992 (introdotto con legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con numerose modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”) estendendo il periodo entro il quale è consentito rendere la dichiarazione di cui al suddetto art. 4, comma 1-bis, lett. b), della legge n. 91/1992, in favore dei minori stranieri o apolidi, del quale il padre o la madre siano cittadini per nascita.

In tali casi, infatti, sarà possibile rendere la predetta dichiarazione entro tre anni dalla nascita – o dalla data successiva in cui è stabilito il rapporto di filiazione, anche adottiva, del minore con il cittadino italiano – e non più esclusivamente entro un anno da tale data, come invece disponeva il testo previgente.

In secondo luogo, sempre avuto riguardo all’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, lett. b), della legge n. 91/1992, si segnala che il medesimo art. 1, comma 513, della legge di bilancio in esame ha disposto che il contributo di 250 euro di cui all’art. 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992, non si applica alle dichiarazioni rese in base al suddetto art. 4, comma 1-bis, lett. b).

Al riguardo, deve ritenersi che tale esenzione dal contributo di cui all’art. 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992, per la suddetta ipotesi di acquisto dello status civitatis italiano, operi per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto), restando salvi i contributi di cittadinanza già pagati entro tale data. 

Si invitano le SS.LL. a voler rappresentare, con cortese urgenza, quanto sopra ai Sindaci e agli Ufficiali di stato civile dei Comuni del territorio, ai fini del puntuale adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Orano) 




Giovedì, 8 Gennaio 2026