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Circolare n. 531 del 16 febbraio 2026 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.P.C.M. 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028” - Ripartizione territoriale delle quote - ingressi per lavoro subordinato non stagionale -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore migratorio



Oggetto: D.P.C.M. 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028” - Ripartizione territoriale delle quote - ingressi per lavoro subordinato non stagionale

Con riferimento al D.P.C.M. indicato in oggetto, facendo seguito alla ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico (nota prot. n 423 del 09.02.2026) e nel settore agricolo (nota n. 64 del 12.01.2026), si trasmette la ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l’annualità 2026.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. sopra citato, in coerenza con l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori indicati dal comma 1 dello stesso articolo e sulla base dei dati relativi alle istanze presentate, questa Direzione Generale attribuisce n. 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale, così distribuite:

• n. 25.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini dei Paesi indicati all’art. 6 comma 2, lett. a del D.P.C.M.;

• n. 18.000 quote per lavoro subordinato non stagionale per cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6 comma 2, lett. b);

• n. 300 quote per lavoro subordinato non stagionale per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (art. 6, comma 3, lett. b).

L’art. 9 comma 3 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 prevede che, trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote di cui all’art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro e fermo restando il limite massimo complessivo di quote indicato all’art. 5.




Lunedì, 16 Febbraio 2026