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Circolare n. 58 del 20 maggio 2026 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

D.L. 11-10-2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-12-2024, n. 187, e d.l. 3-10-2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1-12-2025, n. 179. Indicazioni sulle modalità di accesso all’Assegno di inclusione per i titolari di perrmesso di soggiorno per “casi speciali” -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione


Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179. Indicazioni sulle modalità di accesso all’Assegno di inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Istruzioni contabili

INDICE

1. Introduzione

2. Nuova categoria di destinatari dell’ADI

3. Requisiti di accesso all’ADI

4. Scala di equivalenza e modalità di calcolo dell’ADI

5. Durata della prestazione

6. Modello di domanda per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”

6.1 Modalità di presentazione della domanda

7. Percorso di inclusione sociale e lavorativa

8. Obblighi di comunicazione in corso di godimento dell’ADI

9. Controlli e sanzioni

10. Finanziamento

11. Istruzioni contabili

12. Indicazioni finali

1. Introduzione

L’articolo 5 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179, hanno modificato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito, TUI).

In particolare, il decreto-legge n. 145/2024 ha introdotto l’articolo 18-ter del TUI, rubricato “Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, e ha abrogato le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del medesimo TUI, i cui precetti sono stati integrati nel citato nuovo articolo 18-ter.

L’articolo 18-ter, comma 1, del TUI prevede che al ricorrere di determinate condizioni (NOTA 1), il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, può rilasciare un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero vittima del reato di cui all’articolo 603-bis del c.p. “per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento”.

Del rilascio di tale permesso di soggiorno, che reca la dicitura “casi speciali”, è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. l’art. 18-ter, comma 3, terzo periodo, del TUI).

L’articolo 6 del decreto-legge n. 145/2024, inoltre, riconosce ai soggetti ai quali sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi del citato articolo 18-ter del TUI, e ai loro parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo, sulla base di programmi individuali di assistenza, definiti sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante “Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” (NOTA 2), di durata non superiore al medesimo permesso di soggiorno.

Il citato articolo 6, al comma 3, stabilisce altresì che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” destinatari delle misure di assistenza possono beneficiare dell’Assegno di inclusione (ADI) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, senza l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.

Il decreto-legge n. 146/2025 ha modificato, invece, le previsioni contenute negli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 146/2025 è intervenuto sulla durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-ter del TUI e prevede che anche i soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del TUI possono beneficiare dell’ADI, senza l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’ADI, alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI (di seguito, titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”) alla luce della novella normativa introdotta dai citati decreti-legge n. 145/2024 e n. 146/2025.

2. Nuova categoria di destinatari dell’ADI

Come indicato al precedente paragrafo 1, i destinatari delle misure di assistenza di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024 possono beneficiare dell’ADI senza l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023 (cfr. l’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024).

Tale agevolazione non si estende, tuttavia, ai parenti e affini entro il secondo grado dei titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI, per espressa previsione normativa (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 145/2024, come modificato dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 146/2025).

Tra i destinatari delle previsioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024 rientrano, invece, i titolari di permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi della previgente disciplina di cui all’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del TUI, ove ancora in corso di validità, nonché ai loro eventuali rinnovi.

L’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145/2024, infatti, nel prevedere l’abrogazione dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell’articolo 22 del TUI, dispone che ogni richiamo ai medesimi sia da intendersi riferito alla previsione di cui all’articolo 18-ter del TUI.

L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024 prevede, inoltre, che le misure di assistenza di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge non si applicano in favore dei titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI, qualora agli stessi siano invece applicabili le misure per il reinserimento sociale e lavorativo e di sostegno economico previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”. Conseguentemente, tali soggetti non possono accedere alla misura dell’ADI.

Come sopra richiamato, la normativa di favore di accesso all’ADI prevista per i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI si applica anche ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) e 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del TUI, per effetto delle modifiche introdotte a tali articoli dall’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2, e lettera b), del decreto-legge n. 146/2025.

Si tratta, in tali casi, di soggetti stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:

- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 del c.p.p.) o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 del c.p.), tratta di persone (art. 601 del c.p.) o acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del c.p.);

- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del c.p. o per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza (art. 380 del c.p.p.), commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.

Si specifica che, laddove i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, tra cui in particolare modo i soggetti vittime di tratta o vittime di violenza domestica, siano ospitati in strutture a totale carico pubblico, gli stessi non possono beneficiare dell’ADI in ragione della previsione di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.

3. Requisiti di accesso all’ADI

Per l’accesso all’ADI e per il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, come anticipato, non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.

In particolare, non rilevano i seguenti requisiti:

1) essere cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;

3) la residenza in Italia, quale requisito esteso anche ai componenti del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza (NOTA 3);

4) la soglia del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, inferiore a 10.140 euro;

5) il valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.500 euro moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza o inferiore alla soglia di 8.190 euro moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza qualora il nucleo sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; il valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE;

6) il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale unica (IMU) non superiore a 150.000 euro;

7) il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48/2023, non espressamente esclusi dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024, né dalla novella introdotta dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025.

Si applicano, inoltre, in quanto non espressamente esclusi dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024 e dalla novella introdotta dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025, le seguenti disposizioni:

- non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componete risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cfr. l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023);

- non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023);

- per il beneficiario dell’ADI, è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta (cfr. l’art. 2, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 48/2023).

- per i beneficiari dell’ADI, la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute (cfr. l’art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023).

L’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024 dispone, inoltre, che le misure di assistenza di cui al medesimo articolo 6 e, quindi, anche l’ADI, non possono essere disposte per i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all’articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

Infine, ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” beneficiari dell’ADI si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che per i beneficiari appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’erogazione del beneficio è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione obbligatoria degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.

4. Scala di equivalenza e modalità di calcolo dell’ADI

In ragione della non applicabilità dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48/2023, ossia dei limiti riferiti al valore ISEE, al reddito familiare e al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono tenuti alla presentazione di una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità per l’accesso all’ADI.

Ne consegue che nel calcolo dell’importo del beneficio, per la quota A, che pone a base della scala di equivalenza il parametro 1 riferito al nucleo familiare, non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare, non trovando applicazione l’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 48/2023.

A titolo esemplificativo, si riporta la seguente formula di calcolo:

6.500 euro (soglia di reddito) x 1 (SE) – 0 (reddito familiare):12 (mensilità) = 541,67 euro mensili.

In presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare che si trovino in una delle condizioni indicate all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (minore di età, disabilità, età pari o superiore a sessanta anni, carichi di cura come definiti dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserimento nei programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione), la scala di equivalenza può essere valorizzata con parametri aggiuntivi, previa verifica della effettiva presenza di tali componenti nel nucleo familiare, nonché della presenza degli stessi sul territorio italiano.

In mancanza di presentazione di una DSU (NOTA 4), la presenza di eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare, in particolare quelli che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 48/2023, conviventi con il richiedente e presenti sul territorio italiano, deve essere autodichiarata nel modello di domanda dell’ADI e le relative informazioni sui singoli componenti devono essere inserite nell’apposito modello per la comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare “ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”.

Il citato modello può essere, altresì, utilizzato dai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” anche al fine di comunicare i dati relativi all’eventuale contratto di locazione per l’accesso alla c.d. quota B della misura (NOTA 5).

Tali autodichiarazioni sono successivamente sottoposte a controllo presso le Amministrazioni e le autorità competenti.

In fase di prima attuazione, in attesa dell’implementazione procedurale del citato modello relativo alla comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione, lo stesso può essere scaricato dal sito istituzionale www.inps.it, compilato in modalità cartacea e inviato direttamente alla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it.

Qualora venga dichiarata nella domanda dell’ADI la presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare e/o la presenza di contratto di locazione, la stessa verrà istruita non appena acquisito il citato modello “ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”.

5. Durata della prestazione

L’articolo 18-ter, comma 3, del TUI, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 146/2025, prevede che il permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato a stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro abbia una durata di un anno, rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.

L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024, analogamente, prevede che il lavoratore in favore del quale sia rilasciato il permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18-ter del TUI può essere ammesso alle misure di assistenza previste dal medesimo articolo per una durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno.

Alla scadenza del permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18-ter del TUI, lo stesso può essere rinnovato (cfr. l’art. 18-ter, comma 3, del TUI) o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo (anche al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del TUI) o permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi (cfr. il comma 4 dell’art. 18-ter del TUI).

I permessi di soggiorno per “casi speciali” rilasciati ai soggetti stranieri per motivi di protezione sociale di cui all’articolo articolo 18 del TUI, per effetto della novella introdotta dall’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 146/2025, hanno anch’essi durata di un anno e possono essere rinnovati per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Inoltre, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 18 del TUI, qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18 in argomento può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.

I permessi di soggiorno per “casi speciali” rilasciati a soggetti stranieri vittime di violenza domestica, di cui all’articolo 18-bis del TUI, hanno una durata di un anno e, alla scadenza, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno, o in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la durata dell’ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, e del momento in cui viene presentata la domanda dell’ADI rispetto alla validità del permesso di soggiorno.

A titolo semplificativo, qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda dell’ADI venga presentata ad agosto 2026 (ipotizzando la contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo), il beneficio può essere erogato solo per i residui mesi di validità del permesso di soggiorno per “casi speciali” ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.

Resta inteso che, nei casi di richieste di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno “per casi speciali”, le stesse sono da considerarsi valide ai fini della percezione dell’ADI fino a che non sia intervenuto il rilascio, il rinnovo o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dello stesso. Ciò in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, come novellato dall’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 146/2025, secondo cui: ”In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno” (NOTA 6).

Infine, si evidenzia che nei casi di conversione dei citati permessi di soggiorno per “casi speciali” in altre tipologie di permesso di soggiorno, la domanda dell’ADI presentata sulla base del permesso di soggiorno per “casi speciali” è posta nello stato “decaduta”. In tali casi il beneficiario può presentare una nuova domanda per la quale trova applicazione il regime ordinario previsto dal decreto-legge n. 48/2023, con applicazione anche dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.

6. Modello di domanda per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”

In ragione della peculiarità che la disciplina dell’ADI assume con riferimento ai soggetti titolari di un permesso di soggiorno per “casi speciali” sono in fase di implementazione alcune modifiche al modello di domanda dell’ADI, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, prevedendo appositi campi da valorizzare da parte dei titolari di tale tipologia di permesso di soggiorno.

In particolare, al modello di domanda dell’ADI sono state aggiunte le seguenti specificità:

- nella sezione informativa:

- è indicato che tra i soggetti destinatari dell’ADI rientrano anche i soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI, nonché i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del TUI;

- per ciascuna sezione sono inserite specifiche note per individuare le disposizioni normative/operative che non si applicano ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI;

- nel quadro B:

- è inserita un’autodichiarazione relativa all’esenzione dei requisiti della residenza continuativa in ragione della previsione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 145/2024, nonché delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025. A tale riguardo viene precisato in nota che, per garantire la continuità nell’erogazione della misura, deve essere rispettato il requisito del soggiorno in Italia per l’intera durata della stessa, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 nel caso di temporaneo soggiorno all’estero, da parte sia dei titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” sia da parte di eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare;

- è inserita un’autodichiarazione relativa alla titolarità di un permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI o dell’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del TUI, con la specifica indicazione della data di rilascio e scadenza;

- è inserita un’autodichiarazione, nel caso di permessi in attesa di rilascio (NOTA 7) o scaduti alla data di presentazione della domanda, di avere presentato la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno contenente gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino. Tale autodichiarazione si riferisce a tutte le tipologie di permesso di soggiorno in ragione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025.

- nel quadro C:

- è inserita un’autodichiarazione sull’esenzione dalla presentazione della DSU, che può essere, comunque, presentata;

- è inserita, per i soli titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, una autodichiarazione sulla composizione del nucleo familiare e/o sulla comunicazione dell’eventuale presenza di un contratto di locazione, in alternativa alla presentazione della DSU. In tale caso, qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti, conviventi con il richiedente e presenti sul territorio italiano, in particolare quelli che rientrino nelle condizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 48/2023, e/o il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, è necessario compilare l’apposito modello relativo alla comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione (“ADI-Com Casi speciali - Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18 bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione);

- è inserita un’autodichiarazione relativa all’esenzione dalle dichiarazioni riferite al patrimonio mobiliare e immobiliare;

- è inserita un’autodichiarazione relativa all’esenzione dalle dichiarazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa o partecipazione a percorsi di politica attiva;

- per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI sono inserite le autodichiarazioni relative ai requisiti indicati dall’articolo 6, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 145/2024.

6.1 Modalità di presentazione della domanda

Per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda, valgono le ordinarie indicazioni previste per l’accesso all’ADI, come definite dall’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154, e descritte al paragrafo 8.1 della circolare n. 105 del 16 dicembre 2023.

Le domande possono essere presentate direttamente dagli interessati accedendo al sito istituzionale (www.inps.it) tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell’apposita sezione dedicata all’ADI, o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, o dei Centri di assistenza fiscale (CAF).

Non sono ritenute ammissibili le domande presentate per mezzo di soggetti diversi dagli intermediari sopra indicati.

La domanda acquisita viene istruita e, in particolare, il permesso di soggiorno viene verificato centralmente nell’archivio “PE.SO”.

Nelle ipotesi in cui i suddetti permessi di soggiorno non siano riscontrati nell’archivio “PE.SO” o risultino scaduti, il controllo viene demandato alle Strutture territoriali dell’Istituto.

7. Percorso di inclusione sociale e lavorativa

Ai titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali” si applicano le previsioni degli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 48/2023 e dell’articolo 4 del D.M. n. 154/2023, in ordine all’obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Resta fermo, in ogni caso, che per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI l’iscrizione al SIISL può essere già stata effettuata prima della presentazione della domanda dell’ADI, nell’ambito del progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro contenuto nel programma di assistenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 145/2024.

Si evidenzia, in ogni caso, che i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande dell’ADI, sono tenuti, unitamente agli altri eventuali componenti del nucleo familiare beneficiari della misura, a seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che deve tenere conto dell’eventuale inserimento in altri programmi o percorsi di inclusione e attivazione lavorativa normativamente previsti per i titolari di tali permessi. Per entrambe le ipotesi, in assenza di specifiche esclusioni dall’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023, ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e agli eventuali ulteriori componenti dei loro nuclei familiari si applicano le condizionalità previste dal citato decreto-legge e le eventuali sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti dei servizi sociali e dei centri per l’impiego (CPI), come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 105/2023.

8. Obblighi di comunicazione in corso di godimento dell’ADI

Come precisato al paragrafo 3 della presente circolare, nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.

Ne deriva che i medesimi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni dei requisiti di carattere economico/patrimoniale, incluse le variazioni occupazionali di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023, che incidono sul reddito familiare.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, in base al quale il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, mediante il modello “ADI-Com esteso”, nel termine perentorio di quindici giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.

Tali ultime comunicazioni, per i casi in argomento, devono dunque riguardare:

- l’interruzione del soggiorno sul territorio italiano, anche in relazione all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023;

- le variazioni relative al possesso di beni durevoli;

- il sopraggiungere di dimissioni volontarie fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966;

- la presenza di sentenze definitive di condanna o disposte ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione;

- la presenza delle condizioni previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145/2024, per quanto attiene ai titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI;

- l’inizio o la conclusione del periodo di permanenza in una struttura a totale carico pubblico. Inoltre, in assenza di presentazione della DSU, è necessario comunicare:

- nel termine di quindici giorni dall’evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni riferite al contratto di locazione;

- entro un mese dall’evento modificativo, a pena di decadenza dal beneficio, le variazioni della composizione del nucleo familiare.

In entrambe le citate ipotesi, in attesa dell’implementazione procedurale dello specifico modello, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” possono comunicare le variazioni della composizione del nucleo, nonché quelle relative al contratto di locazione, utilizzando il modello cartaceo “ADI-Com Casi speciali - Assegno di inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18bis e 18 ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione”, da inviare direttamente alla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità al seguente indirizzo PEC: dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it.

Relativamente alla compilazione del citato modello si specifica che, per comunicare le variazioni relative al contratto di locazione, è necessario inserire gli estremi di registrazione del contratto stesso. Per comunicare, invece, le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare occorre inserire i dati relativi a tutti i componenti conviventi del nucleo, compreso il richiedente.

9. Controlli e sanzioni

In tema di controlli e sanzioni si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 105/2023 ai paragrafi 11 e 12, in quanto applicabili.

Si evidenzia che alle cause di decadenza dalla misura previste nella citata circolare, si aggiungono le specifiche ipotesi di decadenza a seguito di revoca dei permessi di soggiorno per “casi speciali” disposte dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del TUI e in particolare:

- per i permessi di soggiorno di cui all’articolo 18 del TUI la revoca è prevista in caso di interruzione del programma (da intendersi programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228) o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, o quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (cfr. l’art. 18, comma 4, del TUI);

- per i permessi di soggiorno di cui all’articolo 18-bis del TUI la revoca è prevista in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3 del medesimo articolo, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (cfr. l’art. 18-bis, comma 4, del TUI); la revoca è altresì prevista nel caso in cui lo straniero sia condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per uno dei delitti indicati al comma 1 del medesimo articolo 18-bis, commessi in ambito di violenza domestica (cfr. l’art. 18-bis, comma 4-bis, del TUI);

- per i permessi di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI la revoca è prevista in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (intendendo le segnalazioni da parte dei servizi sociali o delle strutture che abbiano in carico i soggetti titolari del permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’art. 18-ter del TUI) o, comunque, accertate dal questore o quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (cfr. l’art. 18-ter, comma 4, del TUI); la revoca è altresì prevista nei casi in cui lo straniero sia condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell’articolo. 444 del c.p.p., per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cfr. l’art. 18-ter, comma 5, del TUI).

10. Finanziamento

L’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024 dispone che, con la sola eccezione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del medesimo decreto-legge, dall’attuazione del decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, per la gestione delle domande dell’ADI presentate dai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’articolo 18-ter del TUI, si deve operare sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si applicano, pertanto, le previsioni contenute nell’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, come modificate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Anche l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 146/2025 prevede espressamente che per l'attuazione delle disposizioni relative all’accesso all’ADI da parte dei titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18 e 18-bis del TUI si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 105/2023.

11. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’erogazione dei benefici in argomento restano confermati i conti già in uso GAY30110 per rilevare l’onere relativo all'assegno di inclusione e il conto GAY24110 per il recupero e/o reintroito della prestazione non spettante.

12. Indicazioni finali

Le indicazioni fornite con la presente circolare saranno successivamente integrate con quelle relative alle modalità di estensione delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 4-bis, e 18-bis, comma 1-bis, del TUI anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea, in ragione del richiamo di cui agli articoli 18, comma 6-bis, e 18-bis, comma 5, del TUI.

Il Direttore Generale      
Valeria Vittimberga
Note:

(1) Articolo 18-ter, comma 1, del TUI: “Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento”.

(2) L’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 145/2024, in relazione alle misure si assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento lavorativo, prevede che: “La specificazione, l’attuazione e l’individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura» […]”.

(3) Si specifica, in ogni caso, che il titolare di permesso di soggiorno per “casi speciali” e gli eventuali ulteriori componenti del nucleo familiare, per potere beneficiare dell’ADI, devono soggiornare in Italia per tutta la durata della prestazione, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023 nel caso di temporaneo soggiorno all’estero.

(4) Si evidenzia che l’eventuale presenza di una DSU riferibile ai titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rileva per le sole informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e all’eventuale contratto di locazione.

(5) Il modello per la comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione può essere utilizzato anche in corso di godimento dell’ADI al fine di comunicare variazioni della composizione del nucleo familiare che abbiano un’incidenza sulla scala di equivalenza e/o variazioni relative al contratto di locazione.

(6) Cfr. anche la direttiva del Ministero dell’Interno n. prot.11050/M(8) del 5 agosto 2006.

(7) Si precisa che nel caso di permessi di soggiorno per “casi speciali” (cfr. gli artt. 18, 18-bis e 18-ter del TUI), la richiesta di rilascio è effettuata dall’autorità giudiziaria nell’ambito del relativo procedimento giudiziario.




Mercoledì, 20 Maggio 2026