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Circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta. Incontro con la stampa specializzata del 20 febbraio 2008 - Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici Locali

e.p.c.,

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Alle Direzioni Centrali dell’Agenzia

Agli Uffici Centrali di Staff dell’Agenzia

Prot. n. 2008/30256

OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta. Incontro con la stampa specializzata del 20 febbraio 2008

1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI

1.1 Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni – Adempimenti del sostituto d’imposta.

1.2 Lavoratori extracomunitari – Obbligatorietà del codice fiscale dei figli a carico..

1.3 Compilazione del modello 770/2008 - Mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico

2. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO D’ANNO – ALIQUOTE DELLE ADDIZIONALI APPLICABILI.

1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 1.1 Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni – Adempimenti del sostituto d’imposta

DOMANDA
La finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di imposta deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. Proprio in relazione a questa novità le aziende in questi giorni stanno consegnando il nuovo modulo, il quale deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il calcolo degli stipendi.
Come deve comportarsi il sostituto di imposta se il lavoratore non restituisce in tempo utile la dichiarazione?
Se a gennaio 2008 il sostituto di imposta ha riconosciuto le detrazioni di imposta anche senza la presenza del modello sono previste sanzioni per il sostituto di imposta?

RISPOSTA
Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha apportato alcune modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del DOMANDAP.RISPOSTA n. 600 del 1973.
La novità di rilievo è costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del TuiRisposta, indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.
Gli elementi di novità riguardano soprattutto le detrazioni per familiari a carico, atteso che la spettanza delle ulteriori detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di pensionato del sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza. Per ciò stesso, si ritiene che le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Relativamente alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, al contrario, la richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della corretta gestione delle detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali.
Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore.
Il suddetto recupero esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.

1.2 Lavoratori extracomunitari – Obbligatorietà del codice fiscale dei figli a carico

DOMANDA
E’ obbligatorio per il sostituto di imposta richiedere al lavoratore extracomunitario residente in Italia il codice fiscale dei figli residenti all’estero per i quali egli intende fruire delle detrazioni di imposta?

RISPOSTA
La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) all’art. 1, comma 1325, ha previsto che per cittadini extracomunitari residenti i quali richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata, alternativamente, da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione sopra richiamata deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

La legge n. 244 del 2007, art. 1 comma 221, lett. a) (Finanziaria 2008), modificando l’art. 23 del DPR n. 600/1973 ha previsto, in linea generale, che tutti i lavoratori devono comunicare annualmente al datore di lavoro di aver diritto alle detrazioni da lavoro e per i familiari a carico e, per i soggetti a carico, devono indicare il codice fiscale pena la mancata attribuzione del beneficio.

La norma da ultimo richiamata non contiene deroghe particolari per il cittadini extracomunitari.

Si ritiene pertanto che anch’essi debbano comunicare annualmente al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico, perché a tale adempimento è subordinata l’attribuzione delle detrazioni fiscali.

I lavoratori extracomunitari residenti, che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della richiamata documentazione, prevista dalla legge n. 296/2006.

1.3 Compilazione del modello 770/2008 - Mancata indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico

DOMANDA
Altra novità in tema di detrazioni fiscali è l’indicazione dei codici fiscali dei familiari a carico, che com’è noto andranno inseriti anche nel modello 770 semplificato di prossima elaborazione, anche se tale obbligo per i sostituti nasce per il 2008. Considerando che il reperimento di tali dati per l’anno fiscale 2007 risulta problematico (si pensi ai lavoratori licenziati e non più presenti), il sostituto sarà sanzionato in caso di omissione di tali codici fiscali?

RISPOSTA
Il sostituto non andrà incontro a sanzioni per l’omessa indicazione nel modello 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti. Ciò in quanto l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale dei familiari per cui sono richieste le detrazioni per familiari a carico è sorto, ai sensi dell’art. 1, comma 221 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), solo a decorrere dal 1 gennaio 2008. Del resto, dalla sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 770/2008 semplificato, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rilevare che, in corrispondenza del “codice fiscale familiare” non risultano controlli bloccanti, né l’omessa compilazione del campo implica segnalazione di anomalie della dichiarazione.

2. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO D’ANNO – ALIQUOTE DELLE ADDIZIONALI APPLICABILI

DOMANDA
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno il sostituto di imposta deve applicare le aliquote presenti sul sito del Dipartimento delle Politiche Fiscali al momento della cessazione. Tenuto conto del continuo aggiornamento del sito come può dimostrare il sostituto di aver operato correttamente?

RISPOSTA
Per i rapporti di lavoro che cessano nel corso del periodo d’imposta il sostituto è tenuto ad operare le ritenute delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF al momento della cessazione. Per calcolare l’importo delle addizionali da trattenere il sostituto deve fare riferimento alle aliquote risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali - area fiscalità locale- alla data della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di modifiche delle aliquote, sul sito è indicata la data di pubblicazione della relativa delibera comunale. Pertanto il sostituto non dovrà fornire alcuna prova circa la correttezza del proprio operato poiché l’ indicazione della data di pubblicazione consente di ricavare l’aliquota che alla data di cessazione del rapporto era indicata sul sito, e che come tale, era applicabile.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Massimo Romano



Mercoledì, 5 Marzo 2008