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Messaggio n. 6449 del 18 marzo 2008 INPS

Liquidazione prestazioni di disoccupazione per lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno - Oggetto: Liquidazione prestazioni di disoccupazione per lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Varie Sedi dell’Istituto hanno richiesto chiarimenti riguardo alle possibili conseguenze – in merito all’accertamento del diritto a prestazioni a sostegno del reddito in favore di lavoratori stranieri – derivanti dal ritardo nel rilascio dei permessi di soggiorno ai lavoratori extracomunitari da parte degli Organi preposti; ulteriori richieste di chiarimenti sono state avanzate sulla prassi da seguire nella liquidazione delle domande di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti.

E’ stato, infatti, segnalato che, nella maggior parte dei casi, il suddetto permesso di soggiorno viene richiesto dai lavoratori nei termini previsti (con riferimento a rapporti di lavoro del 2007), ma non risulta essere ancora stato rilasciato al momento dell’inoltro all’Istituto della richiesta di prestazioni a sostegno del reddito.
Le Sedi in oggetto chiedono se, nelle more del rilascio del suddetto permesso di soggiorno, si possano liquidare le domande di disoccupazione con requisiti normali e ridotti con la sola ricevuta della richiesta di permesso oppure sia necessario attenderne l’effettivo rilascio.

In merito, si ricorda quanto stabilito:

dalla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/(8) del 5/8/06, concernente “Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”;

dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 20/2/07, concernente ““Diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”;

dal Messaggio Hermes n. 27641 del 16/10/2006 che, recependo la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/(8) del 5/8/06, prevede per il cittadino straniero che abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, il diritto di continuare a permanere sul territorio nazionale - in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo - conservando la pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l’attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall’ufficio competente, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno;

dal suddetto messaggio che stabilisce, quindi, che “ai fini dell'iscrizione assicurativa”... è sufficiente la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della copia della ricevuta di richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60/90 giorni dalla scadenza dello stesso, come precisato dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11050/111(5) del 5/2/2008, ad oggetto 'Direttiva recante misure volte a risolvere la questione dei ritardi nei rilasci e nei rinnovi dei permessi di soggiorno);

dal messaggio n. 7742 del 23/3/07 che, recependo la Direttiva Ministeriale del 20/2/2007, stabilisce che "nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno, il lavoratore straniero possa legittimamente essere ammesso a svolgere attività lavorativa subordinata per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale qualora:

a) abbia stipulato il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della prima richiesta di permesso rilasciata dall'Ufficio postale abilitato;

b) sia in possesso della copia del modello attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo sportello unico per l'Immigrazione.

dal Messaggio Hermes n. 002226 del 29/1/2008 che sottolinea come nell’ambito della prosecuzione di un rapporto di lavoro o dell’avvio di un nuovo rapporto di lavoro il cittadino extracomunitario – in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno – conservi il diritto a fruire di tutte le prestazioni connesse.

Le sopra citate disposizioni sono applicabili anche alle domande di disoccupazione (sia ordinaria che con requisiti ridotti), in quanto sottolineano lo spirito delle relative Direttive in base al quale “il lavoratore debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali"; l’espressione “anche ai fini previdenziali” vi fa rientrare tali prestazioni.

Pertanto, le prestazioni di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) saranno liquidabili, in assenza del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso, previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato (detta documentazione dovrà essere fotocopiata e inserita nel fascicolo della domanda di disoccupazione).

Si sottolinea che, come di prassi, la consultazione dell’e-mens permetterà anche un controllo sia sui rapporti di lavoro effettuati nell’anno (per i requisiti ridotti) che sulla qualifica (S stagionale) e il tipo di contribuzione (soggetto o meno all’assicurazione DS), onde evitare indebiti pagamenti.
Si richiama l’attenzione, inoltre, alla circolare n. 123 del 3 giugno 1999, emanata dalla Direzione Centrale Prestazioni, con cui sono state impartite, tra l’altro, istruzioni per ciò che riguarda l’indennizzabilità con le prestazioni di disoccupazione, dei periodi di disoccupazione ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Tale circolare intendeva precisare la portata delle disposizioni apportate con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con la stessa circolare si precisava, così come disposto dalla normativa in vigore, che detti lavoratori non hanno il diritto a nessuno dei trattamenti di disoccupazione (agricola e non agricola), previsti dalle disposizioni vigenti.

A questo proposito, si rammentano le indicazioni fornite con il messaggio n. 22146 dell’ 11/09/2007, dove si precisava che tutti i permessi di soggiorno di durata superiore ai nove mesi sono sicuramente “non stagionali”. Nello stesso messaggio si ricordava che i lavoratori che hanno la residenza in Italia, ancor più se da svariati anni, non sono stagionali, in quanto alla scadenza del permesso di lavoro stagionale il lavoratore è obbligato a rientrare nel paese di provenienza (circostanza accertabile dal passaporto).

I Direttori Centrali
RUGGERO GOLINO FRANCESCO DI MAGGIO



Martedì, 18 Marzo 2008