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Circolare n. 65177 del 28 dicembre 2006 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ingresso di due nuovi Stati nell'Unione Europea.- Applicazione della Direttiva 91/439 CEE e successive modifiche riguardante la patente di guida - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Roma, 28 dicembre 2006

Prot. n. 65177 /08.05.03

Ai Direttori dei SIIT - Settori Trasporti Loro Sedi

Agli Uffici della Motorizzazione Civile Loro Sedi

Alla Regione Siciliana - Assess. Trasporti Turismo e Comunicazioni - Dir. Trasporti Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Traffico e Trasporti Bolzano

e, p.c. Al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale - Polizia Stradale Roma

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma

Al Comando Generale della Guardia di Finanza Roma

All'Unione Province d'Italia Roma

All'A.N.C.I. Roma

Oggetto: ingresso di due nuovi Stati nell'Unione Europea. Applicazione della Direttiva 91/439 CEE e successive modifiche riguardante la patente di guida.

Dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano a far parte dell'unione Europea, pertanto la Direttiva 91/439 CEE e successive modifiche, dovrà essere applicata anche alle patenti di guida rilasciate in detti Stati.

Come noto, l'Italia ha già concluso intese bilaterali per la conversione delle patenti di guida con i suddetti Stati, pertanto l'applicazione della citata Direttiva si presenta agevole. Sono infatti già noti i facsimile di patente in uso e sono state già redatte le tabelle di equipollenza fra le categorie italiane e quelle rilasciate in Bulgaria e Romania.

Tuttavia le disposizioni impartite con le Circolari relative all'applicazione dei predetti accordi sono da intendersi superate, poiché ai documenti di guida rilasciati in Bulgaria e Romania vanno applicate le norme di maggior favore contemplate dalla normativa comunitaria.

Infatti, per l'osservanza della Direttiva 91/439 CEE - e successive modifiche - alle patenti bulgare e rumene, oltre alla conversione già prevista in Italia, potrà essere applicata la procedura per il riconoscimento che permette (tramite il rilascio dell'apposito tagliando) la gestione del documento senza convertirlo e per rilascio del duplicato, in caso di smarrimento e furto.

Tutto ciò secondo le prassi già in uso per gli altri Stati dell'Unione Europea ed indicate nelle Circolari vigenti, riguardanti la materia.

Si ricorda che in caso di dubbi sull'autenticità delle patenti da convertire o da riconoscere potrà essere richiesta la relativa attestazione di autenticità o altre informazioni necessarie, tramite le Rappresentanze Diplomatiche degli Stati di cui trattasi.

Le stesse Autorità Diplomatiche rilasciano la certificazione prevista per l'emissione del duplicato.

Non appena perverranno istruzioni dalle Istituzioni Comunitarie verranno comunicati gli indirizzi delle Autorità Centrali, a cui rivolgere direttamente eventuali corrispondenze senza il tramite dei canali diplomatici.

Infine si ricorda che ai sensi della Direttiva indicata in oggetto è consentita la conduzione di veicoli in uno Stato diverso da quello di rilascio della patente di guida, senza obbligo di conversione, anche in caso di acquisizione di residenza del conducente in detto Stato. Pertanto la Circolare n. 31 del 28 maggio 1999 (G.U. n. 154 del 03.07.1999) "Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati Membri dell'unione Europea" si applica anche alle patenti di guida rilasciate in Bulgaria e Romania.

Il Direttore Generale



Giovedì, 28 Dicembre 2006